Soglia del 10% estesa ai versamenti verso autorità fiscali estere fuori dal conto fiscale.

Il requisito del 10 per cento per il DURF è scritto nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 dal 2019, eppure solo con la risposta n. 174 del 2026 pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate emerge che anche le somme versate ad autorità fiscali estere concorrono alla soglia, benché non transitino nel conto fiscale italiano. Per le Entrate, l’utilizzo del credito dimostra la complessiva affidabilità fiscale della società e giustifica l’inclusione delle somme nel calcolo della quota del 10 per cento utile al rilascio del certificato DURF.

Il principio nuovo: oltre il conto fiscale

È un passaggio che supera il dato letterale della norma: il comma 5 punta sui «versamenti registrati nel conto fiscale», non sui pagamenti effettuati a soggetti esteri. Come si sia arrivati a includere somme che, per definizione, non transitano dal conto fiscale è la domanda che il chiarimento lascia a monte.

La norma e l’allargamento progressivo della soglia

Per capire la portata del chiarimento occorre ripartire dal dato normativo. Il fondamento del DURF è l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La disposizione contiene misure volte a contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali e dei contributi assistenziali e previdenziali, ponendo a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati specifici adempimenti. Il comma 5, lettera a), richiede che le imprese risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

L’allargamento delle voci rilevanti è avvenuto per gradi, lungo la prassi amministrativa. Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, la determinazione dei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale fa riferimento ai versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati. Nello stesso anno, come stabilito dalla risoluzione n. 53/E del 2020, sono stati ricompresi nel calcolo i versamenti IVA per operazioni soggette a reverse charge e a split payment, l’imposta teorica corrispondente al reddito complessivo proprio del consolidato fiscale, l’imposta teorica corrispondente al reddito imputato per trasparenza ai soci e l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo.

Nel 2026 la risposta a interpello n. 63 del 2026 ha fissato il criterio temporale: nel computo della soglia del 10 per cento vanno imputati tutti i versamenti confluiti nel conto fiscale eseguiti nell’ultimo triennio, compreso tra la data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione più recente, in base alla data di effettuazione del pagamento. È su questa impostazione che si innesta l’ultimo passaggio: per la prima volta viene presa in considerazione anche la proiezione internazionale dell’impresa. L’orientamento interpretativo ha esteso, anno dopo anno, le voci utilizzabili nel calcolo, dal reverse charge fino agli avvisi bonari; ora il perimetro si sposta oltre il conto fiscale domestico.

Cosa resta all’impresa: vantaggi e incognite

Se il principio appare ormai definito, la sua applicazione operativa è meno lineare. Per le imprese che operano oltre confine il vantaggio è concreto: i versamenti effettuati a fisco estero possono concorrere alla soglia del 10 per cento e avvicinare al rilascio del certificato DURF soggetti che, sul solo conto fiscale italiano, non raggiungerebbero il numeratore richiesto dal comma 5. Resta però da chiarire come l’impresa debba provare e quantificare i versamenti esteri ai fini della verifica dei requisiti, in assenza di un riscontro immediato nel conto fiscale.

La domanda di sistema è se il conto fiscale resti davvero il perimetro di riferimento della soglia, o se l’inclusione dei versamenti esteri inauguri una lettura in cui rileva l’affidabilità fiscale complessiva dell’impresa, indipendentemente dal canale di pagamento. La risposta n. 174 del 2026 resta un atto di prassi reso in sede di interpello: non modifica la norma, ma vincola l’Agenzia sulla fattispecie esaminata. Il tema della prova e della quantificazione dei versamenti esteri rimane quindi aperto ai futuri chiarimenti, con il rischio che l’impresa debba documentare somme che non trovano traccia nel conto fiscale italiano. Il requisito del 10 per cento, nato come presidio contro l’omesso versamento delle ritenute, può convivere con un numeratore che accoglie somme non transitabili dal conto fiscale?

Il DURF si apre alla dimensione internazionale: un vantaggio concreto per le imprese che operano oltre confine, ma da presidiare con documentazione attendibile e attenzione ai futuri chiarimenti, perché il perimetro della soglia resta in movimento.