La sentenza del Tribunale di Caltagirone si inserisce in un dibattito aperto tra Brindisi e Lodi sull’atto e la notifica
Nell’ufficio amministrativo di un’impresa che lavora per la Pubblica Amministrazione la scena è nota. La fattura è emessa e il pagamento tarda. Il contratto di factoring sembra la strada più rapida per rientrare di liquidità. Ma per capire se l’operazione regge davanti all’ente l’importo anticipato conta poco. Conta come è stato firmato l’atto di cessione e a chi è stato comunicato. Su questo punto è tornato lo scorso 19 ottobre il Tribunale di Caltagirone, sezione unica, con la sentenza n. 412, segnalata oggi in un’analisi pubblicata da Appalti e Contratti sulla cessione dei crediti nei confronti della PA.
Il tema non è nuovo. Ma la pronuncia arriva in un quadro giurisprudenziale ancora diviso. Per chi prepara le carte la conseguenza pratica è semplice: non si può contare su una sola lettura della norma.
Due requisiti, un solo rischio: l’atto e la notifica
Perché un’impresa fornitrice ricorre al factoring? Il motivo è ricordato da l’associazione di categoria Assifact. Per le imprese che lavorano con la PA il factoring è una fonte di sostegno della liquidità, perché le abitudini di pagamento dei debitori pubblici non sono in linea con le medie europee. Il fabbisogno è reale. Il punto, però, è un altro: quali carte deve avere in mano l’impresa perché la cessione valga anche verso l’ente?
La risposta parte da una distinzione. Come ricostruisce un approfondimento di Diritto Bancario, la cessione dei crediti verso la PA segue un regime speciale rispetto alla disciplina generale degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Nel tempo le norme hanno introdotto formalità specifiche, necessarie perché il trasferimento del credito si compia e la cessione sia opponibile. Oggi il riferimento è l’art. 6 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023. Secondo la ricostruzione pubblicata su Le Autonomie, la disposizione riguarda gli appalti di lavori ma trova ingresso anche per servizi e forniture. Gli adempimenti sono due. Le cessioni vanno stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Poi vanno notificate alle amministrazioni debitrici. Senza questi passaggi la cessione rischia di non essere opponibile alla stazione appaltante.
Sulla carta la norma è chiara. Nelle aule di tribunale non viene applicata allo stesso modo a tutte le amministrazioni.
Brindisi, Lodi e ora Caltagirone: stessa busta, esiti opposti
Il contrasto è emerso con nettezza già nel 2024, quando due tribunali di merito hanno letto gli stessi requisiti in modo opposto. Le due pronunce sono state messe a confronto in un’analisi dedicata alle due sentenze.
Per il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 1288 del 2024, la notifica all’amministrazione è condizione di efficacia della cessione solo quando il credito è vantato verso amministrazioni statali. Per gli altri enti, secondo quel giudice, valgono le regole ordinarie del Codice Civile. In questa lettura il regime speciale ha un perimetro ristretto. Fuori dallo Stato si torna alla disciplina generale.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza 267 del 2024, è di opposto avviso. Il credito che nasce da un appalto pubblico è soggetto all’obbligo di notifica all’amministrazione e alla forma scritta ad substantiam. Se questi requisiti non sono rispettati, la cessione non è opponibile all’amministrazione. Qui la natura dell’ente non fa differenza. Conta l’origine del credito: l’appalto pubblico.
La sentenza n. 412 del Tribunale di Caltagirone si aggiunge a questo dibattito come ultimo intervento in ordine di tempo. Il materiale disponibile ne riporta gli estremi e l’oggetto, la cessione dei crediti verso la PA. Non consente di dire da quale parte si collochi. Il dato che resta, per chi lavora sulle pratiche, è un altro. Lo stesso atto può essere considerato valido a Brindisi e inopponibile a Lodi. E chi prepara i documenti non sa in anticipo quale tribunale sarà chiamato a pronunciarsi, se mai ci sarà una lite.
Compilare come se il giudice fosse il più severo
Dall’incertezza dei tribunali si ricava una regola di comportamento, non una certezza di risultato. Già l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale impone prudenza. Per imprese e società di factoring la scelta meno esposta è applicare sempre il regime più rigoroso, qualunque sia la natura dell’ente debitore.
In concreto i passaggi sono tre. La cessione si stipula sempre per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’atto si notifica sempre all’amministrazione debitrice, cioè all’ente che deve pagare il credito ceduto. La prova della notifica si conserva insieme al resto della pratica, perché è il documento che servirà se l’opponibilità verrà contestata. Nessuno di questi passaggi garantisce di incassare nei tempi sperati. Riduce però il rischio di trovarsi con una cessione che l’ente può ignorare.
L’errore più frequente è anche il più comprensibile. Si ritiene sufficiente una cessione regolata dal Codice Civile perché il debitore è un Comune, una ASL o un altro ente non statale. È la lettura di Brindisi. Ma non è l’unica in circolazione, e la sentenza di Lodi dice il contrario. Puntare sulla tesi più favorevole significa accettare che l’esito dipenda dal tribunale competente.
Una linea interpretativa uniforme, oggi, non c’è. Per un fornitore della PA, quindi, essere titolare del credito non basta a poterlo cedere in modo efficace verso l’ente. Finché i giudici restano divisi, la forma solenne e una notifica documentata sono il modo più semplice per evitare una cessione inopponibile all’amministrazione.

