Avvalimento verso imprese esterne: il correttivo 2024 riscrive l’art. 67 e introduce il limite dei requisiti «in proprio».

Al centro della controversia c’è l’attestazione SOA del consorzio stabile, con le sue categorie e classifiche. Il consorzio l’ha messa a disposizione, in avvalimento, di un’impresa esterna alla propria compagine. Il concorrente è stato escluso dalla gara e l’appalto è stato poi aggiudicato ad altri. Lo scorso 16 ottobre, come riporta la ricostruzione pubblicata da LavoriPubblici.it, il TAR Lombardia, Milano, sez. I, con la sentenza n. 4635 si è pronunciato proprio sul rapporto tra avvalimento e attestazione SOA dei consorzi stabili. Ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato sia il provvedimento di esclusione sia la successiva aggiudicazione.

Il principio affermato dal Collegio riguarda la formula dei requisiti maturati «in proprio». Secondo il TAR Lombardia, il limite ai requisiti posseduti dal consorzio «in proprio» opera soltanto quando l’avvalimento avviene all’interno dello stesso consorzio stabile. Non può essere esteso ai rapporti nei quali il consorzio presta la propria qualificazione a un’impresa esterna. Se il presupposto dell’esclusione era una lettura estensiva di quel limite,
resta da capire da dove nasca l’equivoco e che cosa abbia cambiato il correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Dentro e fuori il consorzio: due regole per la stessa SOA

La difficoltà interpretativa nasce dal D.Lgs. n. 209/2024, il correttivo approvato a fine 2024. L’art. 27 di quel decreto ha riscritto l’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha introdotto, a proposito dell’avvalimento, il riferimento ai requisiti maturati dal consorzio «in proprio». Bisogna quindi chiarire a quale rapporto si applichi questa formula: a quello tra il consorzio e le proprie consorziate, oppure a quello tra il consorzio e un operatore terzo.

Il TAR milanese la colloca nel primo ambito. Nella stessa direzione va la lettura dell’art. 67, comma 7 secondo cui la norma non limita l’avvalimento ai soli requisiti maturati dal consorzio in proprio: «Quel che la disposizione vieta è la spendita plurima dei requisiti che è tutt’altra cosa». Nel rapporto esterno il criterio di controllo non è dunque la provenienza della qualificazione, cioè se sia stata acquisita direttamente dal consorzio o tramite le consorziate. Il controllo riguarda il fatto che lo stesso requisito non venga speso più di una volta. Il rapporto interno segue invece un’altra logica. Come si legge nell’analisi della sentenza n. 4635/2026, la situazione tipica del prestito tra soggetti distinti «non ricorre nel rapporto tra consorzio stabile e consorziate, che costituiscono parte della medesima struttura consortile».

Su questa distinzione pesa la storia del cumulo alla rinfusa. In quella costruzione, come ricostruisce un approfondimento di Mediappalti sull’evoluzione dell’istituto, consorzio stabile e consorziate erano considerati un unico soggetto ai fini della qualificazione, indipendentemente da chi possedesse i requisiti e da chi eseguisse. Tra gli uni e gli altri valeva una responsabilità solidale, propria di un avvalimento ex lege. Nel corso del 2026 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2676/2026, ha ristretto questo perimetro, secondo quanto riportato da un commento pubblicato su Italiappalti. Dopo il correttivo, il prestito automatico dei requisiti permane solo in fase ascendente, cioè nel rapporto consorziata-consorzio, e non opera più in fase discendente. Il TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 12220/2026, ha applicato la stessa impostazione: il cumulo automatico sopravvive solo nella direzione che va dalla consorziata al consorzio.

La carta che serve: qualificazione in proprio delle esecutrici

Sul piano documentale, il quadro si traduce nelle verifiche che la commissione di gara farà sulle carte. Secondo l’impostazione attribuita all’ANAC e riportata nell’approfondimento di Aiferr sui consorzi stabili dopo il correttivo, non è più consentito fare affidamento su forme di avvalimento «tacito» o «ex lege». Ne discende una conseguenza operativa precisa. Se il consorzio indica una o più consorziate come esecutrici, sono queste a dover essere qualificate in proprio per le categorie e le classifiche richieste dalla lex specialis.

Il passaggio più stretto per le imprese è questo. Il rapporto interno alla struttura consortile non viene più trattato come un prestito di requisiti in grado di coprire le lacune della singola esecutrice. Resta inoltre da coordinare l’orientamento del TAR Lombardia sull’avvalimento verso l’esterno con la linea del Consiglio di Stato sulla fase discendente. Sono due piani distinti, che la giurisprudenza amministrativa dovrà far dialogare nelle prossime pronunce.

Per l’operatore economico, quindi, non basta più accertare che il consorzio sia qualificato. Occorre stabilire chi possiede l’attestazione SOA richiesta e in quale direzione la spende. Verso l’esterno, secondo il TAR Lombardia, il consorzio può prestare la propria attestazione, a condizione che lo stesso requisito non venga speso due volte. Verso l’interno, ogni consorziata indicata come esecutrice deve presentarsi con un’attestazione propria, rilasciata da un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC, per le categorie e le classifiche previste dal bando.