La sentenza conferma: il conflitto di interessi è una fattispecie di pericolo, non serve il danno economico

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato, sezione III, ha depositato la sentenza n. 7110 del 25 settembre 2026 in materia di conflitto di interessi nei contratti pubblici. L’analisi è stata pubblicata il 1° ottobre 2026. Per chi compila la busta, è una lettura che conviene fare ora, non dopo la scadenza.

Il passaggio centrale è questo: il conflitto di interessi negli appalti costituisce una fattispecie di pericolo. Non richiede la prova di un danno economico effettivo per l’Amministrazione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella stessa sentenza. Il corollario per chi compila la busta è altrettanto asciutto: l’assenza di un pregiudizio economico non salva da sola.

Il caso che ribalta la gara: nessun danno, ma il conflitto resta

In primo grado, il giudice aveva respinto il ricorso interpretando in chiave innovativa la disciplina del conflitto di interessi introdotta dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Il Consiglio di Stato conferma quel risultato, ma lo ancora a un principio diverso: per l’esclusione non occorre dimostrare che l’Amministrazione abbia subito un danno. Basta la potenzialità del conflitto. Il dato che colpisce è l’inversione logica rispetto a ciò che molti operatori si aspettano: di solito si ragiona sul danno provato. Qui il danno non entra nemmeno nel giudizio.

Il paradosso è tutto qui. Un operatore può contestare l’esclusione invocando l’assenza di un danno economico effettivo, e perde comunque. Resta da capire perché la legge, nonostante la riforma del codice, continui a punire il solo rischio.

Il cortocircuito normativo: da «concreta ed effettiva» a mera potenzialità

La modifica risale a fine settembre 2023. Con il d.l. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il legislatore aveva espunto dal primo comma della disposizione la precisazione per cui la minaccia determinata dall’interesse dell’agente doveva essere «concreta ed effettiva». Due aggettivi che sembravano richiedere qualcosa di più del semplice rischio.

Secondo il Consiglio di Stato, quella soppressione conforta l’insostenibilità di un’interpretazione che assegni alla nuova disciplina la pretesa portata di innovazione radicale. In altre parole: il conflitto non è diventato una fattispecie di pericolo con la riforma. Lo era già. Già la sezione IV, con la sentenza n. 9850/2023, aveva chiarito che il conflitto di interessi esiste a prescindere dal fatto che a esso segua o meno una condotta impropria. Ontologicamente, è ascrivibile al paradigma tassonomico della «potenzialità».

La disciplina dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è stata interpretata, in questo contesto, alla luce della Relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto. È qui che si misura la distanza tra il giudice di prime cure, che aveva letto la norma in chiave innovativa, e la lettura di continuità del Consiglio di Stato. Per chi prepara la busta, la teoria serve a poco se non si traduce in documenti.

La checklist di chi compila la busta: dichiarare il rischio, non attendere il danno

Il messaggio è chiaro: non serve il danno, basta la potenzialità. Le conseguenze operative sono poche e lineari. Vanno mappati i collegamenti personali e professionali prima di chiudere la busta. La dichiarazione sul conflitto va compilata come una fotografia del rischio al momento della presentazione dell’offerta, non come una previsione di ciò che accadrà. Non si attende che il pregiudizio si concretizzi: a quel punto è già tardi. Le gare si perdono anche facendo tutto giusto, ma qui non si parla di vincere: si parla di non essere esclusi per un conflitto che si poteva documentare. Da qui in avanti, la busta non è più solo un contenitore: è la prima difesa.

Il conflitto di interessi non si gioca sul risultato economico. Si gioca sulla trasparenza preventiva. Chi compila la busta deve dimostrare di aver mappato ogni possibile collegamento, perché il silenzio non è innocenza.