L’Autorità chiede una norma: il Codice vieta la revoca ma non prevede la perdita dei requisiti in carica.

Il contratto è aggiudicato e il cantiere è partito. Poi nasce un disaccordo su un prezzo o su una variante. Si convoca il Collegio consultivo tecnico (CCT), l’organo pensato per sciogliere il nodo prima che arrivi davanti al giudice. Chi ha in mano la pratica, però, deve porsi una domanda preliminare: quale versione delle regole sta applicando? Il tema torna d’attualità con il dossier “Quesiti e risposte – Dossier Esecuzione”, pubblicato ieri, 29 ottobre, a cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari. Tra i nodi affrontati ci sono i requisiti di moralità e onorabilità dei componenti del CCT, su cui l’ANAC era intervenuta lo scorso 9 settembre con l’Atto di segnalazione n. 4.

Il collegio anti-liti costruito su regole che cambiano

La fase esecutiva è il momento in cui l’amministrazione pubblica si confronta davvero con l’operatore economico nella realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura. Proprio per questo, come osserva un’analisi sulla ridefinizione della fase esecutiva, è qui che, senza regole chiare o controlli adeguati, emergono con più forza il rischio di contenziosi, inefficienze, varianti abusive e squilibri economici. Un approfondimento pubblicato sul sito della giustizia amministrativa sulle novità del correttivo individua tre tendenze convergenti nel diritto dei contratti pubblici. Sono la progressiva pubblicizzazione della materia, la centralità strutturale della fase esecutiva e la stratificazione normativa, che rende sempre più complessa l’applicazione delle regole.

Il CCT è un esempio di questa stratificazione. Oggi la sua disciplina sta negli artt. 215-219 del d.lgs. n. 36/2023 e nell’Allegato V.2. Quelle norme sono state riscritte due volte in meno di due anni. La prima volta è intervenuto il correttivo, il d.lgs. n. 209/2024, in vigore già dal 1° gennaio 2025. La seconda il decreto Infrastrutture, il d.l. n. 73/2025. Lo strumento nato per prevenire le liti in esecuzione poggia quindi su un testo che si muove. E se le regole cambiano così spesso, chi garantisce che i componenti del collegio restino idonei dall’inizio alla fine dell’incarico?

Il buco segnalato dall’ANAC: componenti non revocabili, requisiti non presidiati

È la domanda che l’ANAC ha posto con l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 settembre, rivolto al legislatore. Secondo l’Autorità, l’attuale quadro normativo «potrebbe dar luogo a potenziali criticità e comunque a dubbi interpretativi, che creano il concreto rischio di un abbassamento dei presidi di legalità e anticorruzione nella nomina e nel funzionamento di tale organo». Il giudizio non è allarmistico, ma è preciso: il problema riguarda sia la scelta dei componenti sia la loro permanenza in carica.

Il punto scoperto è questo. Come riassume un approfondimento sui requisiti di moralità del CCT, il Codice vieta la revoca dei componenti. Allo stesso tempo, non disciplina espressamente cosa succede se un componente perde i requisiti mentre svolge l’incarico. Il divieto di revoca ha una sua logica, perché tutela l’indipendenza dell’organo. Ma senza una regola sulla perdita sopravvenuta dei requisiti si crea un vuoto. Che cosa fa una stazione appaltante se, a collegio già insediato, emerge un fatto che incide sull’onorabilità di un suo membro? Il testo, oggi, non lo dice.

Per chi prepara e gestisce gli atti, la conseguenza pratica è chiara. Il controllo che conta davvero è quello iniziale, al momento della nomina, perché dopo il Codice non offre una via d’uscita esplicita. Conviene quindi verificare con cura i requisiti di moralità e onorabilità prima dell’insediamento e lasciarne traccia nella documentazione. Va anche tenuto presente che, se qualcosa cambia in corso d’opera, ci si muove in una zona che la stessa ANAC definisce esposta a dubbi interpretativi. Lo stesso vale per l’operatore economico, che nel collegio ha un proprio interlocutore e ha interesse a sapere su quali basi è stato composto. La decisione sulle modifiche spetta a Governo e Parlamento. Finché non intervengono,
la prudenza resta a carico di chi firma gli atti.

Revisione prezzi e subappalto: le tutele da conoscere, gli aggiornamenti da seguire

Sul collegio resta dunque un vuoto. Sul fronte dell’equilibrio economico del contratto, invece, il sistema prevede presidi espliciti. In un approfondimento sulla revisione prezzi secondo le linee guida del MIT si sottolinea che le due revisioni previste hanno natura perequativa e di legalità. Tutelano infatti anche i subappaltatori, in particolare le piccole e medie imprese. Per chi lavora a valle del contratto principale non è un dettaglio: lo squilibrio economico è uno dei rischi tipici della fase esecutiva, e averne gli strumenti di correzione nel testo riduce lo spazio per le liti.

Con norme che cambiano a questo ritmo, l’aggiornamento fa parte del lavoro. Oltre al dossier di Cutajar e Massari uscito ieri, la redazione di Appalti e Contratti ha annunciato per novembre un focus monotematico su un tema di interesse. Su normepa.it, nella home del Codice dei contratti pubblici annotato con giurisprudenza e prassi, è disponibile anche la bibliografia aggiornata curata da Carla Ragionieri.

Resta da capire se il legislatore raccoglierà la segnalazione dell’ANAC prima della prossima riscrittura. Nel frattempo, per chi gestisce un contratto in esecuzione, il CCT non va dato per scontato. Bisogna sapere quale versione delle regole si sta applicando. E bisogna sapere che, se un componente perde i requisiti durante l’incarico, oggi il Codice non indica una soluzione. La prevenzione del contenzioso comincia dal controllo sulla nomina.