La decisione depositata il 16 settembre chiarisce che l’integrazione postuma è preclusa quando la carenza riguarda il nucleo valutabile dell’offerta

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, ha depositato lo scorso 16 settembre 2026 la sentenza n. 149 in materia di specifiche tecniche, requisiti minimi, principio di unicità dell’offerta e divieto di soccorso istruttorio. La decisione è stata resa nota dalla pubblicazione del 15 ottobre 2026 su AppaltieContratti.it. L’esito è netto: l’omessa previsione nell’offerta tecnica di componenti espressamente qualificati come requisiti minimi dal disciplinare di gara determina una difformità che impone l’esclusione, senza possibilità di integrazione postuma.

La sentenza che chiude la porta al soccorso istruttorio

Non una questione di forma, ma di sostanza. La sezione unica del TRGA di Trento esclude ogni possibilità di integrazione postuma per chi presenta un’offerta tecnica priva dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare. La regola è conseguenza diretta della natura della carenza: non una mancanza documentale, ma una difformità che incide sul nucleo valutabile dell’offerta. Perché strutturale e insanabile? La risposta sta nella qualificazione della carenza, che la sentenza ricostruisce in due passaggi.

Il principio: difformità dell’offerta, non vizio documentale

Il primo passaggio riguarda la qualificazione. Secondo la ricostruzione della decisione, l’omessa previsione nell’offerta tecnica di componenti espressamente qualificati come requisiti minimi dalla disciplina di gara determina una difformità strutturale e insanabile che impone l’esclusione. Non si tratta di un vizio documentale, ma di una carenza che incide direttamente sul nucleo valutabile dell’offerta tecnica. Di conseguenza, non può trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio, il quale è rigorosamente precluso per le carenze afferenti al nucleo valutabile dell’offerta tecnica.

Il secondo passaggio delimita il perimetro del soccorso istruttorio. Ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in materia di specifiche tecniche il soccorso è ammesso, per la documentazione componente l’offerta tecnica, al solo fine di fornire chiarimenti sulla documentazione presentata e sulla preesistenza del requisito, senza alcuna possibilità di integrazione ex post dei requisiti mancanti. Entro gli stessi limiti indicati dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 può ammettersi il soccorso istruttorio processuale.

Il principio è affermato, ma la sua applicazione dipende da una classificazione preliminare. Parte della giurisprudenza distingue tra “specifiche tecniche” e “requisiti minimi obbligatori”: per le prime il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile; per i secondi può essere richiesta l’esclusione, perché esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione e perimetrano a monte i tipi di prestazioni considerate idonee. Quando una prescrizione è requisito minimo e quando specifica tecnica? È su questo crinale che si gioca l’esito delle prossime controversie.

Cosa cambia per l’impresa che partecipa

È proprio questa distinzione a determinare le conseguenze pratiche per chi partecipa alle gare pubbliche. Nel caso in esame, il disciplinare di gara stabiliva espressamente che sarebbero state prese in considerazione esclusivamente offerte recanti caratteristiche corrispondenti, migliorative o equivalenti rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico, e che «in ogni caso saranno esclusi i concorrenti che offrano una fornitura non conforme ai requisiti minimi».

Il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, resta uno strumento utile per evitare esclusioni inutili, ma non può alterare il contenuto dell’offerta. Quando la richiesta diventa integrazione di un requisito mancante, esce dai limiti consentiti: il chiarimento non può trasformarsi in una modifica postuma dell’offerta tecnica.

Il margine di incertezza non è eliminato ma spostato. La valutazione caso per caso resta inevitabile, e l’impresa deve fare i conti con un confine mobile tra specifica tecnica e requisito minimo. La sentenza del TRGA di Trento offre una regola chiara per un caso estremo, ma lascia aperto il vero nodo: la qualificazione delle prescrizioni di gara. Per l’impresa, la prudenza non basta più: serve una lettura attenta del disciplinare e la consapevolezza che, in materia di requisiti minimi,
l’errore non è sanabile.