Il TAR Veneto conferma: il punteggio spetta solo a chi esegue davvero il contratto.

Il 20 ottobre 2026 la prima sezione del TAR Veneto, sede di Venezia, ha depositato la sentenza n. 1991 in materia di criterio premiale collegato alla certificazione UNI EN ISO 9001. Ne ha dato notizia oggi, 23 ottobre, il portale AppaltieContratti.it, che riporta gli estremi del provvedimento. La pronuncia è di tre giorni fa e il suo testo integrale va letto con attenzione prima di trarne indicazioni definitive. Il tema, però, non è nuovo per il collegio veneziano. Per le imprese che partecipano in forma consortile o in raggruppamento la domanda resta la stessa: quando il disciplinare premia la ISO 9001, chi deve possederla perché il punteggio sia attribuito legittimamente?

Il principio: conta chi esegue, non chi firma

Per inquadrare la n. 1991 occorre ricordare che cosa lo stesso tribunale aveva già affermato nel 2025. Con la sentenza n. 1833 del 2025, secondo la ricostruzione pubblicata da Unindustria nell’approfondimento sulle certificazioni di qualità negli appalti, il TAR Veneto ha ritenuto legittima la clausola del disciplinare che riconosce il punteggio aggiuntivo soltanto quando la certificazione sia posseduta sia dal consorzio sia dalla consorziata designata per l’esecuzione delle prestazioni. Non basta, dunque, che il certificato compaia in capo al soggetto che presenta l’offerta: deve trovarsi anche in capo all’impresa che materialmente svolgerà il servizio o il lavoro.

La stessa impostazione viene estesa all’ipotesi più articolata. Nella sintesi pubblicata sul portale della giustizia amministrativa, riferita al Consiglio di Stato, si legge che, «in ipotesi di consorzio che partecipi alla gara riunito in RTI, la certificazione debba essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice». La forma di partecipazione, quindi, non sposta il baricentro: il raggruppamento non fa da schermo all’assenza del certificato presso chi esegue.

Il fondamento è nel principio del risultato del d.lgs. 36/2023, letto in chiave teleologica. Secondo questa lettura, il punteggio legato alla certificazione premia una qualità organizzativa che ha senso solo se appartiene a chi esegue effettivamente il contratto. Il ragionamento si salda con la disciplina dei criteri di aggiudicazione: il testo del codice dei contratti stabilisce che i documenti di gara fissano criteri «pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto» e che l’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto. Un certificato posseduto da un soggetto che non eseguirà nulla difficilmente supera il test di pertinenza: premierebbe una qualità che non arriva al contratto.

Va tenuto distinto ciò che è stato deciso da ciò che si può inferire. La n. 1833 del 2025 ha giudicato legittima una specifica clausola di un disciplinare; non ha affermato che ogni stazione appaltante sia obbligata a scriverla così. E dalla notizia della n. 1991 non è possibile, allo stato, ricavare se il collegio abbia confermato, precisato o articolato diversamente quel precedente. Parlare di orientamento consolidato sarebbe prematuro: si tratta di una linea coerente di un singolo tribunale amministrativo, da verificare alla luce del testo integrale della nuova sentenza e della giurisprudenza d’appello.

Requisito o premio: il margine che resta all’impresa

Se il premio segue l’esecutore, resta da capire quanto questo incida sull’accesso alla gara. La risposta dipende da dove la stazione appaltante colloca la certificazione. Le certificazioni di qualità possono essere richieste come requisiti speciali di partecipazione ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, come ricorda l’ANAC nella delibera n. 203/2025 dell’Autorità. In quel caso chi ne è privo non partecipa. Diverso è lo scenario in cui le certificazioni sono valutate come elementi premiali dell’offerta tecnica, insieme ad altri fattori come l’organizzazione aziendale e le modalità di svolgimento delle prestazioni: secondo la stessa ricostruzione, una simile scelta non rischia di restringere eccessivamente la platea dei partecipanti.

È in questo secondo terreno che si muovono le sentenze venete. La conseguenza pratica è che il disciplinare diventa il primo documento da leggere: deve chiarire se il certificato è requisito o elemento di valutazione e, nel secondo caso, in capo a quali soggetti va posseduto. Per consorzi e RTI la designazione della consorziata esecutrice non è più soltanto una scelta organizzativa o di disponibilità di mezzi e personale: ha effetti diretti sul punteggio tecnico.

Per l’impresa che partecipa in forma consortile o raggruppata, la ISO 9001 non va trattata come un bollino di gruppo. Va verificata in capo a chi eseguirà il contratto prima di designarlo, e la verifica va fatta sul testo del disciplinare, non su prassi generali. La lettura del TAR Veneto è coerente con il principio del risultato, ma la soluzione concreta resta affidata a come la stazione appaltante scrive le regole di gara. In regime premiale, la mancanza del certificato presso l’esecutore non chiude le porte della procedura. Può però costare qualche punto, e in graduatoria qualche punto è spesso la distanza tra l’aggiudicazione e il secondo posto.