Una marca da bollo sulla domanda di partecipazione è arrivata fino a Palazzo Spada. Con la sentenza n. 7828 del 28 ottobre 2026, segnalata oggi dalla rassegna di Appalti & Contratti, il Consiglio di Stato, sezione V, ha stabilito che il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non può costare al concorrente l’esclusione dalla gara. Il valore in gioco è modesto, il grado di giudizio no. La questione da risolvere è a chi spetti occuparsi di quel bollo: al seggio di gara o all’amministrazione finanziaria.
Un bollo fino a Palazzo Spada
La vicenda passa per due gradi di giudizio. In primo grado il TAR Puglia, con la sentenza n. 579/26, aveva respinto il ricorso dell’impresa. Contro quella decisione la società Nevada s.r.l. ha proposto appello, deciso dalla sezione V con la pronuncia depositata lo scorso 28 ottobre. Il giudice d’appello ha ribaltato l’impostazione del primo grado. Per l’impresa, più dell’esito del singolo contenzioso, conta il principio con cui il Consiglio di Stato ha tracciato il confine tra fisco e procedura di affidamento.
Il principio: il seggio di gara non è un ufficio delle entrate
Il punto di partenza è la qualificazione dell’adempimento. Secondo la sezione V (Cons. Stato, sez. V, n. 7828/2026), il testo della sentenza afferma che «il pagamento dell’imposta di bollo costituisce adempimento di natura esclusivamente fiscale, la cui conseguenza non può giammai condurre all’esclusione del concorrente dalla gara». Ne discende, per i giudici, che «nessun automatismo espulsivo poteva conseguire dalla mancata regolarizzazione, da parte dell’odierna appellante, dell’imposta di bollo».
Il secondo passaggio riguarda il soccorso istruttorio. La sentenza ne delimita la funzione: lo strumento non può servire «per imporre l’adempimento di obblighi di natura esclusivamente fiscale, la cui esazione compete unicamente agli Uffici finanziari, e non al seggio di gara». In altri termini, la stazione appaltante può chiedere al concorrente di integrare ciò che serve alla gara, ma non può trasformare la richiesta di integrazione in una forma di riscossione. Il seggio di gara aggiudica, non riscuote. Constatato il mancato versamento, l’amministrazione, scrivono i giudici, «avrebbe potuto unicamente sollecitare l’esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma giammai emanare un provvedimento di natura espulsiva».
Le conseguenze operative sono state riassunte in alcuni commenti alla pronuncia della sezione V: le stazioni appaltanti non possono inserire nei disciplinari clausole espulsive per il mancato pagamento del bollo, né disporre esclusioni su questa base, e il recupero dell’imposta resta di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Il debito tributario, quindi, non si estingue: cambia soltanto il soggetto che lo fa valere e la sede in cui lo si discute. L’impresa che non paga il bollo resta esposta al recupero e alle sanzioni fiscali, ma non alla perdita della gara.
Due letture, un’impresa in mezzo
La linea tracciata dalla n. 7828 è netta, ma non è l’unica in circolazione. Esiste un orientamento, documentato nelle rassegne giurisprudenziali sull’esclusione automatica, secondo cui l’inosservanza del termine perentorio assegnato in sede di soccorso istruttorio per regolarizzare l’imposta di bollo comporta l’automatica esclusione del concorrente, senza margine discrezionale per la stazione appaltante. Le due letture partono da premesse diverse: la prima guarda alla natura dell’obbligo, che è fiscale e quindi estranea alla gara; la seconda guarda al procedimento, in cui il termine perentorio, una volta assegnato, va rispettato a prescindere da cosa si chieda di regolarizzare.
Una sentenza della sezione V non chiude da sola il contrasto, e sarebbe scorretto presentarla come orientamento consolidato. Resta un precedente autorevole del giudice d’appello, che l’impresa può spendere in un eventuale contenzioso, ma non la garanzia che ogni stazione appaltante si adegui o che ogni TAR la segua.
Sul piano normativo, il quadro sta per cambiare solo nella forma. Come ricorda la nota ANCE sull’imposta di bollo, dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il Nuovo testo Unico dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti, il D.Lgs. 123/2025. Le disposizioni sul bollo oggi contenute nel D.P.R. 642/1972 vi confluiranno con nuovi riferimenti normativi, ma senza modifiche sostanziali sul piano applicativo, trattandosi di un testo unico a carattere compilativo. Il nodo interpretativo, dunque, sopravvive al cambio di testo: cambieranno gli articoli da citare negli atti, non la domanda su chi debba far valere l’obbligo.
Resta il dubbio pratico. Se una stazione appaltante chiede la regolarizzazione del bollo assegnando un termine perentorio, all’impresa conviene contestare o pagare? Il principio affermato dalla sezione V la tutela: un errore fiscale non dovrebbe farle perdere la gara, e il bollo si regola con il fisco. Ma il contrasto con la tesi dell’esclusione automatica non è risolto. La soluzione prudente è pagare comunque il bollo nei termini richiesti, evitando di trasformare un adempimento da pochi euro in un contenzioso. Se, nonostante tutto, la stazione appaltante dovesse escludere, l’impresa sa di avere dalla propria parte una sentenza del Consiglio di Stato.




