La Commissione europea propone un regolamento unico che sostituisce tre direttive del 2014.
Lo scorso 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di Regolamento UE sugli appalti pubblici e le concessioni: un testo destinato a sostituire integralmente la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, la Direttiva 2014/24/UE sui settori ordinari e la Direttiva 2014/25/UE sui settori speciali. Dentro c’è un passaggio che per le imprese italiane vale più di mille circolari: all’articolo 24 il subappalto integrale è espressamente vietato e, in sede di offerta, vanno indicate le parti da affidare a terzi e i potenziali subappaltatori. È da questa carta che parte ogni verifica.
Il regolamento al posto delle direttive: il perno è l’art. 24
La proposta approvata a settembre dalla Commissione è destinata ad abrogare integralmente le tre direttive del 2014, la 2014/23/UE sulle concessioni, la 2014/24/UE sugli appalti «classici» e la 2014/25/UE sui settori speciali, sostituendole con un unico atto. Ai sensi dell’art. 288, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il regolamento risulterà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore, senza necessità di norme nazionali di recepimento.
Il testo depositato a Bruxelles viene letto in chiave comparativa con la disciplina nazionale vigente di cui al D.Lgs. n. 36/2023. L’art. 24 della proposta mantiene possibile il ricorso al subappalto, ma vieta espressamente quello integrale. Resta da capire come questo requisito si incastri con la disciplina nazionale che le imprese italiane hanno appena imparato a maneggiare.
Il collo di bottiglia: cosa deve dimostrare l’impresa in gara?
Il nuovo obbligo documentale non nasce nel vuoto. La disciplina nazionale che lo precede aveva già una storia: l’art. 49 del d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, ha introdotto una disciplina finalizzata a superare i rilievi di non conformità sollevati dalla Commissione UE con la procedura di infrazione 2018/2273 e dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza del 26 settembre 2019, C-63/18.
Con il regolamento il piano cambia. Non si tratterà più di adeguare la norma nazionale a una direttiva, ma di dimostrare su carta, in sede di offerta, ciò che oggi è ancora mediato dalla disciplina nazionale. L’art. 24 impone di indicare le parti da affidare a terzi e i potenziali subappaltatori prima dell’aggiudicazione: non un elenco a posteriori, ma un’indicazione preventiva che entra nella documentazione di gara.
Se il regolamento entra in vigore, le imprese dovranno dichiarare per iscritto chi farà cosa e a chi sarà affidato. Il collo di bottiglia si stringe sulla carta d’offerta: la verifica non passa più dal recepimento, ma dall’obbligo documentale direttamente applicabile.
I numeri del mercato e il fronte del no
Il requisito dell’art. 24 non è un dettaglio: cade su un mercato che rappresenta circa il 15% del PIL dell’Unione Europea, con più di 46.600 poteri aggiudicatori e circa 173.000 imprese che partecipano annualmente alle procedure.
La scelta di passare dalle direttive a un regolamento unico incontra già l’opposizione di numerosi Paesi, tra cui l’Italia, favorevoli al mantenimento dello strumento delle direttive e dei relativi margini di recepimento nazionale. La domanda finale non è se il subappalto resterà possibile: la proposta lo prevede. È se il regolamento unico sopravviverà alla resistenza dei Paesi che volevano conservare lo strumento del recepimento.
La proposta di settembre 2026 ha spostato la prova dal recepimento alla carta d’offerta. Per le imprese italiane il nuovo collo di bottiglia non sarà più leggere una direttiva nazionale, ma indicare per iscritto, prima dell’aggiudicazione, cosa si subappalta e a chi.




