Per partecipare a un appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro l’impresa deve essere qualificata. Lo stabilisce l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs 36/2023. L’attestazione è rilasciata da un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC, e il possesso dell’attestazione in categorie e classifiche adeguate è «condizione necessaria e sufficiente» per dimostrare i requisiti di partecipazione. Le regole di dettaglio stanno nell’Allegato II.12 al Codice, modificato dal D.Lgs 209/2024.

I numeri che seguono sono quelli dell’articolo 18 dell’Allegato II.12, salvo dove indicato. Per ogni requisito: la soglia e la carta con cui si prova.

Requisiti di ordine generale

L’articolo 100, comma 5, del Codice fissa tre condizioni per ottenere o rinnovare l’attestazione:

  • iscrizione alla camera di commercio (o al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o all’ordine professionale) per un’attività prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria richiesta;
  • assenza delle cause di esclusione del Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (articoli 94 e seguenti: cause di esclusione automatica e non automatica) nel triennio precedente la domanda;
  • certificazione del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati.

Le carte. L’articolo 16, comma 2, dell’Allegato II.12 impone di produrre, alla stipula del contratto con l’Organismo SOA, il certificato camerale completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie richieste. L’articolo 18, comma 3, prevede che l’Organismo SOA acquisisca il certificato integrale del casellario giudiziale e il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Chi presenta documentazione falsa sui requisiti generali non ottiene l’attestazione e viene iscritto nel casellario informatico ANAC con interdizione dalla qualificazione per un anno (articolo 18, comma 4).

Sistema di qualità

L’articolo 4 dell’Allegato II.12 richiede il sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con esclusione delle classifiche I e II. La certificazione deve provenire da un organismo accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per il settore delle costruzioni. L’Organismo SOA ne riscontra la regolarità sugli elenchi ufficiali degli enti aderenti a EA o IAF. Quindi: fino alla classifica II la ISO 9001 non serve, dalla III in su è un requisito d’ingresso.

Capacità economica e finanziaria

Il comma 6 dell’articolo 18 la fa dimostrare con tre elementi:

  • idonee referenze bancarie;
  • cifra d’affari in lavori, per attività diretta e indiretta, non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
  • patrimonio netto positivo all’ultimo bilancio depositato (totale della lettera A del passivo, articolo 2424 del codice civile), solo per chi è tenuto a redigere il bilancio.

Le carte (comma 7). Ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili provano la cifra d’affari con le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione. Le società di capitali con i bilanci riclassificati secondo le direttive europee e le note di deposito.

Il periodo. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 226-bis del Codice, il periodo documentabile è quello dei quindici anni antecedenti la sottoscrizione del contratto con l’Organismo SOA (articolo 100, comma 7, del Codice; articolo 21, comma 1, dell’Allegato).

Idoneità tecnica: direttore tecnico e lavori eseguiti

Il comma 9 dell’articolo 18 richiede tre cose.

  • Una direzione tecnica idonea secondo l’articolo 25.
  • Lavori eseguiti in ciascuna categoria richiesta per un importo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta.
  • In ogni categoria, un singolo lavoro di importo non inferiore al 40 per cento della qualificazione richiesta; in alternativa due lavori per almeno il 55 per cento complessivo, oppure tre lavori per almeno il 65 per cento complessivo.

Esempio sui numeri dell’articolo 2, comma 4: per la classifica III in OG 1 (fino a 1.033.000 euro) servono lavori OG 1 per almeno 929.700 euro, e tra questi un lavoro da almeno 413.200 euro, oppure due da 568.150 euro in totale, oppure tre da 671.450 euro in totale.

Le carte. L’esecuzione dei lavori pubblici si documenta con i certificati di esecuzione lavori (CEL) emessi dalle stazioni appaltanti (comma 10). Il CEL deve contenere la dichiarazione espressa del committente che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito (articolo 21, comma 4). Due limiti da conoscere: la documentazione contabile prodotta dall’impresa non sostituisce il CEL (articolo 21, comma 8) e un CEL non presente nel casellario informatico ANAC non è utilizzabile finché non viene inserito (articolo 21, comma 7). L’importo utile è quello contabilizzato al netto del ribasso d’asta, aggiornato con atti di sottomissione e aggiuntivi e incrementato dell’eventuale adeguamento prezzi (articolo 21, comma 3). Sul modo di riportare nei CEL le compensazioni e gli adeguamenti prezzi ANAC ha emanato un comunicato del 30 gennaio 2025. Gli importi sono rivalutati con gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, dalla data di ultimazione alla data del contratto con l’Organismo SOA (articolo 20).

Lavori per committenti privati (articolo 24, commi 2, 5 e 7). Le categorie e gli importi li attribuisce l’Organismo SOA in base ad atti contabili e contratto. L’impresa allega: permesso di costruire o SCIA con copia del progetto approvato, copia del contratto, copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti, certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, e una certificazione di esecuzione rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori. Per i lavori eseguiti in proprio si usano parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) su indici ufficiali (comma 3).

Direttore tecnico

L’articolo 25 definisce la direzione tecnica come l’organo cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi per la realizzazione dei lavori. Può coincidere con il legale rappresentante. I titoli richiesti dipendono dalla classifica:

  • dalla classifica IV in su: laurea in ingegneria o architettura o equipollente, laurea breve o diploma universitario nelle stesse discipline, diploma di perito industriale edile o di geometra;
  • sotto la IV: anche un titolo tecnico equivalente al diploma di geometra o perito edile, oppure cinque anni di esperienza come direttore di cantiere provati con CEL che attestino tale condizione.

Il direttore tecnico non può ricoprire lo stesso incarico per altre imprese qualificate e rende una dichiarazione di unicità di incarico. Se non è titolare, legale rappresentante, amministratore o socio, deve essere dipendente o avere un contratto d’opera professionale registrato (comma 3). Ogni variazione va comunicata all’Organismo SOA e ad ANAC entro trenta giorni (comma 6). Chi ricopriva l’incarico al 1° luglio 2023 in base a un attestato valido può continuare (comma 2-bis, inserito dal D.Lgs 209/2024).

Attrezzatura tecnica

Il comma 12 chiede una dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento, in proprietà, leasing o noleggio. Il valore si misura sulla cifra d’affari media annua degli ultimi quindici anni: ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio devono pesare almeno il 2 per cento, e di questo 2 per cento almeno il 40 per cento deve venire da ammortamenti e leasing. I beni a piano di ammortamento concluso contano con ammortamenti figurativi per metà della durata del piano.

Le carte (comma 13). Ditte individuali e società di persone: dichiarazione dei redditi con ricevute, libro dei cespiti, autocertificazione sulla quota riferita all’attrezzatura. Consorzi e società di capitali: bilanci riclassificati con note di deposito e libro dei cespiti.

Organico medio annuo

Questo è il requisito che più spesso fa da collo di bottiglia, perché agisce sulla cifra d’affari. Il comma 14 richiede un costo del personale dipendente (retribuzioni, contributi, accantonamenti per quiescenza) non inferiore al 15 per cento della cifra d’affari in lavori, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa: costo del personale a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra d’affari, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico diplomato o laureato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare conta nella percentuale; per ditte individuali e società di persone la retribuzione di titolare e soci vale cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL.

Se il costo del personale o l’attrezzatura stanno sotto le percentuali, la cifra d’affari viene ridotta in proporzione fino a ristabilirle, e vale quella ridotta (comma 19). Un’impresa con 2.000.000 di euro di cifra d’affari e 200.000 euro di costo del personale si vede riconoscere una cifra d’affari figurativa di 1.333.333 euro. Se lo scostamento dipende da un costo del personale troppo basso rispetto ai lavori, l’Organismo SOA informa la direzione provinciale del lavoro (servizio ispezione del lavoro).

Le carte (comma 15). Bilancio riclassificato con nota di deposito (o idonea documentazione per chi non redige il bilancio), dichiarazione sulla consistenza dell’organico per qualifica, modelli riepilogativi annuali dei versamenti a INPS, INAIL e casse edili.

Requisiti aggiuntivi in alcune categorie

  • Categorie OS, classifica I: almeno un operaio qualificato con patentino certificato, assunto con contratto subordinato, provato con estratto del libro unico del lavoro; una unità in più per ogni classifica fino alla V, due in più dalla VI (comma 24). Vale solo se il contratto collettivo prevede quella figura.
  • OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 32: stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni della categoria (comma 25).
  • OG 11: per ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 va dimostrata una quota dei requisiti speciali pari al 40, 70 e 70 per cento (comma 20).
  • Attestazione per progettazione e costruzione: staff tecnico di progettazione assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, minimo due persone fino alla III-bis, quattro dalla IV alla V, sei oltre, almeno la metà laureati (comma 11).

Incremento convenzionale premiante

L’articolo 19 consente di aumentare in via figurativa la cifra d’affari e gli importi dei lavori se l’impresa, oltre alla ISO 9000, presenta almeno tre tra: patrimonio netto pari o superiore al 5 per cento della cifra d’affari media annua richiesta; indice di liquidità pari o superiore a 0,5; differenza tra valore e costi della produzione positiva in almeno due degli ultimi tre esercizi; attrezzatura e organico sopra i minimi dei commi 12 e 14. La percentuale è quella della Tabella C dell’Allegato. Con patrimonio netto pari o superiore al 10 per cento e gli altri tre indici l’incremento è maggiore (comma 3).

La procedura

L’articolo 16, comma 3, assegna all’Organismo SOA novanta giorni dalla stipula del contratto per l’istruttoria, anche con accesso diretto alle strutture aziendali. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni per un massimo di novanta giorni complessivi; entro centottanta giorni dalla stipula l’Organismo SOA deve rilasciare l’attestazione o il diniego. Sono termini di legge per l’Organismo, non una stima dei tempi effettivi: le sospensioni dipendono dalla completezza delle carte elencate sopra.

Fonti