La verifica dell’equivalenza dei contratti va completata prima della chiusura della busta, per capogruppo e mandanti

Il paradosso dell'art. 11: obbligatorio ma discrezionale

La pronuncia non introduce una regola nuova: consolida un orientamento già granitico della Sezione, confermando che il giudizio di equivalenza dei contratti collettivi è obbligatorio e, al tempo stesso, discrezionale. Obbligatorio perché la legge impone di verificare la dichiarazione di equivalenza prima della determinazione di affidamento o aggiudicazione. Discrezionale perché la stazione appaltante è chiamata a un raffronto sistemico, non a un semplice riscontro documentale.

La mandante non è un pezzo intercambiabile

La conferma dell'obbligatorietà del giudizio non lascia vie di fuga. Alla base della pronuncia c'è un dato: l'indicazione del contratto collettivo è un elemento essenziale dell'offerta, perché incide sulla struttura dei costi della commessa. Non si tratta di una voce descrittiva: il contratto dichiarato determina, già in sede di offerta, le condizioni economiche con cui l'operatore si presenta alla stazione appaltante.

Se il contratto applicato da una mandante risulta non equivalente a quello individuato dalla stazione appaltante, il problema non può essere risolto estromettendo la mandante ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36/2023. L'errore si consuma prima dell'apertura della busta e non è sanabile in sede di riparametrazione del raggruppamento. La composizione del RTI, in questo passaggio, non è un elemento sul quale intervenire in corsa.

L'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 tutela i lavoratori e la par condicio tra i concorrenti, evitando che l'utilizzo di contratti meno tutelanti si traduca in un vantaggio competitivo ottenuto riducendo il costo del lavoro. Il Consiglio di Stato ha ricondotto questa funzione anche al contrasto del dumping contrattuale. Per chi compila la busta la conseguenza è immediata: la verifica dell'equivalenza va completata prima della chiusura, per ogni componente del raggruppamento.

Prima di chiudere la busta: il confronto con il d.lgs. 209/2024

La via d'uscita non è nel contenzioso, ma nel testo dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Ai sensi di questa formulazione, la determinazione di affidamento o aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza tra il CCNL previsto dal bando e il CCNL diverso applicato dal concorrente. Il carattere obbligatorio della verifica ricalca il previgente art. 11, comma 4, che già imponeva di far precedere la determinazione da una verifica obbligatoria.

Il legislatore del d.lgs. n. 36/2023 aveva introdotto la regola per contrastare il dumping contrattuale. La formulazione attuale conferma lo stesso obiettivo. Per chi prepara la documentazione, l'adempimento è circoscritto: verificare l'equivalenza del CCNL prima della chiusura della busta, per la capogruppo e per ogni mandante del RTI. La prossima gara si decide molto prima dell'apertura delle buste: nel momento in cui si sceglie e si dichiara il CCNL.