Il bando tipo n. 2 del 2026 impone il nominativo dello specialista nel DGUE senza possibilità di soccorso istruttorio
Per un servizio di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro non c’è più il massimo ribasso: il criterio da applicare è l’offerta economicamente più vantaggiosa in via esclusiva. Il Bando tipo n. 2/2026, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 153 del 15 aprile 2026 e in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2026, n. 111, ridisegna il perimetro per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura. Dentro quel perimetro c’è un requisito che non ammette rimedi: il nominativo dello specialista va scritto nel DGUE, altrimenti l’offerta è esclusa.
La carta che comanda: bando tipo e soglia dei 140.000 euro
La revisione del documento nasce da un obbligo normativo. Già il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, ha reso necessaria la completa revisione del precedente documento di consultazione recante Bando tipo n. 2/2023. Dopo la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2026, n. 111, sono ufficialmente in vigore i nuovi bandi tipo approvati dall’ANAC per gli affidamenti di servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura. Il Bando tipo n. 2 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: per i servizi di ingegneria e architettura, la soglia dei 140.000 euro segna lo spartiacque.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è da intendersi come esclusivo per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro. La semplificazione promessa ha però un punto cieco: cosa succede quando nel DGUE manca un nome.
Il collo di bottiglia: il nome dello specialista nel DGUE non è sanabile
Secondo i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Geologi, il Bando tipo n. 2 è già uno strumento essenziale per la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento, utile a risolvere disomogeneità applicative e contenziosi. Ma dentro il documento c’è una rigidità che rovescia la promessa. Il Bando tipo n. 2 prevede che, in tutti i casi, il concorrente deve indicare, nel DGUE e nella domanda di partecipazione, il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione al relativo albo o elenco previsto dalla normativa vigente. Non basta dichiarare la disponibilità di un professionista generico: servono il nome e l’iscrizione.
La conseguenza è secca. La mancata menzione espressa e specifica del professionista specialista e della sua iscrizione all’albo costituisce un requisito essenziale non sanabile, neppure mediante soccorso istruttorio. Lo stesso bando qualifica questi elementi come «requisiti essenziali la cui mancata menzione espressa e specifica non è in alcun modo sanabile». In un contesto nel quale il soccorso istruttorio serve di regola a integrare dichiarazioni mancanti, qui il margine è azzerato: chi non inserisce il nominativo nel DGUE resta fuori. Resta da verificare se questa rigidità produrrà più certezza o nuovo contenzioso.
Oltre il bando: efficienza, piattaforme, concorrenza
Mentre le imprese devono blindare la documentazione, le stazioni appaltanti hanno i loro numeri da rispettare. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti sono tenute a monitorare con cadenza semestrale la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento; se il tempo medio rilevato supera i centosessanta giorni, devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione. Nel 2025, AGID ha approvato con la Determinazione n. 267/2025 la versione 2.0 delle Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD). Sul versante della concorrenza, l’OICE ha affermato che i chiarimenti derivanti dal monitoraggio quotidiano sui bandi assicureranno maggiore concorrenza e trasparenza degli atti di gara.
Ora la partita non si gioca più sul prezzo ma sulla forma: chi non inserisce il nominativo giusto nel DGUE resta fuori. La semplificazione promessa dovrà dimostrare di reggere al contenzioso.




