Centodiciotto milioni di euro, una clinica futura e nessuna gara sul progetto definitivo: la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026 non è una semplice segnalazione. È il punto in cui la norma incontra la sentenza e ridisegna lo spazio dell’impresa nel project financing sportivo. L’ANAC, con quel provvedimento approvato dal Consiglio, ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto, da parte di un Comune, a una società sportiva utilizzatrice, di un intervento di riqualificazione e gestione di uno stadio del valore di 118 milioni di euro, sopra soglia comunitaria, senza previa gara sul progetto definitivo.

La delibera ANAC: un affidamento diretto da 118 milioni senza gara

Per l’Autorità, il comma 12 dell’art. 4 del d.lgs. n. 38 del 2021 consente alle società e associazioni sportive aggiudicatarie della gara a monte di affidare liberamente solo i lavori del progetto definitivo posto a base di gara: la disposizione non autorizza l’ente concedente ad affidare direttamente l’intera operazione. Nel caso esaminato, il Comune ha proceduto in direzione opposta, affidando un intervento complesso e articolato del valore di 118.000.000,00 senza che vi fosse una previa procedura di gara sul progetto definitivo.

L’esame dei documenti economico-finanziari ha poi aggravato il quadro. L’ANAC ha rilevato che nel PEF non è stato quantificato il valore del contributo pubblico implicito, rappresentato dalla cessione gratuita del diritto di superficie e dall’esonero da oneri e imposte sugli immobili per l’intera durata della concessione. Il PEF risulta inoltre incompleto e inattendibile e la matrice dei rischi non è stata redatta, rendendo impossibile verificare la corretta allocazione dei rischi tra concedente e concessionario.

Da ultimo, l’Autorità ha ritenuto non sostenibile l’operazione stadio-clinica: il PEF prevede come fonte essenziale di sostenibilità economico-finanziaria la futura realizzazione di una clinica, evento futuro e incerto subordinato alla programmazione sanitaria regionale e al di fuori della competenza del Comune. Per l’ANAC, si tratta di eventi irrealizzabili, che non possono sorreggere l’equilibrio dell’operazione. Ma come si è arrivati a questo punto?

Il precedente Terni: la clinica che il Tar ha espunto

La delibera non cade nel vuoto: è l’ultimo atto di una vicenda partita dal progetto Stadio-Clinica di Terni. La sentenza del Tar dell’Umbria n. 125 del 2026 ha annullato la determinazione dirigenziale comunale del 23 luglio 2025, utilizzata come titolo abilitativo per la realizzazione della clinica. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che il progetto era stato approvato a condizione che venisse espunta proprio la realizzazione della clinica privata, sulla quale la Regione non aveva espresso il proprio assenso.

La decisione si è poi consolidata con la rinuncia del Comune di Terni ad adire il Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. Una rinuncia che, per la Giunta regionale dell’Umbria, conferma la legittimità delle posizioni e delle scelte espresse e intraprese sin dall’inizio della vicenda. Se il quadro giudiziario è ormai definito, resta da capire quale principio si impone per il futuro.

Cosa resta all’impresa: il principio e le incognite

Al di là del caso specifico, la delibera ANAC enuncia un principio che tocca ogni futura operazione di project financing sportivo. Sopra la soglia comunitaria, resta fermo l’obbligo di gara sul progetto definitivo approvato, nel rispetto del Codice in materia di project financing. Il margine riconosciuto dal d.lgs. n. 38 del 2021 alle società sportive riguarda i soli lavori del progetto definitivo posto a base di gara e presuppone comunque una gara a monte: non si estende all’intera operazione, né all’ente concedente.

Il contesto non incoraggia scorciatoie. Le municipalità italiane, per la scarsità di fondi pubblici, devono ricorrere a investitori privati, in primis le stesse società sportive, per riqualificare impianti vetusti. La via indicata da Nomisma è quella di stimolare progetti di partenariato pubblico-privato in cui pubblico e privato condividono obiettivi e investimenti con visione di lungo periodo. È su questa strada che la delibera ANAC alza il livello di rigore: la gara, i conti e i rischi devono essere verificabili.

La delibera ANAC non chiude la porta al partenariato pubblico-privato ma pretende che la gara, i conti e i rischi siano veri. Per le imprese, meno scorciatoie e più onere di dimostrare la sostenibilità dell’operazione.