TAR Sicilia: subappalto nei servizi ammesso, ma dichiarazione nel DGUE già in offerta.
Un DGUE rettificato dopo il soccorso istruttorio, con l’aggiunta di prestazioni da subappaltare che nella prima versione non comparivano. È questa correzione ad aver fatto cadere un’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo siciliano. Con la sentenza del TAR Sicilia, Catania, sezione IV, n. 2555 depositata lo scorso 22 settembre (Pres. Leggio, Est. Maisano), il collegio ammette il subappalto a fini qualificatori anche negli appalti di servizi. Pone però una condizione documentale precisa: la volontà di ricorrervi va dichiarata sin dalla fase di offerta. A un mese dal deposito, la pronuncia merita una lettura puntuale. Il nodo non è il possesso del requisito, ma che cosa si scrive nel DGUE e in quale momento.
Il DGUE corretto che ha fatto perdere la gara
Nel caso deciso a Catania, l’amministrazione aveva attivato il soccorso istruttorio per chiarire alcune discrasie tra la domanda di partecipazione e le dichiarazioni dell’operatore. In risposta, l’impresa aveva rettificato il DGUE e dichiarato di voler ricorrere al subappalto per prestazioni non indicate inizialmente. L’amministrazione aveva poi aggiudicato la gara a quell’operatore. Il collegio ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione: la rettifica non si era limitata a chiarire quanto già dichiarato, ma aveva cambiato la sostanza dell’offerta.
La sentenza contiene due affermazioni distinte, che vanno lette insieme. La prima apre: «Nel settore dei contratti pubblici, il subappalto a fini qualificatori (c.d. necessario), in coerenza con i principi di concorrenza e del risultato, è ammesso anche negli appalti di servizi». Il collegio richiama quindi i principi di concorrenza e del risultato per estendere l’istituto oltre i lavori. La seconda chiude: la volontà dell’operatore di ricorrere al subappalto qualificatorio «non può essere introdotta per la prima volta, né modificata nella sua portata sostanziale,
mediante il soccorso istruttorio».
Ne deriva che, per il TAR Catania, il requisito di qualificazione può essere coperto dal subappaltatore. La dichiarazione che rende possibile questo meccanismo, però, deve trovarsi nell’offerta originaria. Il soccorso istruttorio può servire a chiarire, non a integrare una scelta che l’operatore non aveva espresso. Resta aperta una questione: questa lettura, favorevole sui servizi e restrittiva sul soccorso istruttorio, va confrontata con quanto affermato dal Consiglio di Stato all’inizio dello stesso anno.
Catania contro Palazzo Spada: lo stesso requisito, due momenti diversi
Il contrasto è dichiarato dalla stessa pronuncia di Catania. Nella massima, tra i precedenti difformi, è indicata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729. Come ricostruisce un’analisi pubblicata su Italiappalti, Palazzo Spada ha sostenuto lo scorso gennaio una tesi definita «restrittiva». Secondo il Consiglio di Stato, il subappalto non può essere utilizzato per colmare, al momento della gara, la carenza di un requisito tecnico o professionale richiesto direttamente al concorrente.
Il punto di divergenza è temporale. Per la sez. V, «il requisito deve essere posseduto dall’operatore economico al momento della domanda; il subappalto può eventualmente intervenire soltanto in fase esecutiva». Per il TAR Catania, invece, il requisito può essere speso tramite il subappaltatore già in gara, purché la dichiarazione sia contenuta nell’offerta. In un caso il subappalto riguarda solo l’esecuzione. Nell’altro serve anche alla qualificazione, ma solo se dichiarato subito. L’impresa che deve preparare un’offerta si trova quindi davanti a due letture incompatibili dello stesso istituto, senza che una pronuncia di livello superiore abbia ancora risolto il contrasto.
Cosa scrivere, e quando, se si conta sul subappaltatore
Che cosa deve dimostrare l’impresa, e con quale documento, per non trovarsi nella posizione dell’operatore di Catania? Il quadro giurisprudenziale richiamato dal TAR offre alcuni elementi. Il subappalto necessario è descritto come istituto generale applicabile anche ai servizi. Come riportato da la rassegna di Giurisprudenzappalti sul subappalto necessario, a questa conclusione porta la «matrice proconcorrenziale dell’istituto». Tale matrice è stata riconosciuta già dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, con la sentenza n. 8964 del 6 maggio 2024, e prima ancora dal T.A.R. Veneto, sez. I, con la n. 1204 del 22 agosto 2023. L’estensione ai servizi è considerata coerente con i canoni unionali che regolano il mercato europeo dei contratti pubblici. Questi canoni tutelano la concorrenza, vietano pratiche discriminatorie e proteggono le piccole e medie imprese.
Sul piano interpretativo, la piena vigenza dell’istituto era stata oggetto di attenzione anche in sede ministeriale. Già nel giugno 2025 il MIT si era espresso sul tema con il parere n. 3526 del 3 giugno, come segnalato da un approfondimento dell’ANCE. Si tratta di un riferimento di contesto, che non scioglie il contrasto emerso nel 2026 sul momento in cui la scelta di subappaltare deve essere formalizzata.
L’indicazione operativa che si ricava dalla sentenza n. 2555 riguarda i documenti. Per il TAR Catania, la volontà di subappaltare a fini qualificatori deve risultare nel DGUE fin dall’offerta, con l’indicazione delle prestazioni interessate. Una dichiarazione mancante o incompleta non può essere integrata in un secondo momento attraverso il soccorso istruttorio. Finché il contrasto con il Consiglio di Stato resta aperto, la tutela per l’operatore è soprattutto documentale: la dichiarazione in offerta non è una formalità che si può sistemare dopo.
Per le PMI che contano sul subappalto per qualificarsi, la pronuncia di Catania amplia le possibilità nei servizi ma le restringe sul soccorso istruttorio. Con la sez. V del Consiglio di Stato orientata in senso opposto, il solo elemento su cui l’impresa ha controllo è la compilazione corretta del DGUE la prima volta. Ciò che non è dichiarato in offerta, per il TAR Catania, non si recupera.




