Il TAR Lazio sui consorzi stabili: consorziata esecutrice e firma digitale

Ventiquattro ore dopo il deposito della sentenza 5 ottobre 2026, n. 15572 del TAR Lazio – Roma, sez. V ter, la domanda non è se la firma digitale fosse valida, ma quanto deve essere certo il contenuto e la provenienza di un’offerta perché il vizio di sottoscrizione non conti. La decisione, in materia di consorzi stabili e consorziata esecutrice, è oggetto della nota pubblicata su Appalti e Contratti.

Il fatto nuovo: la sentenza 15572 del TAR Lazio sui consorzi stabili

Il TAR Lazio – Roma, sez. V ter, ha emesso il 5 ottobre 2026 la sentenza n. 15572. La pronuncia riguarda i consorzi stabili e la consorziata esecutrice, e tocca un profilo che attraversa l’intera digitalizzazione dei contratti pubblici: quanto la forma della sottoscrizione può condizionare la validità dell’offerta. Da un lato, la digitalizzazione dei processi di appalto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni è uno dei principali motori delle politiche della Commissione europea; l’obiettivo a medio termine è digitalizzare l’intero processo di appalto nelle fasi di pre e post-aggiudicazione, dalla pubblicazione dei bandi fino al pagamento. Dall’altro, la giurisprudenza prevalente da tempo limita l’esclusione per vizi di sottoscrizione ai soli casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. Per capire la portata della sentenza bisogna ricostruire la vicenda concreta.

La ricostruzione in due passaggi: firma a penna, delega digitale e il principio

Dalla sentenza alla vicenda: ecco i due passaggi. Il primo. L’offerta della società RAS è stata firmata a penna dal Sig. Ingo Pluckthun, Direttore Maintenance Business Aviation della RAS, con allegato il passaporto dello stesso. Il secondo. L’offerta è stata inviata dalla Sig.ra Loriana Paglialunga, amministratore unico e legale rappresentante della Orionfly S.r.l., che ha a sua volta firmato digitalmente l’offerta, a seguito di una delega della Società RAS.

Il paradosso è tutto in questa sequenza: una sottoscrizione a penna, con allegato il passaporto del firmatario, viene veicolata da un soggetto diverso che appone una firma digitale in forza di una delega. La sottoscrizione esiste, ma in due forme e per due mani. Ed è su questo incrocio che si misura il principio. Secondo il Consiglio di Stato, i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; in caso contrario, un’eventuale esclusione sarebbe illegittima.

La soglia dell’incertezza assoluta non è una regola automatica: è un criterio che il giudice applica caso per caso. La firma a penna con passaporto e la firma digitale apposta da un delegato non sono in sé vizi: lo diventano solo quando il contenuto o la provenienza dell’offerta restano ambigui. Resta da capire come questo principio si combini con le regole tecniche delle piattaforme.

Cosa resta all’impresa: SPID, CIE e il margine di incertezza

Dal principio giuridico alle regole operative. Già dal 1° gennaio 2024 non è più possibile accedere alla piattaforma Acquisti in Rete di Consip con utenza e password, ma solo tramite autenticazione di tipo LoA3, equivalente a SPID di livello 2 e alla CIE; lo ha reso noto Consip. L’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con ANAC e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come previsto dall’art. 26 del nuovo Codice dei contratti.

Le regole tecniche presidiano l’accesso, ma non la sottoscrizione dell’offerta. Non esiste, però, alcuna verifica automatica in merito ai vizi della sottoscrizione. L’impresa che partecipa deve quindi confrontarsi con un doppio binario: da un lato l’autenticazione LoA3 per entrare in piattaforma, dall’altro la valutazione caso per caso della validità della sottoscrizione. E il margine di incertezza resta il vero costo per chi partecipa.

La digitalizzazione riduce la carta, non l’incertezza: per l’impresa che partecipa, il vero rischio non è la firma, ma la soglia mobile dell’incertezza assoluta.