La terza classificata contesta solo l’aggiudicataria, ma il TAR Sicilia ricorda l’onere di estendere le censure al secondo operatore
Arrivare terzi in una gara per materiali ospedalieri e impugnare l’aggiudicazione. Perdere il ricorso non perché si aveva torto, ma perché si è dimenticato di attaccare il secondo. È quanto emerge dall’analisi pubblicata su LavoriPubblici.it, ieri, a commento della sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. I, dello scorso 28 agosto 2026, n. 2398.
Il caso Catania: la terza che impugna solo il primo
La controversia riguardava una procedura per la fornitura e somministrazione di materiali ospedalieri. La gara si era svolta secondo il criterio del prezzo più basso. La terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione muovendo censure contro la sola aggiudicataria. Non ha contestato la posizione della seconda.
L’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto proposta dalla terza classificata che si limiti a censurare la sola posizione dell’aggiudicataria è inammissibile per difetto di interesse. Nel caso catanese il principio vale in un contesto di inversione procedimentale. Il TAR lo ha scritto in questi termini: «Sulla terza classificata grava quindi l’onere di estendere l’impugnazione anche al secondo operatore, formulando specifiche censure nei suoi confronti». Ha richiamato gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’accesso agli atti della seconda classificata.
Perché la terza doveva guardare anche alla seconda? La risposta sta in una regola procedurale che molti compilatori di busta ignorano.
Inversione procedimentale: la documentazione che conta (e quella che non conta)
La regola è l’inversione procedimentale. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Il meccanismo è consentito a regime, in via facoltativa, a discrezione della stazione appaltante, per tutte le procedure aperte.
Qui scatta il paradosso. La documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla gara collocatisi in posizione successiva alla prima risulta del tutto priva di rilievo attuale: non è conosciuta dalla stazione appaltante e non è esaminata ad alcun fine. Per la stazione appaltante la documentazione della seconda non conta. Per il ricorrente, invece, è il materiale da cui estrarre le censure.
La differenza è netta. La stazione appaltante esamina l’offerta della prima. La documentazione della seconda resta fuori dal suo esame. Il terzo deve procurarsela, perché la sua impugnazione diventa ammissibile solo se contiene doglianze che colpiscano anche la seconda.
Secondo l’art. 35 del Codice, fino alla conclusione delle fasi valutative l’accesso ai documenti di gara è differito, per l’offerta come per la documentazione amministrativa. In caso di inversione procedimentale grava sul ricorrente l’onere di proporre specifiche doglianze nei confronti della seconda graduata, i cui atti sono accessibili ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. In caso di diniego dell’accesso, il ricorrente può tutelarsi con il rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a.
Checklist per chi impugna: non dimenticare il secondo
Ecco la domanda che ogni ricorrente dovrebbe porsi prima di firmare il ricorso: ho verificato la posizione della seconda classificata? La verifica passa da tre passaggi. Primo: aprire gli atti della seconda ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, le norme richiamate dal TAR di Catania. Secondo: formulare censure specifiche contro la seconda, non rilievi generici. Terzo: se la stazione appaltante nega l’accesso, attivare il rito speciale dell’art. 116 c.p.a.
Non è una questione di merito. È una questione di interesse. Senza censure alla seconda, il ricorso della terza si ferma prima di entrare nel merito. Il difetto di interesse è dietro l’angolo.
Il vero nemico del terzo classificato non è solo il primo. È l’omissione procedurale: non aver aperto gli atti della seconda, non averla attaccata. Prima di impugnare, conviene controllare ora.




