Il TAR Campania chiarisce quando una proposta migliorativa resta tale e quando diventa opera diversa
Chi compila la busta tecnica vive ogni giorno un paradosso: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa spinge a proporre variazioni migliorative, ma una variazione di troppo può costare l’esclusione. Lo scorso 16 settembre il TAR Campania – Napoli (sez. I) ha depositato la sentenza n. 5237/2026, analizzata in un articolo pubblicato il 21 settembre 2026 su AppaltieContratti.it. La pronuncia traccia il confine tra migliorie ammesse e varianti non consentite nell’offerta tecnica.
Il paradosso della miglioria nell’offerta tecnica
È un principio che il Consiglio di Stato, sez. V ha affermato con nettezza: «è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che le imprese propongano quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio». In altre parole, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa vive di proposte migliorative. Lo stesso Consiglio di Stato avverte che, altrimenti, l’esclusione di qualsivoglia significativa e non marginale diversificazione tra le offerte tecniche delle singole imprese priverebbe di contenuti la previsione del criterio di aggiudicazione, finendo per ridimensionarne la portata o l’utilità, così mortificando la competizione tecnica tra le concorrenti.
Ma dove finisce la miglioria e inizia la variante non consentita? La sentenza del TAR Campania offre una risposta precisa.
L’aliud: il vero spartiacque per l’esclusione
La definizione di prestazioni migliorative ricavabile dalla giurisprudenza amministrativa descrive soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera: integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. È la linea di demarcazione che la pronuncia del TAR Campania – Napoli del 16 settembre 2026 riprende e applica.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, nel caso di appalto di lavori l’esclusione scatta soltanto quando l’offerta tecnica contiene un progetto in variante inammissibile che presuppone un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo a un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dall’Amministrazione, oppure quando impedisce la fattibilità tecnica. Non è quindi la quantità della variazione a decidere, ma la sua natura rispetto all’opera richiesta: una modifica che incide su singole lavorazioni e non altera i caratteri essenziali resta una miglioria; una modifica che produce un’opera differente o infattibile è una variante non consentita e va sanzionata con l’esclusione.
Il contrasto è netto. Da un lato, la stazione appaltante può aspettarsi che le imprese mettano a frutto le proprie conoscenze tecnologiche. Dall’altro, la lex specialis fissa i caratteri essenziali dell’opera: chi li altera esce dalla competizione corretta e lede la par condicio. La sentenza non introduce un metro quantitativo; colloca lo spartiacque sull’identità dell’opera e sulla sua realizzabilità tecnica.
La checklist di chi compila la busta: evita l’errore ricorrente
Dalla sentenza emerge una guida pratica per chi predispone l’offerta. La domanda da porsi prima di firmare è una sola, declinata in tre verifiche.
Hai verificato che le tue variazioni non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis? Hai documentato perché la soluzione proposta rende il progetto più corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, come integrazione e precisazione di singole lavorazioni? Hai escluso che l’offerta configuri un’opera radicalmente diversa da quella prefigurata dall’Amministrazione, o che ne comprometta la fattibilità tecnica?
Chi trascura questi controlli rischia di vedersi escluso per un aliud che poteva essere evitato con una verifica preventiva. La busta tecnica non è una scommessa: il confine tra miglioria e variante non si gioca sull’audacia della proposta, ma sulla fedeltà ai caratteri essenziali della lex specialis. Chi lo rispetta può competere senza timore.




