La deroga al blocco del FVOE vale solo per i certificati della Procura, non per l’intera verifica dei requisiti

Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con la sentenza 7 ottobre 2026, n. 15736, trasforma un malfunzionamento del FVOE in una regola operativa: decorsi trenta giorni dalla proposta, l’aggiudicazione può scattare sulla base di un’autocertificazione. Ma non per tutto. Il collegio ha respinto le censure della ricorrente e nel farlo ha delimitato l’ambito di applicazione del comma 3-bis dell’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

La vicenda nasce da una procedura aperta per l’affidamento quinquennale di una concessione di servizi, del valore complessivo stimato di circa 3,83 milioni di euro, alla quale hanno partecipato quattro operatori economici. L’aggiudicazione impugnata è stata disposta lo scorso 4 maggio 2026.

La sentenza e il fatto: una concessione da 3,83 milioni fermata dal FVOE

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sostenendo violazioni nelle verifiche dei requisiti. Il collegio ha ricostruito la sequenza: prima dell’aggiudicazione del 4 maggio 2026, la stazione appaltante si era trovata nell’impossibilità di completare i controlli ordinari attraverso il FVOE o i sistemi a esso connessi ai sensi dell’art. 24 del medesimo codice. In quella situazione, l’amministrazione ha impiegato il meccanismo del silenzio-assenso introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 con il comma 3-bis dell’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ma cosa ha davvero affermato il TAR? Il dispositivo non si limita a respingere il ricorso: fissa un principio.

Il principio: il silenzio-assenso vale solo per i certificati della Procura

Per rispondere, occorre isolare ciò che la stazione appaltante ha fatto da ciò che la norma le consente. Il comma 3-bis si occupa delle situazioni nelle quali il malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o dei sistemi a esso connessi impedisce di completare i controlli con le modalità ordinarie. In tali ipotesi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente può disporre comunque l’aggiudicazione previa autocertificazione dell’offerente.

Nel caso deciso, il TAR ha accertato che l’amministrazione si era avvalsa di questo meccanismo esclusivamente per i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica. Non per altro. È questo il dato che ha sorretto il rigetto delle censure: la stazione appaltante non ha esteso il silenzio-assenso oltre quei documenti, ma lo ha confinato ai certificati per i quali il FVOE non consentiva il controllo ordinario.

Il principio va letto in controluce rispetto all’orientamento dell’ANAC. L’Autorità ha infatti ricordato che, in caso di inutile decorso del termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta. Il comma 3-bis introduce una deroga a questa regola, ma la sentenza n. 15736 ne delimita il perimetro: la deroga è stata applicata soltanto ai certificati della Procura, non all’intera verifica dei requisiti.

Resta però da verificare come questo principio si traduca nella prassi per chi partecipa a una gara: cosa succede dopo l’autocertificazione?

Cosa resta all’impresa: verifiche, pagamenti e zone d’ombra

È qui che il ragionamento del TAR incontra le indicazioni dell’ANAC e le conseguenze operative per chi partecipa. L’aggiudicazione può avvenire trascorsi 30 giorni dalla proposta e solo se l’offerente ha fornito un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000, attestando il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di cause di esclusione.

Tuttavia, resta l’obbligo di completare successivamente le verifiche dei requisiti, pena il blocco di qualsiasi pagamento, anche parziale. Il comma 3-bis, in altri termini, non chiude la fase di controllo: la sposta più avanti, con un effetto diretto sulla liquidità dell’operatore economico. L’ANAC ha inoltre chiarito che, in questo caso, la stazione appaltante o l’ente concedente, previa richiesta di una nuova autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti che non è stato possibile verificare, può disporre l’aggiudicazione.

Resta ferma l’attivazione di quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3-bis nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti da parte dell’operatore economico. Nessun dubbio residuo? La sentenza non chiude ogni questione: il confine tra autocertificazione valida e verifica successiva resta il nodo irrisolto. Chi partecipa deve sapere che il requisito dichiarato resta esposto alla verifica e che il pagamento resta condizionato all’esito dei controlli.

Il comma 3-bis non è una licenza ad aggiudicare; è una procedura che sposta il rischio sul pagamento e lascia all’impresa l’onere della prova continua.