Il tetto di 100 crediti diventa raggiungibile: quattro requisiti dell’allegato al decreto 132 del 2024 possono essere dichiarati

Tre numeri definiscono il perimetro: 30, 15 e 100. Sono i crediti con cui un’impresa entra nel sistema, quelli sotto i quali non può più lavorare e quelli oltre i quali non può salire. Da ieri, 2 novembre 2026, lo spazio tra 30 e 100 si può effettivamente occupare. Come riporta l’ANCE nella sua comunicazione sui crediti ulteriori, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro le imprese e i lavoratori autonomi titolari di patente a crediti possono ora dichiarare il possesso dei requisiti che danno diritto a crediti aggiuntivi. Per chi gestisce un cantiere la questione diventa pratica: quale documento in azienda trasforma un requisito in un credito.

Trenta, quindici, cento: il margine che decide chi lavora

Il quadro delle soglie non è nuovo. Il Ministero del Lavoro, illustrando le novità del decreto PNRR, fissava un punteggio iniziale di 30 crediti e una soglia operativa minima: non è consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti. L’unica deroga riguarda il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto già in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto. Sopra la soglia di ingresso c’è un tetto: il D.M. n. 132/2024, come ricordato in una nota dell’Ispettorato sui crediti aggiuntivi, ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale fino a un massimo di 100 crediti.

In proporzione, un’impresa che parte da 30 dispone di un margine di 15 crediti prima di raggiungere la soglia di blocco. Ogni credito in più accumulato sopra quota 30 allarga quella distanza. Fino a ieri, però, la strada verso 100 restava in larga parte sulla carta per una parte dei requisiti previsti dal decreto.

Dal 2 novembre: quattro requisiti, una dichiarazione

La novità riguarda un elenco preciso. I requisiti dichiarabili sono quelli indicati ai nn. 8, 17, 23 e 25 dell’Allegato al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori. Lo conferma l’avviso pubblicato ieri dall’Ispettorato: dal 2 novembre 2026 imprese e lavoratori autonomi titolari di patente possono dichiarare il possesso di quei requisiti «ai fini del riconoscimento degli ulteriori crediti ivi previsti».

Sul piano operativo la procedura è stata resa accessibile anche a chi non gestisce direttamente gli adempimenti: secondo l’INL, la dichiarazione può essere presentata anche per il tramite di un proprio delegato. Il soggetto titolare della patente resta però quello a cui i requisiti si riferiscono. Ed è qui che la semplicità formale dell’adempimento apre una domanda diversa: che cosa c’è dietro una dichiarazione, quando l’impresa è chiamata a rispondere di ciò che ha dichiarato?

Il collo di bottiglia non è il portale, è l’archivio

Presentare la dichiarazione è un passaggio di pochi minuti. Sostenerla è un’altra questione. Un requisito dichiarato senza la documentazione che lo provi non è un credito acquisito: è un’esposizione. Per questo la finestra aperta il 2 novembre non premia in modo uniforme. Avvantaggia chi ha già in ordine le carte relative ai punti 8, 17, 23 e 25 dell’Allegato e può quindi dichiarare con la certezza di poterli dimostrare. Chi deve ancora ricostruire quella documentazione affronta prima un lavoro interno di verifica,
e solo dopo può utilizzare la nuova possibilità.

È un passaggio coerente con la lettura che della patente si dava già a febbraio 2026. In un’analisi di IPSOA sul decreto Sicurezza, lo strumento veniva descritto come non più un «mero adempimento burocratico», ma come «strumento strategico di qualificazione delle imprese e di governance della legalità nei cantieri». L’apertura dei crediti ulteriori rende concreta quella definizione: il punteggio non è solo una dotazione da difendere dalle decurtazioni,
ma un indicatore che l’impresa può costruire nel tempo attraverso requisiti verificabili.

Il filtro, in altre parole, non sta nell’interfaccia con cui si invia la dichiarazione, ma nell’archivio aziendale che la deve sostenere. Due imprese che fino a ieri avevano lo stesso punteggio iniziale di 30 crediti possono da oggi cominciare ad allontanarsi l’una dall’altra. La prima, se è in grado di documentare i requisiti previsti, può dichiararli e avviare il percorso verso quota 100. La seconda, se non lo è, resta ferma al punto di partenza, con un margine di 15 crediti sopra la soglia di blocco e nessun cuscinetto aggiuntivo.

La finestra del 2 novembre non assegna crediti in automatico: li rende accessibili a chi sa già dimostrare di averne titolo. L’impresa che continuerà a leggere la patente come un adempimento resterà a 30. Quella che la legge come uno strumento di qualificazione può cominciare da subito a costruirsi il margine verso 100 e, con quel margine, ad aumentare la distanza dalla soglia dei 15 crediti sotto la quale non si lavora.