Il TAR Lazio non è isolato: altre sentenze dell’11-19 settembre toccano lo stesso tema

La sentenza n. 14998 del TAR Lazio – Roma, sezione IV Ter, depositata il 17 settembre 2026, riguarda certificazioni ISO falsamente dichiarate come valide; l’articolo che ne dà conto è stato pubblicato il 24 settembre 2026. Tra l’11 e il 19 settembre 2026 si sono aggiunte altre pronunce: la Cassazione e altri due Tribunali amministrativi regionali hanno toccato lo stesso nervo. Ciò che l’impresa dichiara e promette in gara non è più una casella da barrare, ma una condotta da giudicare.

Quattro pronunce tra l’11 e il 19 settembre: il fatto nuovo è al plurale

Nello specifico, l’11 settembre 2026 il TAR Campania – Napoli, sezione I, ha depositato la sentenza n. 5163 in materia di responsabilità precontrattuale e definanziamento dell’opera PNRR. Il 15 settembre 2026 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha depositato l’Ordinanza n. 25318 in materia di azione di risarcimento del danno per lesione da affidamento incolpevole. Il 17 settembre 2026 il TAR Lazio – Roma, sezione IV Ter, ha depositato la sentenza n. 14998 in materia di certificazioni ISO falsamente dichiarate come valide. Il 19 settembre 2026 il TAR Abruzzo – L’Aquila, sezione I, ha depositato la sentenza n. 621 in materia di subappalto necessario, qualificante, e DGUE.

Le quattro pronunce, depositate tra l’11 e il 19 settembre 2026, mostrano che non si tratta di un episodio isolato. Dietro la cronaca giudiziaria resta una domanda: che cosa è cambiato rispetto all’automatismo del previgente art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016?

Dal 2023 il Codice ha cambiato strada: dalla casella al giudizio

Per rispondere occorre partire dal dato normativo. L’art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non contempla più tra le cause di esclusione automatica una fattispecie assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016. La falsa dichiarazione non produce più, da sola, l’effetto espulsivo: la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini dell’integrazione del «grave illecito professionale», ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle sole condizioni dettate dall’art. 98, comma 2. L’art. 98, comma 3, lett. b), del medesimo decreto dà rilievo anche alla negligenza nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

La conseguenza è che il d.lgs. 36/2023 non riproduce l’esclusione automatica nella forma dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016. La condotta dell’operatore viene valutata alle condizioni dell’art. 98, comma 2: non una casella da spuntare, ma un giudizio sulla condotta stessa. Se la falsa dichiarazione non esclude più da sola, chi decide e con quali criteri? La risposta sta nell’art. 96, comma 15, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Cosa resta all’impresa: l’incertezza del dopo-segnalazione

Ed è qui che il cerchio si chiude sull’impresa: all’esito del procedimento che l’Autorità deve condurre dopo la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. La segnalazione non chiude la vicenda, ma apre un passaggio davanti all’Autorità. Ne deriva un margine di incertezza: l’impresa che partecipa alla gara deve misurarsi non con l’effetto immediato della dichiarazione, ma con un giudizio successivo sulla propria affidabilità.

Quanto può durare questo giudizio sulla condotta e come si difende chi ha già vinto la gara? Le pronunce depositate tra l’11 e il 19 settembre 2026 non chiudono l’interrogativo. Il nuovo Codice non ha eliminato il rischio, lo ha spostato: ora l’impresa non teme più l’esclusione automatica, ma il giudizio sulla propria affidabilità, con tempi e criteri che restano da decifrare.