Proroga tecnica autoritativa secondo la sentenza 7023/2026, ma restano dubbi sul giudice competente

Lo scorso 23 settembre 2026, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 7023, che configura la proroga contrattuale tecnica come «provvedimento amministrativo di tipo autoritativo». Lo riporta l’analisi di Appalti & Contratti pubblicata il 12 ottobre. La conseguenza per l’impresa non riguarda soltanto la durata del rapporto: cambia la natura dell’atto e, con essa, il perimetro della tutela e il giudice chiamato a sindacare la proroga.

La sentenza: la proroga tecnica diventa atto di imperio

Secondo la ricostruzione di Tuttogare, la proroga tecnica è il provvedimento con cui la stazione appaltante estende temporaneamente un contratto scaduto, in attesa dell’individuazione del nuovo affidatario. Con la sentenza n. 7023/2026, depositata il 23 settembre, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha affermato che ogni proroga è un provvedimento autonomo, adottato con istruttoria propria, e ha configurato la proroga contrattuale tecnica come provvedimento amministrativo di tipo autoritativo. Sulla base di questa qualificazione, la Sezione Quarta rileva la giurisdizione del giudice ordinario. È un passaggio che sposta il baricentro: la proroga tecnica non viene trattata come vicenda meramente esecutiva del contratto, ma come esercizio di un potere.

Per capire cosa sia davvero cambiato, occorre però distinguere la proroga tecnica dall’opzione di proroga. La differenza tra i due istituti è la chiave di lettura della sentenza.

Due binari: opzione di proroga e proroga tecnica

Nel diritto dei contratti pubblici l’opzione di proroga si distingue dalla proroga tecnica. La prima trova la sua legittimazione nella lex specialis e nel contratto: è una circostanza di tipo negoziale individuata ab initio. La seconda sussiste quando la decisione di modificare la durata del contratto è presa in un momento successivo e in assenza di apposita previsione, e postula l’esercizio di un potere amministrativo. Lo chiarisce la ricostruzione pubblicata da Codice Appalti. La distinzione ha un riflesso normativo preciso: nel d.lgs. n. 36/2023 la proroga tecnica è disciplinata dall’art. 120, comma 11, mentre nel previgente d.lgs. n. 50/2016 era regolata dall’art. 106, comma 11. Il comma 11 introduce una fattispecie di proroga «tecnica» eccezionale, che non può essere programmata né compresa nel costo complessivo dell’intervento, come rileva l’analisi di AIFERR.

Chiarita la distinzione, restano da misurare le conseguenze per chi contesta l’ultima proroga.

Cosa cambia per l’impresa: acquiescenza, istruttoria e il nodo della giurisdizione

La prima conseguenza riguarda l’acquiescenza. La Sezione Quarta ha stabilito che ogni proroga è un provvedimento autonomo, adottato con istruttoria propria: l’acquiescenza alle proroghe passate non rende quindi inammissibile il ricorso contro l’ultima. In termini operativi, l’impresa che ha tollerato una o più proroghe precedenti non pregiudica la possibilità di impugnare quella successiva: ogni atto va contestato per tempo e per i vizi propri.

La seconda conseguenza sta nel nodo della giurisdizione, che la sentenza lascia aperto. Da un lato, secondo la lettura di Anci Digitale, la sentenza ribadisce che la proroga tecnica ha natura di provvedimento amministrativo autoritativo, in quanto espressione di poteri dell’amministrazione, e che le controversie riguardanti l’esercizio di tali poteri rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Anche la lettura di AIFERR colloca la competenza sulla correttezza della proroga tecnica in capo al giudice amministrativo. Dall’altro lato, l’analisi di Appalti & Contratti riferisce che la Sezione Quarta, sulla base della qualificazione autoritativa, rileva la giurisdizione del giudice ordinario.

La tensione non è risolta. Se la proroga tecnica è un provvedimento autoritativo, espressione di poteri dell’amministrazione, perché la fonte evoca anche il giudice ordinario? La risposta va cercata nella distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica: la prima appartiene al piano negoziale; la seconda, in assenza di previsione nella lex specialis, è atto di esercizio del potere. Resta il fatto che, sul punto specifico, le letture della sentenza n. 7023/2026 non sono allineate: chi deve decidere se impugnare non può dare per scontato il giudice competente.

La sentenza n. 7023/2026 non consegna certezze piene. Il principio che se ne ricava è che ogni proroga va impugnata per tempo e che l’acquiescenza alle proroghe passate non sana la posizione dell’impresa. Sulla giurisdizione, invece, il nodo resta da sciogliere caso per caso, tenendo distinti il piano negoziale dell’opzione e quello autoritativo della proroga tecnica.