La sentenza del T.A.R. Lombardia impone un oscuramento puntuale e motivato, esteso anche all’offerta economica e ai prezzi unitari

A una settimana dalla pronuncia, chi prepara la busta ha un parametro nuovo: scrivere «know-how», «prassi operative aziendali» o «sistema di qualità interno» non è più un lasciapassare. Secondo la sentenza n. 4181/2026 del T.A.R. Lombardia, Milano, depositata lo scorso 8 settembre, l’offerta tecnica può essere sottratta all’accesso soltanto in presenza di elementi tecnici o commerciali effettivamente individuati e comprovati. Non sono sufficienti il generico richiamo al know-how, alle prassi operative, alle esperienze aziendali, alla modulistica proprietaria o al sistema interno di qualità. L’oscuramento deve essere puntuale, selettivo e specificamente motivato, e non può assumere carattere massivo o precauzionale.

La pronuncia parte da un’affermazione che brucia: il generico richiamo non regge. Il principio non resta confinato alla documentazione tecnica, perché lo stesso rigore si estende all’offerta economica e ai prezzi unitari. È questo il punto che cambia l’impostazione di chi compila la busta.

L’alibi della riservatezza commerciale generica

La prassi corrente usa formule standard per chiedere l’oscuramento: know-how, prassi operative, esperienze aziendali, modulistica proprietaria, sistema interno di qualità. Per il T.A.R. Lombardia queste espressioni non bastano. L’offerta tecnica può essere oscurata, in tutto o in parte, solo se chi la presenta individua e comprova specifici elementi di riservatezza tecnica o commerciale. Non è ammesso un oscuramento massivo o precauzionale: ogni parte da non rendere accessibile va motivata punto per punto.

Il contrasto è netto. Da un lato una prassi che tende a proteggere l’intero documento con formule ripetute. Dall’altro una decisione che impone selettività e motivazione specifica. Per chi sta dalla parte di chi compila la busta, il messaggio è che il timbro «riservato» non ha più alcun effetto se non è accompagnato da una richiesta motivata e accolta dalla stazione appaltante. Ma il T.A.R. non si è fermato all’offerta tecnica: lo stesso rigore investe l’offerta economica e i prezzi unitari.

L’offerta economica e gli atti presupposti: il crinale dell’accesso

Se per l’offerta tecnica il T.A.R. impone selettività e motivazione, per quella economica il vincolo è altrettanto severo. I prezzi unitari non possono essere oscurati sulla base della mera affermazione della loro natura di elemento commerciale riservato. La sentenza n. 4181/2026 lo dice senza giri di parole: il medesimo principio si applica all’offerta economica e ai prezzi unitari. Chi vuole mantenere riservati quei dati deve indicare e comprovare i singoli elementi da proteggere, non limitarsi a una dichiarazione generica.

Lo stesso rigore si estende agli atti relativi alla verifica dell’anomalia, alla verifica dei requisiti e a tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione. Sono ostensibili, salva l’individuazione puntuale di specifici elementi di riservatezza tecnica o commerciale. Per la stazione appaltante il vincolo è stringente: è tenuta a consentire l’ostensione integrale degli atti di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, senza margini di discrezionalità. Non è una possibilità da valutare caso per caso: è un adempimento.

Resta un nodo per chi prepara la busta. Secondo il Consiglio di Stato, la mera pubblicazione o ostensione dell’offerta tecnica oscurata non equivale a un provvedimento implicito e non fa decorrere il termine di dieci giorni. In altre parole, l’operatore che vede pubblicata un’offerta oscurata non perde la possibilità di impugnare la decisione sull’accesso: il termine decorre solo da una decisione espressa. Questo non autorizza la stazione appaltante a rinviare la risposta, ma sposta l’attenzione sulla qualità della motivazione.

La checklist di chi compila la busta: cosa non ripetere

Per chi sta dalla parte di chi compila la busta, la domanda diventa pratica: come evitare che un oscuramento mal motivato si trasformi in un ricorso? La prima voce da archiviare è la formula «know-how e prassi operative aziendali» usata come scudo unico. Al suo posto, per l’offerta tecnica serve una richiesta motivata di riservatezza, con indicazione puntuale delle parti da oscurare e delle ragioni che ne giustificano la protezione. Senza questa richiesta, la stazione appaltante non ha margine per oscurare dati, notizie o informazioni contenuti nella documentazione di gara. ANAC ha precisato che la stazione appaltante non deve procedere all’oscuramento di dati, notizie o informazioni contenuti nella documentazione di gara, salvo il caso dell’offerta tecnica rispetto alla quale l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata di riservatezza e questa sia stata espressamente accolta.

In concreto, per chi compila la busta questo significa tre passaggi. Primo, individuare nell’offerta tecnica solo le parti che contengono elementi di riservatezza tecnica o commerciale effettivamente comprovabili. Secondo, motivare per ciascuna parte la ragione dell’oscuramento. Terzo, non invocare la riservatezza per i prezzi unitari solo perché si tratta di dati economici: la mera affermazione della loro natura di elemento commerciale riservato non basta. Il confine è ormai chiaro: l’accesso è la regola, l’oscuramento l’eccezione da provare punto per punto.

Chi prepara l’offerta deve archiviare il timbro «riservato» indiscriminato: il T.A.R. ha già scritto che l’oscuramento va individuato, comprovato e motivato punto per punto. Il prossimo ricorso potrebbe nascere proprio da una pagina oscurata di troppo.