Il TAR Basilicata: aperta la busta economica, non si rivedono i punteggi tecnici

Un’amministrazione che si accorge di aver sbagliato nella valutazione tecnica può rimediare in autotutela quando le offerte economiche sono già state aperte? È la domanda a cui risponde la sentenza del TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 31 ottobre 2026, n. 360, segnalata oggi da un approfondimento sul principio di segretezza delle offerte nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La questione non è formale. Riguarda il funzionamento stesso del meccanismo OEPV, che si regge sull’ordine con cui la commissione conosce le offerte.

Potenza, 31 ottobre: la busta economica chiude la partita tecnica

La controversia ha un antefatto preciso. Già il 14 gennaio 2026, come si legge nel testo della sentenza n. 360/2026, la Mediterranea Strade S.r.l. aveva presentato un’istanza per ottenere un punteggio complessivo di 85,40 punti: 55,40 per l’offerta tecnica e il massimo di 30 punti per l’offerta economica. È una pretesa rivendicata al decimale, che presuppone una rilettura dei punteggi tecnici già assegnati.

Il secondo passaggio è quello che ha portato la vicenda davanti al giudice di Potenza. Il punteggio tecnico era stato rimesso in discussione con un riesame in autotutela, e le offerte economiche erano già note. A quel punto il problema non era più soltanto stabilire se la valutazione originaria fosse corretta. Bisognava capire se la commissione potesse ancora intervenire, anche davanti a un errore ritenuto evidente.

Tre regole, una sola logica: la commissione non deve sapere

La risposta non dipende dal singolo caso. Dipende da come è costruita la gara OEPV. Secondo il Consiglio di Stato, nella ricostruzione riportata da un commento sull’interpretazione del principio di separazione, la separazione tra offerta tecnica ed economica si articola in tre regole. La prima: le due componenti dell’offerta vanno inserite in buste separate e sigillate, per evitare ogni commistione. La seconda: i concorrenti non possono inserire elementi economico-quantitativi nella documentazione dell’offerta tecnica. La terza: la busta economica si apre solo dopo che l’offerta tecnica è stata valutata.

Le tre regole servono a un unico scopo. Quando la commissione attribuisce i punteggi qualitativi non deve conoscere i prezzi, perché la conoscenza del ribasso potrebbe condizionare, anche solo potenzialmente, il giudizio tecnico. La pronuncia lucana si muove su questa linea. Riprende l’orientamento per cui il riesame in autotutela non consente di superare la netta separazione tra fase tecnica e fase economica. Il potere dell’amministrazione di correggere i propri atti esiste, ma incontra un limite nella sequenza procedimentale della gara.

Il fondamento è richiamato in termini netti dalla giurisprudenza amministrativa. Nella formulazione riportata sul portale della giustizia amministrativa, il principio di segretezza delle offerte, «fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, deve operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta». La ragione indicata è la tutela della «serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto». Il punto è proprio quel «neppure in astratto». Non serve dimostrare che la commissione sia stata influenzata dai prezzi: basta che avrebbe potuto esserlo. La regola protegge l’imparzialità della procedura. Resta da capire chi sopporta le conseguenze di un errore di valutazione che non sia anche un errore materiale.

Cosa resta all’impresa: il confine sottile dell’errore materiale

Per l’impresa concorrente le conseguenze operative sono chiare, almeno nella prima parte. Il controllo sulla valutazione tecnica va fatto prima dell’apertura delle buste economiche. Questo vale per le osservazioni alla commissione, per le richieste di chiarimento e per la verifica dei verbali di attribuzione dei punteggi. Quando i prezzi diventano noti, la ricostruzione del TAR Basilicata lascia aperta soltanto la strada dell’errore materiale conclamato. Ogni altra correzione rischia di urtare contro il principio di segretezza, anche se l’amministrazione la presenta come esercizio di autotutela.

Su questo punto l’incertezza resta. Il materiale disponibile non definisce in modo univoco dove passi la linea tra un errore materiale, come una svista di calcolo o di trascrizione, e un errore di giudizio, che implica una nuova valutazione tecnica. L’aggettivo «conclamati» fa pensare a errori riconoscibili senza margini di apprezzamento. Da qui non si ricava però un criterio generale valido per ogni caso. Va anche ricordato che si tratta di una pronuncia di primo grado. Prima di considerarla consolidata in tutte le sue applicazioni, bisognerà vedere come la seguiranno le altre sedi.

La sentenza lucana arriva in una settimana con molte decisioni sulle gare. Il 29 ottobre il TAR Piemonte, Torino, sez. I, con la sentenza n. 2081, si è pronunciato sui consorzi stabili e artigiani con cumulo alla rinfusa. Lo stesso giorno il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 7856, si è occupato del criterio premiale dell’esperienza specifica e del principio once only. Il 30 ottobre il TAR Toscana, Firenze, sez. I, con la sentenza n. 2083, è intervenuto sulla gestione di impianti sportivi e sull’affidamento diretto. Sono temi diversi, ma confermano quanto sia fitto il contenzioso sugli appalti.

Per chi partecipa alle gare, la segretezza delle offerte è una garanzia, perché impedisce che il prezzo di un concorrente pesi sul giudizio tecnico degli altri. Funziona però come una porta che si chiude alle spalle. Chi vuole contestare un punteggio tecnico deve farlo finché la busta economica è ancora sigillata. Dopo, resta solo l’errore materiale conclamato, e quanto sia ampio questo spazio è ancora una questione aperta.