La soglia di anomalia va rideterminata quando cambia la platea dei concorrenti, ma l’invarianza protegge l’esito solo dopo l’aggiudicazione

Un’esclusione e una soglia da riscrivere

La vicenda parte da un fatto amministrativo preciso. Già nella seduta del 29 ottobre 2024, Ecostrutture S.r.l., con sede in Roma e risultata prima in graduatoria, è stata esclusa sulla piattaforma Portale Appalti per mancata comprova della continuità del possesso del requisito di regolarità contributiva. In conformità all’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l’amministrazione ha proceduto al nuovo calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’allegato II.2, con esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia. A seguito dell’esclusione, la soglia di anomalia è stata determinata nella misura del 35,335% e l’aggiudicazione è stata proposta in favore del concorrente primo classificato, con un ribasso del 33,942%; il secondo classificato si fermava al 33,128%. La questione, a quel punto, non era più solo contabile: occorreva stabilire se quella soglia ricalcolata fosse legittima o un errore procedimentale.

La soglia non è un dato fisso

Dietro quei numeri c’è una regola che ribalta l’idea di soglia immutabile. La soglia di anomalia non è un dato fisso, ma il risultato di un calcolo che dipende dal numero dei concorrenti e dall’importo delle offerte. In presenza di una variazione della platea dei concorrenti, la soglia deve essere rideterminata. Il principio di invarianza, chiarisce la Corte costituzionale nella pronuncia n. 77 del 2025, opera solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione: consente di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo, così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa. È questo il punto che rende il caso Ecostrutture paradigmatico: l’esclusione intervenuta il 29 ottobre 2024 ha ridotto la platea, e con essa è cambiato il denominatore su cui si calcola l’anomalia.

Cosa cambia per l’impresa che partecipa

Se la soglia è mobile, la gara diventa meno prevedibile. L’impresa che partecipa deve accettare che il valore indicato in un primo momento possa essere rideterminato fino all’aggiudicazione, con un margine di incertezza che non si può ignorare. Un’offerta che appariva al di sotto della soglia dopo il primo calcolo può trovarsi sopra la nuova soglia dopo un’esclusione, oppure viceversa. Nel caso Ecostrutture, il 35,335% non era un traguardo ma un dato ricalcolato: il 33,942% del primo classificato e il 33,128% del secondo erano entrambi sotto quella soglia, ma la distanza tra i due ribassi rendeva concreta la possibilità che un evento successivo modificasse la classifica. Resta da chiedersi fino a che punto la rideterminazione sia obbligatoria e quale tutela resti a chi aveva confidato nella soglia iniziale. La risposta del MIT circoscrive il perimetro: la soglia va ricalcolata quando varia la platea dei concorrenti, ma l’invarianza protegge l’esito solo dopo l’aggiudicazione. Prima di quel momento, la certezza iniziale è soltanto provvisoria.

La soglia di anomalia non è un traguardo: è un calcolo che segue la gara fino all’aggiudicazione. Chi partecipa deve sapere che ogni esclusione può ridisegnare la classifica e che la certezza iniziale è solo provvisoria.