Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha sostituito il comma 2 dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023 (art. 23 del correttivo) e la lettera c) del comma 1 e il comma 7 dell’art. 120 (art. 42). Le due norme regolano cosa può cambiare, in corso di esecuzione, nel prezzo e nell’oggetto di un appalto. Le percentuali riportate sono quelle del testo vigente pubblicato su normattiva alla data di questo articolo.

Revisione prezzi: art. 60

L’art. 60, comma 1, rende obbligatorio inserire nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione prezzi «riferite alle prestazioni oggetto del contratto». Il comma 2 fissa la soglia di attivazione e la misura:

  • lavori: variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo; la clausola opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente il 3 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire (lett. a);
  • servizi e forniture: variazione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo; la clausola opera nella misura dell’80 per cento del valore eccedente il 5 per cento, sempre sulle prestazioni da eseguire (lett. b).

Le clausole si attivano «al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva» e non alterano la natura generale del contratto. Il comma 2-bis ammette, per servizi e forniture, meccanismi ordinari di adeguamento all’indice inflattivo scelto dalle parti; l’incremento così riconosciuto non entra nel calcolo della variazione rilevante per la lett. b).

Per gli indici, nei lavori il comma 3, lett. a), rinvia agli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater, che a sua volta rimanda all’allegato II.2-bis; il comma 4 affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, l’adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni sulla base delle tipologie omogenee della tabella A dello stesso allegato. Per servizi e forniture valgono gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati dall’ISTAT (comma 3, lett. b; comma 4-bis). Il comma 4-ter esclude dall’obbligo gli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è già determinato con un’indicizzazione.

Il comma 5 indica con quali fondi la stazione appaltante paga la revisione: le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico, nel limite del 50 per cento; le somme da ribassi d’asta, se non hanno altra destinazione; le somme disponibili di altri interventi ultimati e collaudati della stessa stazione appaltante.

Sul giudice competente c’è una pronuncia recente, resa però sull’art. 29 del d.l. 4/2022 e non sull’art. 60, che applica un criterio di riparto già affermato da Cass. civ., sez. un., n. 21990/2020 e da Cons. Stato, sez. III, n. 7291/2023. Il T.a.r. Sicilia, Catania, sez. V, 27 febbraio 2025, n. 737, distingue: se la pretesa si fonda sulla clausola contrattuale, è un diritto soggettivo e decide il giudice ordinario; se si fonda sulla legge che imponeva di inserire la clausola e la stazione appaltante non l’ha fatto, la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo. È una decisione di primo grado su una norma precedente; il criterio di riparto è consolidato, la sua applicazione all’art. 60 non ha ancora precedenti.

Modifiche del contratto e varianti: art. 120

L’art. 120, comma 1, apre con la clausola «fermo quanto previsto dall’articolo 60»: revisione prezzi e modifica del contratto sono istituti distinti. Il comma elenca i casi di modifica senza nuova procedura di affidamento: clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, anche opzioni (lett. a); lavori, servizi o forniture supplementari non previsti, se il cambio di contraente è impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (lett. b); varianti in corso d’opera (lett. c); sostituzione del contraente nei casi indicati (lett. d). Per le lettere a) e c) la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa devono restare inalterate.

La lettera c), riscritta dal correttivo, definisce la variante in corso d’opera come modifica resa necessaria da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante, in quattro casi: nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; eventi naturali straordinari e imprevedibili e forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento; rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione; difficoltà di esecuzione da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. Restano salvi gli ulteriori casi previsti dalla legislazione di settore.

I limiti di valore

  • Comma 2: per le lettere b) e c) l’aumento di prezzo non può eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Con più modifiche successive il limite si applica a ciascuna, e le modifiche non devono eludere il codice.
  • Comma 3: modifiche ammesse senza nuova procedura se il valore sta sotto entrambi i limiti: le soglie europee dell’art. 14 e il 15 per cento del valore iniziale per i lavori, il 10 per cento per servizi e forniture. Con più modifiche il valore si accerta sul contratto al netto delle modifiche successive. Anche qui struttura e operazione economica devono restare inalterate.
  • Comma 4: se il contratto ha una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento per i calcoli è il prezzo aggiornato.
  • Commi 5 e 6: le modifiche non sostanziali sono sempre consentite; è sostanziale la modifica che altera considerevolmente la struttura del contratto o l’operazione economica, e in ogni caso quella che avrebbe ammesso altri candidati o altre offerte, che sposta l’equilibrio economico a favore dell’aggiudicatario, che estende notevolmente l’ambito del contratto, o che sostituisce il contraente fuori dai casi della lett. d).

Il comma 7, sostituito dal correttivo, qualifica come non sostanziali, nei limiti del quadro economico e delle lettere a), b) e c) del comma 6, le modifiche proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore che assicurino risparmi da usare in compensazione degli aumenti di costo delle lavorazioni; che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative senza incremento dei costi, compreso l’uso di materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione; o che siano imposte dal direttore dei lavori per questioni tecniche finanziabili con il quadro economico.

Il quinto dell’importo: comma 9

Il comma 9 prevede che i documenti di gara iniziali possano stabilire che, se in esecuzione serve un aumento o una diminuzione delle prestazioni «fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto», la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La facoltà deve stare nei documenti di gara iniziali e riguarda tanto gli aumenti quanto le diminuzioni. L’espressione «quinto d’obbligo» è di uso corrente, ma l’art. 120 parla di «quinto dell’importo del contratto».

Chi autorizza e cosa si comunica

Il comma 13: modifiche e varianti sono autorizzate dal RUP con le modalità dell’ordinamento della stazione appaltante; le modifiche progettuali del comma 7 sono approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo l’allegato II.14. Il comma 14: per i casi delle lettere b) e c) la stazione appaltante pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; sotto la soglia dell’art. 14 la pubblicità è nazionale. Il comma 15: il RUP osserva gli oneri di comunicazione e trasmissione all’ANAC dell’allegato II.14; l’inadempimento comporta le sanzioni dell’art. 222, comma 13, e se l’ANAC accerta l’illegittimità della variante approvata esercita i poteri dell’art. 222. Il comma 8 regola la rinegoziazione ex art. 9: la richiesta va avanzata senza ritardo, non giustifica di per sé la sospensione dell’esecuzione, e il RUP formula la proposta di nuovo accordo entro tre mesi. Il comma 15-bis, aggiunto dal correttivo, impone di verificare in contraddittorio con progettista e appaltatore gli errori o le omissioni della progettazione esecutiva.

Cosa resta all’impresa

Per i lavori la revisione prezzi scatta sopra il 3 per cento e copre il 90 per cento dell’eccedenza; la norma la riferisce alle prestazioni da eseguire. Le varianti passano da circostanze imprevedibili tipizzate, dal tetto del 50 per cento per singola modifica e dall’autorizzazione del RUP. Il quinto vincola l’appaltatore solo se la clausola era nei documenti iniziali. Restano due incertezze. Il calcolo concreto per i lavori dipende dall’allegato II.2-bis e dal provvedimento ministeriale del comma 4, che qui non si esaminano. Per i contratti con atti di gara anteriori al 31 dicembre 2024 va verificato quale testo del comma 2 si applica; la disciplina transitoria del correttivo non è oggetto di questo articolo.

Fonti