La sentenza n. 7856/2026 limita il principio once only alla verifica dei requisiti, non all’offerta tecnica.
Nel disciplinare c’è un criterio dell’offerta tecnica, il punto A.1 rubricato «Curriculum lavori in presenza di traffico», e accanto, nella valutazione, un punteggio: 0. Da questa casella vuota parte la vicenda decisa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7856 del 29 ottobre 2026, segnalata oggi da AppaltieContratti.it nel suo approfondimento sul criterio premiale. Il tema è il rapporto tra il criterio premiale dell’«esperienza specifica» e il principio «once only». La conclusione è netta: l’esperienza che serve a ottenere punti va documentata nella busta tecnica. Il principio che esonera dal riprodurre dati già in possesso dell’amministrazione non vale per l’offerta tecnica, e il soccorso istruttorio non può rimediare dopo.
Uno zero sul curriculum e una richiesta di soccorso
L’antefatto è di più di due anni fa. Come ricostruito nel provvedimento pubblicato dalla giustizia amministrativa, per il lotto 2 della procedura l’impresa poi appellante aveva ricevuto zero punti sul criterio collocato a pagina 5 del disciplinare. Il paragrafo era «OT – A Modalità di esecuzione dei lavori, sicurezza e ambiente», punto A.1, «Curriculum lavori in presenza di traffico». Il 5 giugno 2024 l’operatore inoltrava alla stazione appaltante una richiesta di soccorso istruttorio. In sostanza chiedeva di poter integrare ciò che, ai fini del punteggio, non risultava dall’offerta.
La richiesta ha una logica apparente. L’impresa che concorre a un appalto di lavori in presenza di traffico ha già dovuto dimostrare la propria capacità per essere ammessa. Quell’esperienza, almeno in parte, è nota o verificabile. Resta allora da capire perché l’amministrazione non potesse semplicemente chiederla o recuperarla da sé.
Requisito o offerta: dove finisce il «once only»
La risposta sta nella differenza tra due fasi della gara che sembrano chiedere la stessa carta ma non lo fanno. Nella prima, la verifica dei requisiti, l’amministrazione accerta che l’operatore abbia i titoli per partecipare. Il risultato è binario: ammesso o escluso. Nella seconda, la valutazione dell’offerta tecnica, la commissione confronta le proposte e attribuisce punteggi. Il curriculum di lavori analoghi può comparire in entrambe, ma in ciascuna svolge una funzione diversa.
Su questo punto la giurisprudenza amministrativa ha già tracciato la linea. Secondo il Consiglio di Stato, è legittimo il criterio di aggiudicazione che attribuisce punteggio premiale all’esperienza pregressa maturata in servizi affini, perché questo elemento «non costituisce una mera duplicazione dei requisiti di qualificazione». Il premio, spiegano i giudici, «serve a selezionare l’offerta tecnicamente migliore in contesti di servizi professionali ad alto contenuto intellettuale». Il requisito misura una soglia minima. Il criterio premiale misura il grado in cui l’esperienza qualifica quella specifica offerta rispetto alle altre.
Da qui discende il limite del «once only». Il principio impedisce all’amministrazione di chiedere all’operatore documenti e informazioni che già possiede o che può acquisire direttamente. Ma il suo perimetro è circoscritto: come chiarito nella pronuncia su cui si sofferma la sentenza, il principio «once only» non si applica alla valutazione delle offerte tecniche, perché il suo ambito «è limitato alla fase di verifica dei requisiti». La banca dati serve a controllare che l’impresa possa stare in gara. Non serve alla commissione per completare d’ufficio un’offerta che l’impresa ha presentato incompleta.
La distinzione ha una ragione di sistema. Se la commissione andasse a recuperare in archivi esterni gli elementi che l’operatore non ha indicato, finirebbe per costruire al suo posto una parte dell’offerta. Il risultato inciderebbe sulla graduatoria e sulla parità di trattamento tra concorrenti, che hanno presentato le proposte alla stessa scadenza e con gli stessi vincoli.
Il collo di bottiglia è la busta tecnica
Escluso il «once only», all’impresa resterebbe in teoria il soccorso istruttorio. Anche questa strada però è chiusa. In sede di gara pubblica, ribadisce la stessa giurisprudenza, non è consentito ricorrere al soccorso istruttorio «per rettificare o integrare l’offerta tecnica con documenti non allegati inizialmente». Lo strumento serve a sanare carenze documentali sul piano amministrativo, non a modificare il contenuto di ciò che la commissione valuta. Un curriculum depositato dopo la scadenza cambierebbe l’offerta, e quindi il punteggio.
Per chi prepara la prossima gara la conseguenza è pratica. Il requisito che strozza non è l’esperienza in sé: l’impresa della vicenda poteva averla maturata davvero. Conta la sua prova documentale dentro l’offerta. Ogni elemento che il disciplinare collega a un punteggio va letto come una voce da coprire con un documento allegato alla busta tecnica: un curriculum lavori, un elenco di commesse affini, le caratteristiche dei cantieri eseguiti in condizioni analoghe. Il fatto che gli stessi lavori siano già stati dichiarati per la qualificazione, o risultino altrove,
non trasferisce il dato nell’offerta.
La sentenza n. 7856 non aggiunge un adempimento. Fissa un ordine tra le fasi della gara. L’esperienza che l’impresa ha effettivamente maturato non produce punti in graduatoria se non è scritta e allegata nella busta tecnica entro il termine di presentazione. Dopo la scadenza nessuna banca dati e nessun soccorso istruttorio può recuperarla. Nell’offerta tecnica non è prevista una seconda consegna.




