La deroga al principio di rotazione diventa superflua quando la procedura negoziata è realmente aperta alla concorrenza

Con la sentenza n. 545/2026 il TAR Abruzzo ha ritenuto che, in una procedura negoziata senza limiti al numero degli invitati, operi il comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e che l’esame della deroga di cui al comma 4 diventi superfluo. La pronuncia, segnalata il 24 settembre 2026 in una nota pubblicata su Lavori Pubblici, ricostruisce l’evoluzione del principio di rotazione dopo il Correttivo appalti.

La sentenza che svuota la deroga

Nel caso esaminato dal TAR Abruzzo la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata senza limiti al numero degli invitati. Il Collegio ha escluso che in tale contesto sia necessario motivare la deroga al principio di rotazione invocata ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice dei contratti. Nella motivazione si legge: «Opera dunque il comma 5, e l’esame della deroga del comma 4 diventa superfluo». La conseguenza pratica è che, quando la procedura ha una reale apertura concorrenziale, il vincolo della rotazione si attenua fino a non essere decisivo.

La pronuncia lascia però un confine aperto. Se la deroga di cui al comma 4 è superflua in una procedura negoziata senza limiti di invitati, resta da capire quando, al contrario, la stazione appaltante è tenuta a motivare in modo puntuale la scelta di affidare nuovamente allo stesso operatore. La risposta passa dalla norma, dal Correttivo e dalle sentenze che hanno preceduto la decisione abruzzese.

La norma e la deroga motivata

Il quadro normativo parte dal D.Lgs. n. 209/2024, che ha modificato il solo comma 4 dell’art. 49 del Codice dei contratti, con efficacia dal 31 dicembre 2024. La modifica incide sulla deroga al principio di rotazione, che opera per gli affidamenti sotto soglia, e fissa condizioni più stringenti per derogarvi.

Già prima della decisione del TAR Abruzzo, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1968/2025, aveva annullato un’aggiudicazione in cui la stazione appaltante aveva invocato l’art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 per derogare al principio di rotazione, giustificandola con l’esecuzione accurata della precedente concessione da parte del controinteressato. La decisione del TAR Toscana dichiara: «Il ricorso è fondato». La sola buona esecuzione pregressa, per i giudici toscani, non integra una ragione sufficiente per derogare alla rotazione.

Lo chiarisce anche un approfondimento sul principio di rotazione dopo il Correttivo: non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente sulla base di una pregressa accurata esecuzione di un precedente contratto; devono contemporaneamente sussistere motivazioni correlate alla struttura del mercato e all’effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

Cosa resta all’impresa che partecipa

Per l’impresa che partecipa a una gara sotto soglia, la questione è se l’invito diretto al gestore uscente possa essere contestato. La giurisprudenza amministrativa recente offre una risposta articolata. Secondo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4185/2026, la rotazione non può diventare «una causa di esclusione dalle gare non codificata»; inoltre, quando la stazione appaltante introduce una vera dinamica competitiva, non può invocare le regole semplificate dell’affidamento fiduciario, perché la procedura assume le caratteristiche sostanziali di una gara.

Nello stesso solco si colloca il TAR Friuli Venezia Giulia, che con la sentenza n. 55/2026 ha ricordato che la rotazione riguarda soltanto gli affidamenti sotto soglia e non si estende alla procedura negoziata senza bando dell’art. 76, a differenza del previgente art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, che non la richiama più. Per la stazione appaltante, la discrezionalità è più ampia ma resta condizionata a una motivazione concreta: un’analisi delle recenti sentenze conferma che la rotazione viene letta in chiave funzionale e concreta, evitando automatismi meramente formali.

Restano margini di incertezza sul perimetro delle procedure negoziate senza bando e sulla prova dell’assenza di alternative concorrenziali. La giurisprudenza amministrativa dovrà sciogliere questi nodi; nel frattempo, l’impresa uscente deve verificare se la procedura è davvero competitiva prima di accettare un’esclusione di fatto dalla rotazione.