La sentenza del TAR Abruzzo n. 621 del 2026 chiarisce che l’esclusione scatta per la dichiarazione negativa nel modello unico

Una casella nel DGUE, due regimi opposti di subappalto. Nei giorni scorsi, il 19 settembre 2026, il TAR Abruzzo – L’Aquila, sezione I, ha depositato la sentenza n. 621 in materia di subappalto necessario e DGUE: il provvedimento individua in quella casella il punto esatto in cui un’impresa resta dentro o esce dalla gara. L’analisi pubblicata il 23 settembre 2026 su Appalti e Contratti ricostruisce la vicenda a partire dalle norme e dai modelli documentali.

Il documento che decide: TAR Abruzzo n. 621/2026

Il punto non è il possesso immediato del requisito di qualificazione, ma la dichiarazione resa nel DGUE. La sentenza afferma che «la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l’esclusione». In altri termini, l’impresa che non dichiara il subappalto necessario per colmare una carenza non viene valutata sul requisito in sé: viene esclusa sulla base di ciò che ha dichiarato. In applicazione del principio di autoresponsabilità, l’operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara.

Resta aperta la domanda sul perché una sola casella pesi in modo così specifico. La risposta sta nella disciplina separata tra subappalto facoltativo e subappalto necessario/qualificante, che il codice dei contratti pubblici conosce ma che il modello unico del DGUE non riflette.

Il collo di bottiglia: art. 119 e l’ombra dell’Adunanza Plenaria 9/2015

Il paradosso si spiega nel contrasto tra ciò che il codice distingue e ciò che il modello unico fonde. L’articolo 119, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 impone l’indicazione separata in sede di offerta delle lavorazioni che si intende subappaltare. Già il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria 2 novembre 2015, n. 9, aveva fissato il leading case sul subappalto necessario e qualificante, distinguendolo da quello facoltativo. La conseguenza è che il subappalto necessario non è una variante del subappalto facoltativo: è uno strumento di qualificazione, con obblighi dichiarativi propri.

Il modello standard del DGUE, invece, presenta un’unica dichiarazione per il subappalto — «L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?» — con una sola risposta positiva possibile, senza la facoltà di specificare se si tratti di subappalto facoltativo o necessario/qualificante. Il risultato è un collo di bottiglia tecnico-giuridico: il concorrente che barra la casella in modo non coerente con la propria carenza di qualificazione resta esposto all’esclusione, perché il documento unico non consente di far emergere la distinzione che l’articolo 119 e la giurisprudenza, invece, impongono. La casella del DGUE, in questa prospettiva, diventa il requisito indiretto: non misura il possesso del requisito, ma la correttezza della dichiarazione che lo presuppone.

La sentenza del TAR Abruzzo n. 621/2026 si colloca su questa linea. Il Tribunale non ha introdotto un nuovo requisito di qualificazione: ha applicato il principio per cui l’operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, e la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito, comporta l’esclusione. Il discrimine resta affidato all’autoresponsabilità, finché il documento non distinguerà.

Le altre carte di settembre e la domanda irrisolta

Attorno alla sentenza del TAR Abruzzo, il mese di settembre ha depositato altre decisioni che completano il quadro documentale. Il Tribunale L’Aquila, sezione unica, ha emesso il 2 settembre scorso la sentenza n. 2160 in materia di riserve e mancata conferma sul conto finale; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha depositato l’ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318; la Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, ha reso il 10 settembre 2026 la sentenza nella causa C-11/25. Non è in queste carte, però, la risposta alla tensione di fondo. Finché il modello unico del DGUE non distinguerà tra subappalto facoltativo e subappalto necessario/qualificante, sarà l’autoresponsabilità a funzionare da filtro. E la domanda resta aperta: basterà il prossimo modello, o servirà una prossima pronuncia?