Il Consiglio di Stato riapre il nodo sui consorzi stabili: nel disciplinare Demanio escluso l’avvalimento per OG2 e OG11

Nei giorni scorsi, la sentenza n. 15572 del 5 ottobre 2026 ha riportato al centro una questione che non si esaurisce nell’esito della gara dell’Agenzia del Demanio. Il nodo non è solo chi ha vinto: è il disciplinare che ammetteva l’avvalimento, salvo che per le categorie OG2 e OG11. È lì che si concentra il collo di bottiglia.

La carta che decide: disciplinare, OG2 e OG11

La pronuncia nasce da una procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento di un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, suddiviso in quattro lotti. Il disciplinare di gara conteneva una previsione specifica: consentiva alle consorziate di utilizzare l’avvalimento, ma lo escludeva per i requisiti relativi alle categorie OG2 e OG11. Per quelle due categorie SOA, quindi, la consorziata esecutrice non poteva ricevere requisiti in prestito da altri soggetti. Resta una domanda: che cosa accade se una consorziata designata per l’esecuzione non possiede OG2 o OG11?

Il cumulo alla rinfusa non esiste più: la prova documentale dopo il correttivo

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo n. 209 del 2024, il meccanismo del cumulo alla rinfusa è passato da un avvalimento ex lege bidirezionale, consorzio-consorziata e consorziata-consorzio, a un avvalimento ex lege monodirezionale, consorziata-consorzio. Il correttivo, in altri termini, ha cambiato direzione al prestito di requisiti. Nei documenti, il punto è fissato dall’art. 67, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209: nei consorzi stabili che partecipano a procedure di affidamento di lavori, i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante formale avvalimento, non essendo più consentito il “cumulo alla rinfusa”.

La lettura operativa è esplicita: dopo il “correttivo” è superato il “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili; se i lavori sono eseguiti da una consorziata designata, questa deve possedere direttamente i requisiti di qualificazione oppure acquisirli mediante avvalimento formale ex art. 104. Lo ha affermato il TAR Lazio, Sez. V-ter.

Soccorso istruttorio e parità: la soglia oltre la quale non si sana

Proprio qui si misura la soglia. Se il requisito manca al momento dell’offerta, può intervenire il soccorso istruttorio? La risposta, nei documenti, è negativa: il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di un requisito di qualificazione tecnico-organizzativa richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, perché tale carenza incide in modo sostanziale sulla domanda di partecipazione e non è suscettibile di integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum.

In altre parole, la carenza di un requisito di qualificazione non è integrabile dopo la presentazione dell’offerta senza violare la parità di trattamento tra i concorrenti. La soglia è netta: sopra, si partecipa; sotto, si è esclusi.

Per i consorzi stabili, la partita si decide prima dell’offerta: senza SOA OG2/OG11 intestata alla consorziata esecutrice, non c’è soccorso istruttorio che tenga.