Emergenza fino al 2026, ma la ricostruzione nel centro Italia continua fino al 2029
La Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, pubblicata ieri, contiene la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile. Ne dà conto una nota dell’Ance. Non è una notizia da prima pagina: è una conversione. Dentro ci sono due scadenze, il 31 dicembre 2029 e il 31 dicembre 2030, mentre lo stato di emergenza cessa il 31 dicembre 2026.
Il decreto diventa legge: ventisei articoli che diventano trenta
Il 7 agosto 2026 il Governo ha presentato presso la Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026. L’esame in sede referente si è concluso mercoledì 23 settembre 2026. Il testo originario era composto da 26 articoli suddivisi in cinque Capi; dopo le modifiche introdotte in sede referente, si compone di 30 articoli. Tra gli inserimenti figura la nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti, aggiunta tra le opere per le quali l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario. La conversione è però il contenitore: la partita sta negli articoli 8 e 18, che disegnano orizzonti temporali diversi.
Due proroghe, un principio: dall’emergenza alla pianificazione pluriennale
L’articolo 8 della legge 5 ottobre 2026, n. 174, proroga fino al 31 dicembre 2030 l’incarico del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli. L’articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione post-sisma nel centro Italia. Le due norme operano sullo sfondo di una terza scadenza: la cessazione dello stato di emergenza nazionale, prevista al 31 dicembre 2026. Il testo separa il perimetro emergenziale da quello della ricostruzione: gli interventi nel centro Italia vengono ricondotti allo “stato della ricostruzione”, con procedure e strumenti pensati per accompagnare il completamento delle opere ancora in corso attraverso una pianificazione pluriennale, superando le proroghe emergenziali.
Il risultato è un doppio binario. Per la ricostruzione post-sisma si passa da un regime di emergenza a uno stato della ricostruzione con pianificazione pluriennale e scadenza al 31 dicembre 2029; per la struttura commissariale sugli insediamenti abusivi l’orizzonte arriva al 31 dicembre 2030. Lo stato di emergenza come tale cessa il 31 dicembre 2026. La legge afferma così un principio: la conclusione dell’emergenza non coincide con la conclusione della gestione straordinaria, ma con una sua stabilizzazione su base pluriennale.
Cosa resta all’impresa: risorse, proroga e ordinanze da scrivere
Se il principio è stabile, la domanda delle imprese riguarda i criteri e le risorse. Lo scorso settembre l’Ance ha valutato positivamente la proroga della gestione straordinaria della ricostruzione fino al 31 dicembre 2029, segnalando anche l’incremento di 60 milioni di euro l’anno, dal 2027 al 2051, delle risorse destinate alla ricostruzione privata. Resta però aperta una criticità. Secondo l’Ance, la norma rischia di ampliare eccessivamente l’ambito della cancellazione, facendo riferimento a fattispecie non puntualmente definite e affidando a una successiva ordinanza del Commissario straordinario la definizione dei criteri. È il punto in cui la scadenza lunga non basta: il perimetro applicativo resta da scrivere, e le imprese che operano nei cantieri del cratere aspettano regole certe.
La legge dà una scadenza lunga, ma per le imprese la certezza non arriva dalla conversione: arriva solo quando il Commissario avrà scritto i criteri. Fino ad allora, il cantiere è aperto ma il perimetro no.




