Secondo il TAR Campania la firma del geometra è sufficiente quando le migliorie non configurano un autonomo elaborato progettuale
Avete tra le mani la busta con l’offerta tecnica. Dentro, la descrizione delle migliorie. In calce, la firma di un geometra. Basta? Il TAR Campania – Napoli, sezione I, con la sentenza n. 5280 emessa lo scorso 21 settembre 2026, risponde: sì, a una condizione precisa. Lo riferisce l’articolo pubblicato il 9 ottobre 2026.
Il paradosso della firma
La busta contiene un documento tecnico e la firma di un geometra. La domanda è se basti. La risposta del TAR non è scontata: non serve un ingegnere per la sola descrizione delle migliorie. Secondo il principio espresso dal TAR Campania, non è necessario che l’offerta tecnica contenente la descrizione delle migliorie sia sottoscritta da un ingegnere; è sufficiente la firma di un geometra quando le proposte migliorative non configurino un autonomo elaborato progettuale o varianti strutturali.
Ma il TAR non ha firmato un assegno in bianco. Il confine è tracciato da due parole: “autonomo elaborato”. Se l’offerta tecnica serve a spiegare come saranno eseguite le lavorazioni, il geometra resta dentro il suo perimetro. Se invece introduce calcoli, elaborati o soluzioni che modificano il progetto esecutivo, si passa al terreno degli ingegneri e degli architetti.
La sorpresa, del resto, si riduce guardando al perimetro storico delle competenze. L’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale del geometra sono regolati dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274. L’art. 16 colloca fra le sue competenze le operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, le triangolazioni secondarie a lati rettilinei, la poligonazione, la determinazione e verifica di confini, nonché le operazioni catastali ed estimi. Non per questo il geometra diventa progettista.
Il confine mobile: quando serve l’ingegnere
Per capire dove finisce il geometra e inizia l’ingegnere, bisogna leggere la sentenza in controluce. Quando la firma del geometra non basta? La risposta non sta nel timbro, ma nel contenuto dell’offerta.
La decisione non autorizza i geometri a firmare offerte che richiedono una vera progettazione ingegneristica: la valutazione resta caso per caso. Interventi analoghi, descritti in un’altra offerta con un diverso livello di sviluppo progettuale, non possono essere automaticamente firmati da un geometra. Il giudice guarda al singolo documento, al suo contenuto e al suo grado di sviluppo.
Perché esista questo confine lo spiega il Consiglio di Stato: il principio che delimita le competenze tra ingegneri e architetti, da un lato, e geometri, dall’altro, è ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità. Non è una questione di forma: è il motivo per cui certe firme richiedono un professionista abilitato.
Resta quindi da capire come chi prepara la busta può orientarsi in questa zona grigia.
La checklist di chi firma (e di chi controlla)
Davanti a questa incertezza, chi compila la busta non deve improvvisare. Prima di chiudere, si controllano tre elementi.
L’oggetto: l’offerta contiene solo la descrizione delle migliorie, oppure un autonomo elaborato progettuale? Le varianti: le proposte introducono varianti strutturali? In caso affermativo, la firma del geometra non è sufficiente. Il livello di sviluppo: il documento spiega come si eseguirà il progetto esecutivo, oppure sviluppa una progettazione ingegneristica in senso pieno?
Chi verifica in gara deve fare la stessa domanda di chi firma. La norma di riferimento non lascia spazio a presunzioni automatiche. Il messaggio è semplice: la firma non è una formalità.
Prima di chiudere la busta, chiedetevi non chi firma, ma cosa c’è dentro. È la natura delle migliorie — non il timbro — a decidere se l’offerta è valida.




