Secondo i giudici la corrispondenza tra requisiti e quote non è imposta dal Codice, ma solo dalla legge di gara

Quale carta impone, in una gara di servizi o forniture affidata a un raggruppamento temporaneo, la corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione? Lo scorso 31 agosto 2026, con la sentenza n. 6702 del Consiglio di Stato, la risposta non va cercata nell’art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. Il Collegio ha affermato che quella disposizione «non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza» tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o esecuzione, «neppure come regola generale suppletiva».

La regola suppletiva: nessuna corrispondenza ex lege per servizi e forniture

La pronuncia interviene su una controversia nella quale il TAR aveva ritenuto incoerente la distribuzione delle prestazioni tra i componenti dell’ATI rispetto alle dichiarazioni rese nel corso della procedura. Il Consiglio di Stato ha richiamato l’Adunanza Plenaria 28 aprile 2014, n. 27, ritenendone ancora valido l’orientamento anche nel vigore del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo quella decisione, in base a una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi non vigeva ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza. Con le modifiche apportate nel 2012 al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la regola è stata circoscritta ai soli appalti di lavori.

Per servizi e forniture, il quadro è coerente: la prestazione è in linea di principio unica e non scindibile e i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale al raggruppamento complessivamente, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara. L’art. 68, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce, a sua volta, la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

Già nella sentenza del 5 gennaio 2026, n. 57, il Consiglio di Stato aveva definito come «regola generale suppletiva» il possesso del requisito di capacità tecnica «in capo al soggetto collettivo nel suo insieme», salva la possibilità per la legge di gara di imporre, in ragione delle caratteristiche della prestazione, un possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli esecutori.

Il collo di bottiglia: la lex specialis, non l’art. 68

Se il principio generale è chiaro, resta da capire dove si annida l’eccezione: non nel Codice, ma nel documento di gara. La nuova formulazione dell’art. 68, comma 11, D.lgs. 36/2023 richiede che il partecipante al raggruppamento temporaneo designato come esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare. Tuttavia, tale previsione non estende la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento al di là del settore dei lavori: non opera, quindi, anche per gli appalti di servizi e forniture.

Il confine normativo è segnato dalle modifiche del 2012 al d.lgs. 163/2006, che hanno circoscritto la regola ai soli appalti di lavori. Per servizi e forniture, salvo quanto imposto dal documento di gara, non esiste un obbligo legale di ripartire i requisiti pro quota. Chi esegue la prestazione, anche in caso di modifiche successive all’aggiudicazione, deve però essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per l’esecuzione della prestazione: è la lex specialis a stabilire se e come quella corrispondenza debba essere dichiarata e verificata.

I due esiti: lex specialis silente o esplicita

Dal confronto normativo emerge una biforcazione netta. Se la lex specialis non prevede la necessaria corrispondenza fra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione e non riserva determinati servizi alla mandataria o alla mandante, la modifica o l’assenza di specificazione dei servizi da svolgere da parte di ciascun operatore riunito in RTI non rileva ai fini dell’esclusione. In questa ipotesi, la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 57 ha ammesso il soccorso istruttorio per omissioni relative all’allocazione dei servizi tra i membri del RTI.

Se, invece, la lex specialis impone la corrispondenza tra requisiti e quote oppure riserva determinati servizi alla mandataria o alla mandante, la mancata specificazione o la modifica dell’allocazione rileva ai fini dell’esclusione. Il discrimine non è l’art. 68, comma 11, ma la singola legge di gara: è lì che nasce o muore l’obbligo.

Prima di discutere requisiti e quote, imprese e stazioni appaltanti devono quindi leggere la lex specialis. La sentenza n. 6702/2026 non aggiunge un nuovo requisito; ricorda che per servizi e forniture il requisito è del raggruppamento nel suo insieme, salvo che il documento di gara dica diversamente.