Legge 132/2025 e Codice deontologico aggiornati: resta da chiarire il confine tra supporto e sostituzione del giudizio tecnico

Cinquantuno pagine per spiegare a un ingegnere che cosa può fare un sistema di intelligenza artificiale e che cosa non deve fare al suo posto. È la Guida pratica all’Intelligenza Artificiale per l’Ingegnere, presentata al 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Trieste e aperta da un capitolo intitolato «IA per gli Ingegneri in 5 minuti». Il dato che colpisce non è il formato, ma il momento. Una guida operativa arriva quando la norma c’è già: la legge 132/2025 è in vigore dal 10 ottobre 2025, quindi da poco più di un anno, e il Codice deontologico della categoria è stato aggiornato il 23 giugno 2026. Se il quadro è definito, perché serve ancora un manuale?

Due articoli 13 e una legge già vecchia di un anno

Per rispondere conviene risalire alle fonti che la Guida deve tradurre in pratica, tenendo distinti due testi che portano lo stesso numero ma hanno natura diversa. Il primo è l’articolo 13 della Legge 23 settembre 2025 n. 132, norma di legge statale. Secondo la ricostruzione pubblicata da Adnkronos nel dare conto della Guida, l’art. 13 della Legge n. 132/2025 costituisce la principale disposizione nazionale dedicata all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività professionale dell’ingegnere. Già nell’autunno 2025 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva illustrato le novità della legge agli iscritti con la Circolare CNI n. 343/2025, rilanciata dagli Ordini territoriali, che ne fissava l’entrata in vigore al 10 ottobre 2025.

Il secondo testo è il nuovo articolo 13 del Codice deontologico degli ingegneri, introdotto con l’aggiornamento del 23 giugno 2026. Qui non siamo nel campo della legge, ma in quello delle regole di condotta della professione, la cui violazione rileva sul piano disciplinare. La sequenza è quindi lineare: prima la norma statale, poi la sua declinazione deontologica, infine uno strumento di indirizzo pratico, che non ha valore normativo. Né la legge né il Codice sono una novità di queste settimane; la novità è il tentativo di dire che cosa significano, in concreto, sulla scrivania di un progettista.

Il principio: strumento sì, giudizio no

Sul piano dei principi, i testi convergono. La legge 132/2025 limita l’uso dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e chiede di informare il cliente sui sistemi utilizzati. La norma, riporta ancora Adnkronos, stabilisce che l’IA «rappresenta uno strumento di supporto e non può sostituire il giudizio tecnico, l’autonomia decisionale e la responsabilità del professionista». La sintesi proposta nella presentazione della Guida è netta: «L’IA è uno strumento di supporto: il lavoro intellettuale e la responsabilità restano sempre in capo all’ingegnere».

Fin qui il principio. Ma che cosa vuol dire, operativamente, che il lavoro intellettuale deve «prevalere»? Le fonti disponibili non quantificano la prevalenza, né indicano criteri per distinguere un’attività strumentale da una che incide sul contenuto della prestazione. Un software che genera una prima bozza di relazione tecnica, uno strumento che propone alternative progettuali, un sistema che segnala incongruenze in un computo: ciascuno si colloca in un punto diverso di una scala che la norma descrive soltanto ai due estremi. Da un lato il supporto, ammesso; dall’altro la sostituzione del giudizio tecnico, esclusa.

È in questa zona intermedia che una guida di 51 pagine trova spazio, ed è anche il motivo per cui non può chiudere la questione. Un documento di indirizzo dell’organo di categoria orienta i comportamenti, ma non vincola un giudice né un consiglio di disciplina nell’interpretazione dell’articolo 13 della legge. Allo stato, le fonti non riportano pronunce che abbiano definito il perimetro della prevalenza: qualsiasi lettura va considerata come interpretazione, non come orientamento consolidato. Resta fermo un punto: qualunque sia la quota di lavoro svolta dalla macchina, la responsabilità non si sposta. Ed è un principio che, pur vincolando il professionista, ha un destinatario esterno: chi firma l’incarico.

Il committente informato e gli avvocati come specchio

Il momento in cui il principio diventa concreto è il conferimento dell’incarico. Il committente, si legge nella presentazione della Guida, deve essere preventivamente informato dell’utilizzo dell’IA nell’ambito dell’incarico professionale. Per un’impresa che affida una progettazione, una direzione lavori o una verifica tecnica, questo significa avere diritto a sapere in anticipo se e come il professionista impiegherà strumenti di intelligenza artificiale. L’obbligo è chiaro nella sua esistenza; meno chiaro è il suo contenuto. Le fonti non precisano quanto dettagliata debba essere l’informativa: se basti una clausola generica o se occorra indicare i sistemi utilizzati e le fasi della prestazione in cui intervengono. La legge, per come è riportata, parla di informazione «sui sistemi utilizzati», il che suggerisce un livello di specificità superiore a una semplice dichiarazione di principio.

Un termine di confronto utile viene da un’altra professione regolamentata. Secondo un’indagine diffusa dal Consiglio Nazionale Forense, un avvocato su tre utilizza già strumenti di intelligenza artificiale a fini professionali, mentre otto su dieci esprimono forti timori sull’uso nel processo. Il dato rivela uno scarto tra adozione e fiducia: lo strumento entra negli studi prima che la categoria si senta a proprio agio con le sue conseguenze. Non ci sono, nelle fonti, rilevazioni analoghe per gli ingegneri, e il paragone va preso per quello che è. Ma lo stesso divario è prevedibile nel rapporto tra progettista e committente, dove l’informativa preventiva diventa il luogo in cui quella fiducia si costruisce o si perde.

Per chi affida un incarico tecnico, dunque, alcune regole sono già nette: l’ingegnere risponde del risultato e deve dichiarare in anticipo l’uso dell’IA. Il confine tra supporto e sostituzione resta invece affidato all’interpretazione, e una guida, per quanto articolata, non sostituisce una giurisprudenza che ancora non c’è. La scelta prudente, per l’impresa committente, è chiedere che la trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale sia scritta nel contratto, con l’indicazione dei sistemi impiegati e delle attività a cui si applicano, senza presumere che la norma abbia già risolto tutto.