Secondo il Tar Napoli la mancata pubblicazione dei curricula non inficia la gara: serve la prova del conflitto
L’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 impone la pubblicazione dei curricula dei commissari di gara. Con la sentenza 29 settembre 2026, n. 5413, il Tar Napoli ha stabilito che la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non determina la caducazione della procedura di gara espletata. Il caso ha riguardato una gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica, contestata dalla ricorrente con una serie di censure.
Il caso della mensa scolastica: il curriculum non pubblicato non fa cadere la gara
Il Tar Napoli ha precisato che «non determina la caducazione della procedura di gara espletata la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari incaricati di esaminare l’offerta qualitativa». La ricorrente contestava l’esito della gara; il giudice amministrativo ha escluso che la sola omissione dei curricula potesse travolgere la procedura. Perché l’omissione non basta? La risposta sta nella natura giuridica dell’adempimento pubblicitario: non un elemento essenziale dell’atto di nomina, ma un obbligo di trasparenza con funzione conoscitiva e preventiva.
Una linea già tracciata: ANAC, Tar Salerno, Consiglio di Stato
La sentenza del settembre 2026 non cade nel vuoto. Già il 3 ottobre 2023, l’ANAC, nel parere precontenzioso n. 448, aveva ribadito che «la mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo tale adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina». L’orientamento era confermato dalla giurisprudenza: TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 aprile 2023, n. 834, e Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 gennaio 2019, n. 283.
L’obbligo di trasparenza relativo alla pubblicazione dei curricula è sancito, in continuità con la previgente disciplina, dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. La sua mancata osservanza costituisce un’irregolarità che non rende illegittima la composizione della commissione, purché sussistano, in capo ai commissari, i requisiti sostanziali previsti dalle norme e, in particolare, dall’art. 93 del medesimo codice. Se la trasparenza non è condizione di validità, che cosa può davvero scardinare la gara?
Il collo di bottiglia: la prova del conflitto
La risposta riduce la scorciatoia formale a vicolo cieco. Gli obblighi di pubblicità e trasparenza non costituiscono elementi essenziali dell’atto di nomina dei commissari, avendo funzione conoscitiva e preventiva. La sola omissione degli adempimenti pubblicitari non è sufficiente a determinare l’invalidità della procedura: per l’impresa che contesta serve l’accertamento concreto di una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi. Non basta far valere l’irregolarità formale; occorre provare, documenti alla mano, che un commissario versasse in una condizione di incompatibilità o che il suo curriculum rivelasse un conflitto di interessi rilevante.
Il curriculum mancante non è un’arma di per sé: la gara si decide sulla prova concreta di incompatibilità o conflitto d’interessi. Chi contesta deve portare la carta, non la sola assenza della pubblicità.




