Il Consiglio di Stato: il comunicato ANAC 2021 non aggiunge obblighi di verifica alla legge
Lo scorso 28 ottobre, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 ottobre 2026 n. 7823, ha annullato una sanzione ANAC applicata a un’impresa per una dichiarazione non veritiera del direttore tecnico. La vicenda ruota attorno a una sanzione pecuniaria di 800 euro e a 16 giorni di interdizione: un importo modesto, ma una questione di principio sulla responsabilità dell’operatore economico. L’impresa ha vinto. Resta una domanda per chi compila la documentazione SOA: quante imprese hanno pagato senza sapere che quel consiglio dell’ANAC non era un obbligo?
Il caso: 800 euro e 16 giorni per una dichiarazione non veritiera
I fatti sono circoscritti. L’impresa aveva presentato la documentazione per la qualificazione SOA; al centro è finita una dichiarazione sostitutiva, resa già il 31 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 46 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000, relativa all’unicità dell’incarico del direttore tecnico. L’ANAC ha ritenuto quella dichiarazione non veritiera e ha applicato una sanzione pecuniaria di 800 euro e una sanzione interdittiva di 16 giorni.
La dichiarazione contestata nasce dall’art. 25, comma 3, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023: i soggetti designati come direttori tecnici non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati e devono produrre una dichiarazione di unicità dell’incarico. Il nodo della vicenda è che l’impresa non aveva preventivamente controllato il contenuto attraverso il portale dell’Autorità. Ma come si è arrivati a sanzionare un comportamento che, a ben vedere, era solo la conseguenza di uno strumento facoltativo?
Il cortocircuito: quando un comunicato non cogente diventa obbligo
La risposta sta nel modo in cui ANAC e giudice di primo grado hanno interpretato gli strumenti di verifica. Già nel maggio 2021, con il comunicato del Presidente del 5 maggio 2021, l’ANAC aveva illustrato la funzionalità di ricerca delle attestazioni SOA e aveva invitato le imprese a usarla prima della sottoscrizione del contratto di attestazione. Tutti i soggetti interessati — operatori economici, direttori tecnici incaricati e SOA — possono verificare se il soggetto designato all’incarico di direttore tecnico risulti già presente in un altro attestato di qualificazione.
Prima della decisione di primo grado, la giurisprudenza precedente riteneva che la dichiarazione di unicità, trattandosi di una circostanza negativa, non consentisse al soggetto privato una verifica documentale univoca e certa. Il giudice di primo grado ha ritenuto di superare quel precedente. Secondo il TAR Lazio, la responsabilità dell’operatore economico per le false dichiarazioni rese dal direttore tecnico in merito all’unicità dell’incarico è configurabile a titolo di colpa per omessa diligenza, attesa la disponibilità di strumenti informatici di ricerca sul sito dell’ANAC. Su questa base, la mancata consultazione del portale era diventata il fulcro della colpa.
La sentenza del Consiglio di Stato ha smontato questo passaggio. Il comunicato del Presidente dell’Autorità, avente natura non cogente, non può introdurre surrettiziamente obblighi di verifica preventiva ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge; né la sua inosservanza può costituire, isolatamente considerata, il fondamento della responsabilità sanzionatoria. La mera falsità della dichiarazione e la mancata consultazione della funzionalità informatica di ricerca non sono di per sé sufficienti a integrare la colpa grave, se l’uso dello strumento è configurato dalla stessa ANAC come facoltativo e meramente raccomandato. A monte, l’ANAC aveva sostenuto che il termine annuale non è modulabile, quindi l’Autorità non può valutare la gravità dell’illecito né l’intensità dell’elemento soggettivo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto incompatibile con la colpa grave questa lettura automatica. Resta da capire cosa significa tutto questo per chi, ogni giorno, firma dichiarazioni di unicità e compila buste.
La checklist per chi compila la busta
Tradotto in pratica: il punto di partenza resta l’art. 25, comma 3, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023. Il direttore tecnico non può rivestire analogo incarico per altri operatori economici qualificati; l’operatore economico deve produrre una dichiarazione di unicità. La sentenza non elimina l’obbligo di dichiarare il vero, ma restituisce al dichiarante la differenza tra dovere e raccomandazione.
Chi firma la dichiarazione di unicità può, prima di farlo, interrogare la funzionalità di ricerca sul portale ANAC: era già questo l’invito contenuto nel comunicato del Presidente del 5 maggio 2021. La conseguenza sanzionatoria, però, non scatta in modo automatico per il solo fatto di non aver consultato il portale, se l’Autorità ha configurato l’uso dello strumento come facoltativo. C’è una differenza tra il consiglio operativo e l’obbligo normativo, e la sentenza del 28 ottobre 2026 la ripristina.
La prossima dichiarazione di unicità non è una formalità: è il punto in cui la fiducia nel sistema di qualificazione si misura con la correttezza dei dati. Il Consiglio di Stato ha tolto un’automaticità sanzionatoria, ma resta il dovere di diligenza nel controllo del contenuto delle dichiarazioni. La sentenza non elimina l’obbligo di dichiarare il vero; elimina solo la trasformazione di una raccomandazione in colpa grave.



