Il TAR Lazio: per lo schema UNI/PdR 125:2022 serve un accreditamento Accredia specifico.

La quarta sezione del TAR Lazio – Roma ha depositato il 5 novembre 2026 la sentenza n. 17527 in materia di certificazioni sociali e clausole sociali. La pronuncia non risolve soltanto un contenzioso: da ieri, per chi partecipa agli appalti, la documentazione di carattere sociale va letta con la stessa attenzione riservata ai requisiti di partecipazione. Lo si ricava dall’analisi pubblicata il 6 novembre 2026 su Appalti & Contratti, che colloca la decisione all’interno di un quadro amministrativo in irrigidimento.

Il punto di partenza è la norma del Codice dei contratti pubblici. L’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 dispone che, per gli affidamenti di contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, determinate condizioni. Il Codice del 2023 ha inoltre incrementato la rilevanza delle clausole sociali nel procedimento selettivo, imponendo agli operatori adempimenti nuovi rispetto alla legislazione primaria precedente e sanzionando con l’esclusione dalla gara l’omissione della relativa documentazione.

Dalla clausola sociale al requisito di gara

Il passaggio è duplice. Da un lato, la clausola sociale non è più soltanto un impegno da dichiarare in gara: l’art. 57 la configura come requisito necessario dell’offerta, e l’omissione della documentazione che la accompagna conduce all’esclusione. La sede naturale della clausola sociale, in questo quadro, non resta confinata all’esecuzione del contratto: entra nella fase di ammissione, con un’onere di diligenza che incombe sull’operatore già al momento della presentazione dell’offerta. Dall’altro, la sentenza depositata ieri mostra come il giudice amministrativo applichi questo impianto senza attenuazioni, entrando nel dettaglio delle certificazioni che possono attribuire punteggio. È in questo snodo che si coglie il contrasto tra la finalità sociale della disciplina e la meccanica escludente che ne deriva.

Il principio: la UNI/PdR 125 vale solo se accreditata da Accredia

La decisione non si limita alla clausola sociale in sé. Il TAR Lazio entra nel dettaglio delle certificazioni che danno diritto al punteggio premiale previsto dall’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. Il principio affermato è il seguente: la certificazione UNI/PdR 125:2022 deve essere rilasciata esclusivamente da organismi accreditati da Accredia specificamente per tale schema. Non è sufficiente un accreditamento generico, e non è sufficiente il rilascio da parte di enti esteri non accreditati per lo specifico settore, anche quando quegli enti aderiscano ad accordi di mutuo riconoscimento internazionale.

Per l’operatore, la conseguenza è stringente: non basta possedere una certificazione, bisogna verificare che l’organismo di certificazione abbia un accreditamento Accredia specificamente riferito allo schema UNI/PdR 125:2022. In assenza di questa specificità, il punteggio premiale può venire meno, trasformando una credenziale sociale in un elemento di rischio. Il paradosso è che uno strumento pensato per valorizzare le finalità sociali finisce per operare come filtro tecnico-formale, con effetti che ricadono sull’impresa piuttosto che sul contenuto sostanziale dell’offerta.

Cosa resta all’impresa: margini di incertezza

La tensione non è solo teorica. I commentatori avvertono che l’irrigidimento collide con i principi di concorrenza, non discriminazione e rotazione. Nelle scorse settimane, altre pronunce hanno toccato profili diversi dell’ammissione alle gare, rafforzando il quadro di maggiore rigore: la sentenza n. 16645 del 21 ottobre 2026 del TAR Lazio – Roma, sezione quinta, in materia di applicazione delle penali contrattuali e grave illecito professionale; la sentenza n. 1584 del 12 ottobre 2026 del TAR Emilia-Romagna – Bologna, sezione prima; e la sentenza n. 7828 del 28 ottobre 2026 del Consiglio di Stato, sezione quinta, sulla domanda di partecipazione e sul mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Tre decisioni distinte, depositate nello stesso arco temporale, testimoniano come i profili formali dell’ammissione, dalle penali all’illecito professionale, dal bollo alle certificazioni sociali, siano trattati con un rigore crescente.

La domanda che resta aperta è fino a che punto la clausola sociale possa comprimere la partecipazione senza tradire lo spirito del codice. Per chi partecipa alle gare, il confine tra punteggio premiale ed esclusione appare più sottile: ogni certificazione sociale va verificata nel dettaglio del rilascio e dell’accreditamento, con margini interpretativi ancora ampi.