L’attestazione SOA dura cinque anni. Entro il terzo anno l’impresa deve sottoporsi alla verifica del mantenimento dei requisiti. Lo dice l’articolo 100, comma 7, del D.Lgs 36/2023, in vigore fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 226-bis. I termini operativi stanno negli articoli 16 e 17 dell’Allegato II.12, nel testo modificato dall’articolo 91 del D.Lgs 209/2024.
Il calendario
Tre date, tutte calcolate dalla data di rilascio dell’attestazione:
- tre anni dal rilascio: scadenza della verifica triennale; il contratto di verifica si stipula non prima di novanta giorni prima della scadenza (articolo 17, comma 1);
- cinque anni dal rilascio: scadenza dell’attestazione; il contratto di rinnovo si stipula almeno novanta giorni prima (articolo 16, comma 5);
- in qualsiasi momento dopo novanta giorni dal rilascio: il rinnovo anticipato è ammesso (articolo 16, comma 6).
La verifica triennale
La verifica si fa presso lo stesso Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC che ha rilasciato l’attestazione, con un apposito contratto (articolo 17, comma 1). Si può cambiare Organismo solo se ANAC ha disposto la sospensione o la decadenza dell’autorizzazione di quello originario; in quel caso l’Organismo uscente trasferisce la documentazione al nuovo entro quindici giorni (comma 2).
I termini per l’Organismo SOA: quarantacinque giorni dalla stipula per compiere la verifica, sospensione per chiarimenti fino a quarantacinque giorni, esito dichiarato comunque entro novanta giorni dalla stipula (comma 3).
Cosa si controlla. I requisiti di ordine generale sono gli stessi della qualificazione, cioè le cause di esclusione del Codice (comma 4, che rinvia all’articolo 18, comma 1). I requisiti di capacità strutturale sono elencati nel comma 5, riscritto dal D.Lgs 209/2024: sistema di qualità (articolo 4), idoneità professionale (articolo 18, comma 5, lettera a), referenze bancarie e patrimonio netto positivo (comma 6, lettere a e c), direzione tecnica (comma 9, lettera a), staff di progettazione, attrezzatura tecnica e organico (commi da 11 a 17). Non vengono richiamati i lavori eseguiti (comma 9, lettere b e c) né la cifra d’affari in sé (comma 6, lettera b).
La cifra d’affari entra però dalla verifica di congruità del comma 6. L’Organismo SOA confronta il costo medio di attrezzature e personale del quinquennio fiscale precedente la scadenza triennale con la cifra d’affari media annua accertata al rilascio. La tolleranza è del 25 per cento: se lo scostamento la supera, la cifra d’affari viene ridotta in proporzione alla quota eccedente e l’attestazione può essere rivista al ribasso. Le categorie su cui operare l’eventuale revisione le indica l’impresa nel contratto di verifica.
Le carte sono quelle dei commi 13 e 15 dell’articolo 18: bilanci riclassificati con note di deposito (o dichiarazioni dei redditi per chi non redige il bilancio), libro dei cespiti, dichiarazione sulla consistenza dell’organico, modelli riepilogativi dei versamenti a INPS, INAIL e casse edili. Per l’ordine generale, l’Organismo SOA acquisisce casellario giudiziale integrale e DURC (articolo 18, comma 3).
Esito e decorrenza
L’Organismo SOA comunica l’esito all’impresa e ad ANAC entro il termine di novanta giorni, con l’invio dell’attestato revisionato oppure con la comunicazione dell’esito negativo (comma 7). Se l’esito è negativo l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non oltre la scadenza del triennio. Se è positivo, l’efficacia della verifica decorre dalla scadenza del triennio; se la verifica è compiuta dopo quella data, decorre dalla data di adozione della verifica.
Cosa succede se si sfora il triennio
Il comma 1 dell’articolo 17 è esplicito: se l’impresa si sottopone a verifica dopo la scadenza del triennio, non può partecipare alle gare nel periodo che va dalla scadenza del triennio alla data della verifica con esito positivo. L’attestazione non decade, ma per quel periodo non serve a partecipare. Il ritardo si evita stipulando il contratto di verifica all’apertura della finestra, cioè novanta giorni prima della scadenza: i termini del comma 3 arrivano fino a novanta giorni dalla stipula, quindi un contratto firmato più tardi può chiudersi dopo la scadenza del triennio.
Il rinnovo al quinto anno
Il rinnovo si chiede con un nuovo contratto, con lo stesso Organismo SOA o con un altro autorizzato, almeno novanta giorni prima della scadenza (articolo 16, comma 5). Avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità del primo rilascio (comma 7): quindi si ripresenta tutta la documentazione dell’articolo 18, lavori eseguiti compresi, sui quindici anni antecedenti il nuovo contratto (articolo 21, comma 1). I termini sono quelli del rilascio: novanta giorni dalla stipula, sospensione fino a novanta giorni, decisione entro centottanta giorni (articolo 16, comma 3).
Dalla data della nuova attestazione decorre un nuovo quinquennio (comma 7). Il rinnovo può essere chiesto anche prima della scadenza, purché siano passati novanta giorni dal rilascio dell’attestazione originaria (comma 6): è la via per aggiungere categorie o salire di classifica senza aspettare.
Non sono rinnovo, e non spostano la scadenza, le variazioni che non incidono su categorie e classifiche; seguono procedure semplificate e tariffa ridotta secondo i criteri ANAC (comma 8).
Variazioni durante i cinque anni
Alcuni eventi vanno comunicati o richiedono una conferma dell’attestazione, a prescindere dal calendario:
- variazione del direttore tecnico: comunicazione all’Organismo SOA e ad ANAC entro trenta giorni (articolo 25, comma 6); se il direttore tecnico uscente non viene sostituito, decade la qualificazione nelle categorie e importi legati a lui (comma 5);
- fusione, cessione o affitto d’azienda: il nuovo soggetto può usare i requisiti dell’impresa d’origine, con perizia giurata di un soggetto nominato dal tribunale; l’affitto vale solo se dura almeno tre anni; gli atti si depositano entro trenta giorni presso ANAC e camera di commercio (articolo 16, commi 9, 10 e 12);
- perdita della certificazione di qualità: l’organismo di certificazione la comunica entro cinque giorni ad ANAC e all’Organismo SOA, che avvia il procedimento di accertamento (articolo 4, comma 4);
- documentazione falsa scoperta in corso di validità: decadenza dell’attestazione e interdizione da una nuova attestazione per un anno (articolo 18, commi 4 e 23), con pubblicità nel casellario informatico (articolo 29).
Durante l’esecuzione dei lavori le stazioni appaltanti controllano nel casellario che non sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore o del subappaltatore per falsa documentazione (articolo 29, comma 2).
Fonti
- D.Lgs 36/2023, articolo 100 (testo vigente su Normattiva)
- D.Lgs 36/2023, Allegato II.12, articoli 4, 16, 17, 18, 21, 25, 29
- D.Lgs 209/2024, articolo 91 (testo vigente degli articoli 16, 17 e 25 dell’Allegato II.12), Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 45/L (ripubblicato con note nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, S.O. n. 3)




