Le due pronunce di agosto 2026 hanno stabilito che i prezzi unitari vincolano l’impresa per le lavorazioni a misura

Un contratto a somma fissa che si scopre governato, in parte, da prezzi variabili: è il paradosso al centro delle sentenze del TAR Sicilia – Catania e del Consiglio di Stato dello scorso agosto. A segnalarlo è l’analisi pubblicata oggi su Appalti & Contratti, che commenta la sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. I, del 5 agosto 2026, n. 2313 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, dell’11 agosto 2026, n. 6507.

Le due sentenze che riaprono il fronte del computo metrico

Le due pronunce si sono susseguite a distanza di sei giorni. La prima sezione del TAR Sicilia – Catania e la quinta sezione del Consiglio di Stato hanno depositato le rispettive decisioni il 5 e l’11 agosto 2026. L’analisi affronta la rilevanza del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari negli appalti a corpo e le migliorie presentate in fase di partecipazione alla gara quali offerte tecniche. La questione di fondo è se, in un contratto a somma fissa, l’elenco dei prezzi unitari abbia una funzione puramente interna o costituisca invece un vincolo per la determinazione di quanto spetta all’impresa.

Per misurare la portata della regola serve tornare alla differenza che la fonda: appalto a corpo contro appalto a misura.

Il principio: i prezzi unitari come parametro negoziale

Il vigente D. Lgs. n. 36/2023 disciplina la scelta del sistema di remunerazione delle opere o dei lavori, a corpo o a misura, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e contabilizzazione. La distinzione è nota. Nell’appalto a corpo, il prezzo è determinato in una somma fissa ed invariabile che risulta dal ribasso offerto dall’operatore sull’importo a base d’asta e non può subire modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite. Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione, con la conseguenza che il prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti.

Su questo sfondo le due sentenze di agosto isolano un principio. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, per la quota di lavorazioni da eseguirsi a misura il corrispettivo contrattuale è determinato in fase esecutiva mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente realizzate. E ancora, sempre secondo il Consiglio di Stato, i prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo allegato all’offerta economica non assumevano valore meramente interno o giustificativo ma costituivano parametro negoziale per la determinazione del corrispettivo dovuto.

Da questo principio discende una conseguenza operativa. L’elenco prezzi cessa di essere un documento che l’impresa redige o allega senza effetti vincolanti: il suo contenuto entra nel perimetro dell’accordo per la parte di lavorazioni che il contratto prevede a misura. Resta la domanda su come l’operatore economico debba valutare, in sede di offerta, un vincolo che si attiva solo in fase esecutiva e solo per una quota del contratto. Il grado di certezza, in altre parole, non è pieno: l’impegno nasce con l’offerta, ma il suo peso si misura a consuntivo.

Cosa cambia per l’impresa (e cosa può cambiare ancora)

Che cosa deve fare, allora, chi partecipa? La risposta pratica deriva dallo stesso principio: l’impresa deve trattare l’elenco prezzi unitari come atto negoziale, non come allegato interno. La portata del principio, peraltro, potrebbe essere ridefinita a breve. La proposta di regolamento UE sugli appalti pubblici presentata nei giorni scorsi, il 9 settembre 2026, sostituirebbe le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con un unico regolamento direttamente applicabile, il Public Procurement Act.

Finché il regolamento UE non interverrà, l’impresa dovrà continuare a considerare i prezzi unitari del computo metrico come un impegno negoziale, non come carta interna. Il margine di incertezza resta, e la riforma europea potrebbe riscriverne le coordinate.