Il TAR Lazio: la corrispondenza tra requisiti e quote dipende dalle clausole del bando.

Ogni raggruppamento temporaneo che partecipa a una gara compila, prima di ogni altro documento, il prospetto delle quote: la ripartizione percentuale della partecipazione e dell’esecuzione tra mandataria e mandanti. Su quel foglio molti uffici gara verificano, quota per quota, se i requisiti di ciascun componente coprono la parte di prestazione che gli è attribuita. Con la sentenza n. 15866 del 9 ottobre 2026, la IV sezione del TAR Lazio-Roma ha escluso che, negli appalti di servizi e forniture, sia la legge a imporre questo controllo. La pronuncia è stata segnalata oggi, 27 ottobre, nella rassegna di giurisprudenza di AppaltieContratti.it. Il punto da presidiare per un RTI, quindi,
si trova in un’altra dichiarazione.

Il prospetto delle quote non è un esame di proporzionalità

La domanda da porsi è che cosa la norma chieda di dimostrare con quel prospetto. Il riferimento è l’art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023. Secondo la lettura che ne dà la pronuncia, riportata nell’osservatorio dello Studio Albanese, la disposizione «non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli componenti di un raggruppamento temporaneo e le rispettive quote di esecuzione».

L’impostazione è la stessa espressa dal Consiglio di Stato, Sez. V. Nel principio riportato da Italiappalti, i giudici di Palazzo Spada precisano che l’art. 68, comma 11, non ha introdotto per servizi e forniture la corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione dei componenti del raggruppamento, «neppure quale regola generale suppletiva». La precisazione esclude che la regola valga in via residuale quando il bando non dice nulla. Il prospetto percentuale, in assenza di una clausola espressa della lex specialis,
non è uno strumento per misurare la proporzione tra requisiti e quote.

Resta da capire chi decida, se la legge tace, quando le quote devono coincidere con i requisiti.

Dodici anni dopo la Plenaria, la regola resta nel bando

La risposta risale al 28 aprile 2014. Con la sentenza n. 27 di quell’anno, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato che, negli appalti di servizi affidati a raggruppamenti temporanei di imprese, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota di prestazione di sua pertinenza. La disciplina, secondo la ricostruzione pubblicata da Sentenze Appalti, era stata rimessa «alle disposizioni della lex specialis della gara».

Da allora il quadro normativo è cambiato e il d.lgs. 36/2023 ha sostituito il vecchio codice, ma il criterio non si è spostato. È la stazione appaltante, con il bando e il disciplinare, a stabilire se e in che misura i requisiti di ciascun componente debbano coprire la rispettiva quota. Se il bando non lo prevede, la corrispondenza non è richiesta.

Il caso deciso dal TAR Lazio nasce da una gara concreta. Come risulta dal testo della sentenza n. 15866, Invitalia, in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero della Cultura, aveva indetto una procedura aperta il 6 novembre 2025. È lo sfondo della controversia: il principio affermato vale oltre quella singola gara.

Se le percentuali non sono il punto debole del raggruppamento, dove si inciampa?

La dichiarazione che manca: perdita del requisito e misure adottate

Una volta escluso il controllo sulle quote, l’attenzione passa dal prospetto percentuale alla posizione di ciascuna mandante al momento dell’offerta. La domanda diventa un’altra: il giorno in cui il raggruppamento presenta l’offerta, ogni componente possiede ancora i requisiti dichiarati? E se uno li ha persi, dove risulta?

Su questo punto il TAR Lazio, in un’altra pronuncia, la n. 14923/2026, ha indicato in modo puntuale che cosa avrebbe dovuto produrre il raggruppamento. Secondo quanto riportato nell’approfondimento di News4Market, il RTI «sarebbe stato tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, tale circostanza [i.e. perdita del requisito della mandante], il soggetto che ne era interessato … e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, o l’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta».

Dal passaggio si ricavano tre adempimenti documentali distinti. Il primo è la comunicazione della perdita del requisito, resa già in offerta e non in un momento successivo. Il secondo è l’indicazione nominativa del soggetto interessato. Il terzo è la prova del rimedio, cioè l’estromissione della mandante o la sua sostituzione con un operatore qualificato, a condizione che l’offerta non venga modificata nella sostanza. In alternativa al rimedio va comprovata l’impossibilità di adottarlo prima del termine di presentazione. Il passaggio contiene un limite preciso: la sostituzione non può alterare l’offerta, e la riduzione o la modifica della compagine non è una scorciatoia per sanare a posteriori una carenza non dichiarata.

Il collo di bottiglia, quindi, non sta nella tabella delle quote ma nella documentazione sulla posizione soggettiva dei componenti. Un raggruppamento può avere percentuali perfettamente bilanciate e restare esposto se una mandante ha perso un requisito e nessuno lo ha dichiarato, con le relative misure, al momento dell’offerta. Nella ricostruzione del TAR, è proprio l’assenza di quella comunicazione a incidere sulla posizione del RTI in gara.

Il tema dei raggruppamenti e delle procedure aggregate resta aperto anche su altri fronti. La scorsa settimana, il 22 ottobre, il TAR Veneto-Venezia, sezione III, ha depositato le sentenze n. 2013 e n. 2014, relative agli accordi quadro, e lo stesso giorno sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato generale R. Norkus davanti alla Corte di giustizia UE nella causa C-552/25. Sono pronunce da seguire, segno che il lavoro interpretativo sul nuovo codice è ancora in corso.

Per un raggruppamento che concorre in servizi e forniture la verifica da fare non riguarda la copertura delle quote con i requisiti, salvo che sia il bando a imporla. Riguarda invece il possesso dei requisiti da parte di ogni mandante il giorno dell’offerta e, in caso contrario, l’esistenza di una dichiarazione che lo comunichi e documenti il rimedio adottato. È quel documento, più della percentuale, a decidere la partecipazione.