Sul tavolo della Giunta comunale di Lamporecchio le proposte per la gestione dell’impianto sportivo erano più d’una. Il Comune ha comunque scelto l’affidamento diretto. Il 30 ottobre 2026 il TAR Toscana, sez. I, ha emesso la sentenza n. 2083, commentata nella nota pubblicata su Appalti e Contratti. Il giudice ha annullato quella scelta. L’affidamento non cade per un vizio di forma. Cade per il numero delle proposte protocollate. La sentenza pone una domanda pratica a ogni ente locale: quante proposte devono risultare nel fascicolo prima che la delibera possa essere firmata?
Lamporecchio: più proposte, una delibera annullata
Il giudice amministrativo ricostruisce il comportamento dell’ente in modo puntuale. Il Comune, si legge nella massima riportata da la rassegna di Giurisprudenza Appalti, «ha ritenuto di poter disporre l’affidamento diretto pur in presenza di una pluralità di proposte, anziché arrestare il procedimento e attivare una procedura competitiva per l’individuazione del gestore».
Ne deriva una decisione di ampia portata. Il TAR ha annullato la delibera n. 35/2026 della Giunta comunale e, con essa, tutti gli atti presupposti della procedura di affidamento. A cadere è quindi l’intero procedimento, non soltanto l’atto finale. Resta da chiarire se basti davvero una seconda proposta a far saltare l’affidamento, e quali requisiti l’ente debba documentare per sostenerlo.
La checklist dell’art. 5: cinque presupposti, un solo collo di bottiglia
I requisiti si trovano nell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 e nelle pronunce dell’ANAC che lo hanno interpretato. L’Autorità è intervenuta in due momenti. Il primo risale all’8 ottobre 2025, con il parere in funzione consultiva n. 33. Il secondo è dell’11 marzo 2026, quando con il Comunicato del Presidente n. 4 l’ANAC ha fissato in termini generali i presupposti dell’affidamento diretto. Nel comunicato diffuso sul sito dell’Autorità il punto di partenza è netto: «L’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze».
Secondo l’ANAC le circostanze sono cumulative e si possono ordinare come una checklist:
1. all’ente locale è pervenuta una sola proposta;
2. il proponente è un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro;
3. la proposta riguarda un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare;
4. la proposta persegue un utilizzo volto a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile;
5. il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
Il quinto requisito delimita l’ambito di applicazione. Sotto la soglia dell’art. 14 l’ente può valutare l’art. 5, purché ricorrano anche gli altri quattro presupposti. Sopra la soglia questa strada è preclusa. Gli altri requisiti descrivono il soggetto proponente, l’oggetto della proposta e la sua finalità. Su questi punti l’ente ha di solito elementi istruttori a disposizione: lo statuto dell’associazione, lo stato dell’impianto, il progetto d’uso.
Il vero collo di bottiglia è il primo requisito. L’unicità della proposta non dipende dall’ente: basta che un secondo soggetto protocolli un’istanza perché la condizione venga meno. La sentenza n. 2083 si concentra proprio su questo punto. Per il TAR Toscana l’art. 5 è «una norma derogatoria, di stretta interpretazione, che consente l’affidamento diretto solo quando l’ente si trova a valutare un’unica proposta». Il giudice riprende così la qualificazione già data dall’ANAC e la applica a un caso concreto. Trattandosi di una deroga, la norma non si estende per analogia a situazioni diverse da quella che descrive.
L’ANAC indica anche come deve essere costruito il provvedimento. Serve, si legge nel Comunicato, «un’adeguata motivazione da parte dell’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti». Una motivazione che si limiti a richiamare la norma non soddisfa questa richiesta: ciascuno dei cinque presupposti deve risultare dagli atti.
Quando le proposte sono due: dall’art. 5 all’art. 6
La sentenza mette in luce un paradosso. Più un impianto è appetibile, più è probabile che arrivino più proposte, e meno l’affidamento diretto diventa praticabile. Il TAR indica con chiarezza cosa fare in quel caso: se le proposte sono più d’una, «il procedimento va arrestato e la gestione deve essere affidata con una procedura competitiva secondo l’art. 6 dello stesso decreto». Non resta spazio per una valutazione comparativa informale tra le proposte all’interno dello schema dell’art. 5. La pluralità di proposte cambia la procedura da seguire.
Il giudice inquadra poi la natura dell’attività affidata. Secondo il TAR, la gestione dell’impianto sportivo oggetto della causa «assume i caratteri tipici di un servizio pubblico». Ne consegue che l’affidamento non è una concessione di favore a un’associazione del territorio. È l’attribuzione di un servizio, e su questa scelta si applicano i principi di concorrenza che l’art. 5 consente di derogare soltanto entro confini stretti.
Per gli enti locali la sentenza ha effetti operativi immediati. Il documento centrale diventa la motivazione del provvedimento, che deve indicare uno per uno i cinque presupposti fissati dall’ANAC. A monte c’è però un controllo preliminare sul protocollo: verificare quante proposte sono effettivamente pervenute per quell’impianto. Per le associazioni e società sportive senza fini di lucro vale la stessa indicazione in senso opposto. Presentare una proposta su un impianto già oggetto di un’altra istanza basta a escludere l’affidamento diretto e a imporre all’ente il confronto competitivo.
Alla luce della sentenza n. 2083 e delle pronunce ANAC, l’affidamento diretto di un impianto sportivo non è una facoltà discrezionale del Comune. È una condizione da dimostrare atto per atto. Chi intende percorrere la via dell’art. 5 deve partire dal protocollo: se le proposte sono più d’una, la delibera va impostata come gara ai sensi dell’art. 6.




