Il TAR Lazio conferma la procedura nonostante la sostituzione della maggioranza del collegio.

Cinque commissari, tre sostituiti a gara in corso. Due di loro sono stati sostituiti per l’insorgere di un’indagine penale per turbativa d’asta relativa a fatti pregressi. È il caso deciso dal TAR Lazio, Sez. II-bis, con la sentenza n. 16446 del 19 ottobre 2026, commentata in una nota pubblicata da Appalti e Contratti. La domanda che pone è immediata: se più della metà del collegio cambia, la valutazione delle offerte resta quella di prima? Dalla pronuncia, depositata due giorni fa, la risposta è affermativa.

Tre commissari su cinque: il caso deciso il 19 ottobre

Il dato numerico è il primo elemento da registrare. La sostituzione non ha riguardato un singolo componente: ha toccato il 60% della commissione giudicatrice, cioè la maggioranza dell’organo chiamato a esprimere le valutazioni tecniche. Due dei tre cambi hanno un’origine precisa, un procedimento penale per turbativa d’asta avviato su fatti antecedenti alla gara in questione. Il terzo completa il quadro di un collegio ricomposto in larga parte mentre la procedura era già avviata.

La nota alla sentenza colloca la questione in un terreno normativo incompleto. L’art. 93 del d.lgs. 36/2023, osserva il commento, disciplina solo in parte la sostituzione in corso di gara dei componenti della commissione, lasciando all’elaborazione giurisprudenziale il compito di definirne i contorni applicativi. Se il codice regola la materia solo per una parte dei casi, resta da capire su quale base giuridica una stazione appaltante possa cambiare tre commissari su cinque senza compromettere la procedura.

Ciò che l’art. 93 non dice e ciò che il legislatore ha tolto

Per rispondere occorre partire dal testo del codice e dalle scelte che il legislatore ha compiuto con il passaggio al d.lgs. 36/2023. Una di queste riguarda proprio il regime delle incompatibilità dei commissari. Come ricostruito in un approfondimento sull’evoluzione dell’art. 93, il nuovo codice ha eliminato l’ipotesi di incompatibilità endoprocedimentale, quella che escludeva dalla commissione chi aveva già svolto funzioni nella stessa procedura.

La ragione è esplicitata nella relazione illustrativa del nuovo codice. Secondo la relazione, quella causa di incompatibilità aveva comportato disagi alle stazioni appaltanti, in particolare a quelle di dimensioni ridotte, impedendo loro di nominare come commissari dipendenti che nelle fasi precedenti della procedura si erano occupati dell’appalto. Il contrasto è evidente: da un lato una norma che regola la sostituzione solo in parte, dall’altro un legislatore che ha scelto di allentare i vincoli sulla composizione dell’organo per ragioni organizzative. Resta aperto il punto successivo: un quadro così costruito lascia le stazioni appaltanti libere di cambiare i commissari ogni volta che lo ritengano opportuno?

Opportunità, riorganizzazione, continuità: cosa deve mettere a verbale la stazione appaltante

La giurisprudenza amministrativa ha già dato una risposta articolata. In una pronuncia dello stesso TAR Lazio, riportata in un commento dello Studio Legale Scarlino, i giudici hanno affermato che la sostituzione di un componente della commissione giudicatrice è legittima non solo nelle ipotesi di incompatibilità normativamente disciplinate, ma anche per sopravvenute ragioni di opportunità. L’elenco dell’art. 93, in altre parole, non è il perimetro esclusivo entro cui la stazione appaltante può intervenire sul collegio.

Il principio è formulato in modo ancora più netto nella massima pubblicata su CodiceAppalti: l’immodificabilità della commissione giudicatrice non preclude la sostituzione di un componente per ragioni di opportunità o riorganizzazione amministrativa. Il secondo passaggio riguarda gli atti già compiuti. Il nuovo commissario può fare proprie le valutazioni tecniche effettuate in precedenza dal collegio, a tutela della speditezza della procedura, senza obbligo di rinnovare integralmente gli atti. Applicato al caso dei tre commissari su cinque, significa che la ricomposizione della maggioranza dell’organo non impone di ripartire dalla prima seduta.

La flessibilità ha però un rovescio documentale. Se la sostituzione può fondarsi su ragioni di opportunità, cioè su presupposti non tipizzati dalla norma, la tenuta della procedura si sposta sulle carte. Due atti diventano il punto di verifica: la motivazione del provvedimento di sostituzione, che deve indicare le ragioni del cambio, e la presa d’atto formale, da parte dei nuovi componenti, delle valutazioni già espresse dal collegio. Nel caso deciso il 19 ottobre, due sostituzioni avevano un presupposto oggettivo e verificabile, l’indagine penale per turbativa d’asta. Dove il presupposto è meno definito, come una riorganizzazione interna, il peso della motivazione aumenta.

Per le imprese concorrenti la conseguenza è speculare. Chi intende contestare una sostituzione in corso di gara difficilmente potrà limitarsi a eccepire che il caso non rientra tra quelli previsti dall’art. 93. L’attenzione dovrà concentrarsi sulla motivazione dell’atto e sul verbale in cui i nuovi commissari recepiscono il lavoro svolto prima del loro ingresso.

La commissione giudicatrice, dunque, si può cambiare a gara in corso senza ripartire da zero. Proprio per questo l’atto di sostituzione deve indicare con precisione le ragioni del cambio, e la presa d’atto delle valutazioni già espresse deve risultare in modo esplicito dai verbali.