La sentenza del TAR Sicilia estende ai servizi la dichiarazione espressa del subappalto necessario, con esclusione per chi omette

Nel giorno in cui pensi di aver messo tutto in regola, una sentenza di fine settembre sposta il confine. Il TAR Sicilia – Catania, sez. IV, con la sentenza n. 2555 del 22 settembre 2026 ha tracciato la rotta: nelle gare di servizi, il subappalto necessario non è un’opzione silenziosa, ma una dichiarazione espressa.

Non si tratta di un dettaglio formale. La posta è l’esclusione, e la differenza tra scrivere una formula e non scriverla può decidere la sorte della busta.

La sentenza di Catania: il confine tra facoltativo e necessario

Il punto di partenza è una distinzione che chi compila una busta incontra spesso. Nel subappalto ordinario o facoltativo, l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni è frutto di una libera scelta imprenditoriale: il concorrente possiede già tutti i requisiti di partecipazione. Nel subappalto necessario, invece, il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando.

La differenza non sta nel tipo di prestazione affidata a terzi, ma nella condizione di partenza del concorrente. Nel primo caso, la qualificazione c’è già; nel secondo, manca e il subappalto serve a colmare un vuoto. Finora il confine ha avuto un’eco soprattutto nel settore dei lavori. Resta, però, da capire se valga davvero anche per i servizi. È qui che la sentenza di Catania apre un varco.

Il paradosso dei servizi: il subappalto necessario diventa generale

Un’interpretazione orientata ai superiori principi porta a qualificare il subappalto necessario come istituto generale, trasversalmente applicabile tanto ai lavori quanto ai servizi. Questo è il cuore della novità. Il paradosso sta in un limite parallelo: secondo il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 28 gennaio 2026 n. 729, l’appalto qualificatorio si può configurare solo per il settore dei lavori.

Da un lato, un istituto confinato ai lavori; dall’altro, la sua logica estesa ai servizi. Il collegio di Catania ritiene di dover dare continuità all’indirizzo che ne ammette l’applicazione anche a quello dei servizi. A questo punto, il passaggio decisivo non è più teorico: sta tutto in una dichiarazione da compilare correttamente.

Nei giorni scorsi, tra il 10 e il 30 settembre, si sono succedute altre pronunce: la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IX, ha emesso la sentenza 10 settembre 2026, causa C-330/25; il TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, ha emesso la sentenza 29 settembre 2026, n. 1545; il Consiglio di Stato, sez. IV, ha emesso la sentenza 30 settembre 2026, n. 7228, in materia di costo manodopera, ribasso e reale convenienza economica.

È un quadro in movimento. Ma per chi prepara l’offerta conta una sola conseguenza concreta: come si compila la dichiarazione.

La dichiarazione espressa: checklist per la busta

Cosa scrivere, allora, nella dichiarazione? Chi intende ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire a un difetto di qualificazione deve manifestare espressamente la volontà di avvalersi di subappalto necessario. Nella dichiarazione di subappalto va indicato che si intende subappaltare la categoria perché si è privi della corrispondente qualificazione.

Non basta indicare il subappalto. Serve l’indicazione espressa della sua funzione necessaria. La formula da usare è quella prevista dalla dichiarazione: subappaltare i lavori della categoria perché privi di corrispondente qualificazione.

Prima di chiudere la busta, rileggi la dichiarazione. Verifica che non dica solo «subappalto», ma «subappalto necessario». Chi compila la busta deve controllare di aver coperto ogni categoria scorporabile. Se una qualifica manca, la dichiarazione espressa di subappalto necessario è l’unico passaggio che evita l’esclusione. Non è una raccomandazione. È l’interpretazione che si è consolidata.

Se compili una busta per una gara di servizi, controlla sempre se hai tutte le qualifiche. Se ne manca una, dichiara espressamente il subappalto necessario. L’interpretazione è ormai chiara e l’esclusione non perdona. Fare tutto correttamente non garantisce la gara, ma omettere questa dichiarazione può chiuderla prima ancora della valutazione.