La commissione aveva espresso solo un giudizio collegiale, senza le preferenze individuali richieste dal disciplinare per il confronto a coppie

Il disciplinare prevedeva il confronto a coppie. La commissione ha espresso un giudizio collegiale senza passare dalle singole preferenze. Lo scorso 14 settembre 2026, con sentenza n. 5196, il Tar Campania, Napoli, Sez. I ha annullato l’aggiudicazione, rammentando che quando la legge di gara prevede il confronto a coppie la commissione tecnica incaricata dell’esame dell’offerta qualitativa deve esprimere una preferenza riferibile a ciascun commissario per poi esprimere un giudizio unitario.

Il passaggio omesso nel caso di specie

Nel caso esaminato, la Commissione giudicatrice ha disatteso le regole fissate dal disciplinare, omettendo di esprimere dapprima le singole preferenze di ciascun commissario — risultanti dal confronto di ogni proposta con tutte le altre — per procedere solo in un secondo tempo a mediarle e pervenire alla valutazione finale collegiale secondo i parametri della lex specialis. Il mancato rispetto di questa prescrizione del disciplinare determina l’annullamento dell’aggiudicazione. Non è un dettaglio procedurale: è il passaggio dal singolo al collegio che la lex specialis imponeva, e che la commissione ha saltato.

Il principio: individuale prima, collegiale solo dopo

Per capire perché l’annullamento non è una reazione sproporzionata occorre risalire all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022, n. 16. La plenaria ha sciolto i dubbi interpretativi sulla valutazione delle offerte tecniche nelle procedure espletate mediante il sistema del confronto a coppie, evidenziando che il giudizio di ogni singolo commissario è individuale e che il confronto tra i commissari, pur ammesso, non può dar luogo a una surrettizia introduzione del principio di collegialità.

La stessa decisione ha posto l’accento sul passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario, prima fase, a quello collegiale della commissione giudicatrice, seconda fase: è quel passaggio che la procedura non può saltare. Il Tar Campania lo ha applicato al caso concreto: l’aggiudicazione è stata annullata per il vizio derivante dalla scorretta conduzione delle operazioni di valutazione da parte della Commissione di gara, in assenza della prova che ogni commissario abbia compilato autonomamente la propria tabella. In tale sistema, l’assegnazione di punteggi identici e non differenziati da parte di tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione, presupposto del funzionamento stesso del confronto a coppie. L’annullamento non è la conseguenza di un vizio formale, ma della mancata prova di quel presupposto.

Cosa resta all’impresa che partecipa, e cosa no

Per l’impresa che ha vinto e poi visto annullare l’aggiudicazione, il danno è concreto. Il principio offre un argomento per contestare le valutazioni affrettate: se la lex specialis — e in particolare l’art. 18.2 del disciplinare — prevede il confronto a coppie, la commissione è tenuta a far emergere la preferenza riferibile a ciascun commissario prima della media collegiale. Non è una norma di carattere generale né una prassi a imporlo: è la prescrizione della lex specialis, che vincola la stazione appaltante come una promessa nei confronti dei concorrenti.

Per chi partecipa, la lettura del disciplinare non può fermarsi alla formula del confronto a coppie: deve verificare come la stazione appaltante intende documentare il passaggio individuale. L’impresa che subisce una valutazione soltanto collegiale ha un argomento spendibile in sede di ricorso, ma la prova del difetto resta il punto critico. Occorre ricostruire i verbali e le operazioni di gara per dimostrare che la preferenza riferibile a ciascun commissario non è mai emersa prima della media: la risposta non è definitiva, e proprio qui sta il margine di incertezza che la sentenza non scioglie.

La sentenza non chiude il campo: offre alle imprese un argomento per contestare le valutazioni affrettate, ma le lascia con un onere probatorio difficile. Chi partecipa deve leggere il disciplinare come una promessa vincolante, non come un atto dovuto.