Dieci giorni dopo la sentenza del 7 settembre 2026, conviene rileggere le carte. La sentenza n. 2729 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda civile Imprese, ha stabilito che la sottoscrizione di un atto di sottomissione con modifiche alla convenzione originaria — una variante e un assestamento del progetto per il completamento delle opere — non equivale a rinuncia alle riserve già iscritte. Per l’ufficio che compila la busta, è la differenza tra un archivio ordinato e un contenzioso già scritto.
La vicenda ha un che di paradossale. L’appaltatore firma, accetta la variante, si continua a lavorare: eppure le pretese economiche già annotate restano in piedi. L’esito è controintuitivo per chi vede nella firma un punto fermo: la firma su una variante chiude il profilo progettuale, non quello economico. Ma perché la firma non basta? La risposta non sta nel verbale di sottomissione, ma nella natura dei documenti contabili.
La firma che non cancella
La decisione richiama la costante giurisprudenza di legittimità. Tra i precedenti più recenti c’è l’ordinanza n. 10603 del 19 aprile 2024: in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione di un atto di sottomissione contenente modifiche all’originaria convenzione e avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto non può essere intesa come rinuncia alle riserve avanzate in corso d’opera. Per rinunciare serve «un’apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato» oppure un comportamento concludente che evidenzi in modo univoco la scelta di abdicare al proprio diritto.
Dal verbale al registro di contabilità: il vero perimetro della riserva
Per rispondere bisogna spostare lo sguardo dal verbale al registro di contabilità. L’atto di sottomissione ha natura di negozio accessorio volto a regolare l’esecuzione di varianti: non rientra tra i documenti contabili nei quali l’appaltatore ha l’onere, a pena di decadenza, di iscrivere o reiterare le riserve. La rinuncia, di conseguenza, non si presume da una firma posta su un documento che non è la sede naturale delle riserve: serve una dichiarazione espressa o un comportamento concludente, non una sottoscrizione di rito.
Il contrasto si fa netto quando si guarda alla funzione. La disciplina speciale delle riserve — compresa la forma vincolata con cui devono essere apposte — riguarda soltanto le controversie relative all’esecuzione del contratto, non altri tipi di controversie. L’iscrizione è stata prevista dal legislatore a beneficio di un monitoraggio costante della stazione appaltante: il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione delle pretese economiche avanzate dall’appaltatore sulla base delle risultanze del registro di contabilità e l’adozione di ogni misura per evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Il registro di contabilità è il perimetro: lì si annota, lì si valuta, lì si decide.
Per chi compila la busta, la distinzione cambia l’istruttoria. Se l’atto di sottomissione non è una sede di riserve, non serve cercarvi tracce di rinuncia: la verifica va fatta sul registro di contabilità e sulle dichiarazioni raccolte a parte. La stazione appaltante che si affida a una firma pensa di chiudere un capitolo e invece lascia aperto il contenzioso.
Resta un ultimo passaggio: cosa cambia se si applica la vecchia disciplina del regio decreto n. 350 del 1895?
La lezione del 1895 per chi archivia le pratiche
Dalla disciplina attuale conviene passare al passato, che per chi prepara la documentazione resta un precedente minaccioso. Nel vigore del r.d. n. 350 del 1895, la rinuncia alla riserva, una volta comunicata alla stazione appaltante, era irrevocabile: produceva i suoi effetti non appena arrivava a destinazione, con la decadenza dal potere di impugnare i dati contabili e la conseguente stabilità di quei dati, secondo Cass. civ., Sez. I, n. 2049. Anche nel vigore del r.d. 350/1895 la rinuncia era una dichiarazione comunicata alla stazione appaltante; la Cassazione (sez. I, 29 gennaio 2025, n. 2049) precisa che, una volta comunicata, era irrevocabile e rendeva definitivi i dati contabili.
Chi prepara la busta deve trattare la rinuncia alle riserve come un atto a sé: esplicita, separata, possibilmente scritta. La firma su una variante non protegge la stazione appaltante. E il silenzio non salva l’appaltatore.




