La sentenza della Seconda Sezione arriva dopo la modifica normativa portoghese del 2024 e tre pronunce italiane di settembre
Avete presentato un’offerta, avete impugnato l’aggiudicazione e scoprite che il giudice, per evitare che la stazione appaltante perda i fondi europei, revoca la sospensione senza nemmeno ascoltarvi. Ieri, 17 settembre 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha detto che non si può fare. Lo ha stabilito nella sentenza sulle cause riunite C-266/25 e C-267/25, pubblicata su Appalti & Contratti. Non è una questione per pochi: riguarda ogni impresa che partecipa a gare finanziate dall’UE.
Il precedente del 17 settembre e il contesto che lo ha generato
La decisione, emessa dalla Seconda Sezione, arriva dopo una modifica normativa intervenuta già nel 2024 in Portogallo. Il legislatore portoghese ha modificato il regime generale applicabile ai ricorsi in materia di aggiudicazione di contratti pubblici. È da qui che nasce il nodo esaminato dalla Corte di giustizia: una norma nazionale che impone al giudice di revocare in via provvisoria l’effetto sospensivo automatico del ricorso quando la revoca serve a evitare la perdita dei finanziamenti dell’Unione.
La pronuncia europea si inserisce accanto a tre pronunce italiane recenti. L’8 settembre il Tribunale di Benevento, sez. II civile, ha emesso l’ordinanza n. 3775. Il 9 settembre il Tribunale di Roma, sez. XVII, ha emesso la sentenza n. 12689. Il 16 settembre il TAR Lombardia – Milano, sez. IV, ha emesso la sentenza n. 4216. Ma perché il legislatore portoghese ha scelto una soluzione che pare proteggere i fondi UE ma trascura un principio elementare?
Il paradosso del finanziamento UE: tutelare i fondi, dimenticare il contraddittorio
La risposta sta in un paradosso. La protezione dei fondi europei diventa, nella norma portoghese, un alibi per saltare il contraddittorio. La Corte di giustizia ha detto con chiarezza che, secondo la sintesi pubblicata da EU Law Live, il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale di questo tipo. La revoca della sospensione non può essere imposta in via provvisoria per evitare la perdita di finanziamenti UE. Prima va sentito l’offerente non aggiudicatario. Poi il giudice deve poter bilanciare tutti gli interessi in gioco.
Il punto non è la tutela dei fondi in sé. Il punto è che quella tutela non può trasformarsi in una revoca automatica. Non si decide senza ascoltare chi ha presentato ricorso. Non si decide senza un bilanciamento caso per caso. Il legislatore nazionale non può imporre al giudice un esito predeterminato. La sospensione va mantenuta o revocata solo dopo aver sentito tutte le parti e aver valutato gli interessi in conflitto, compreso quello dell’offerente escluso. È un errore ricorrente: l’automatismo che sacrifica il contraddittorio in nome del finanziamento. La sentenza del 17 settembre non riguarda solo il Portogallo. Mette un paletto per ogni situazione in cui una stazione appaltante invoca il rischio di perdere fondi europei come scorciatoia per superare la fase cautelare. Senza contraddittorio e senza bilanciamento, la revoca della sospensione non regge.
Ma se il giudice non può revocare la sospensione in automatico, quali conseguenze pratiche per chi sta preparando o difendendo un’offerta?
La checklist dell’offerente: cosa pretendere prima che la sospensione venga revocata
Dalle aule di Lussemburgo alle gare di ogni giorno. Chi compila una busta e poi impugna un’aggiudicazione deve pretendere due cose prima che la sospensione venga revocata: che il giudice abbia sentito tutte le parti, a partire dall’offerente non aggiudicatario, e che abbia bilanciato gli interessi in gioco, compreso il rischio di perdita dei fondi UE invocato dalla stazione appaltante.
Nella pratica, se la controparte invoca il rischio di perdere i finanziamenti europei per chiedere la revoca della sospensione, non basta un richiamo generico. Servono l’audizione dell’impresa ricorrente e una valutazione concreta. Le cause riunite C-266/25 e C-267/25 sono il riferimento da richiamare nell’atto difensivo: la Corte di giustizia ha escluso che la revoca possa essere automatica. Al giudice che ha concesso la sospensione va chiesto espressamente di sentire le parti e di motivare il bilanciamento, prima di qualsiasi decisione sulla revoca.
La prossima volta che la stazione appaltante invoca il rischio di perdere i fondi UE, saprete che non è una scorciatoia valida senza ascoltarvi.
La tutela del finanziamento UE non può diventare un lasciapassare per decidere senza contraddittorio. Per chi compila una busta, questa sentenza è un promemoria: pretendete sempre di essere ascoltati prima che la sospensione venga revocata.




