Il Tribunale limita il divieto ai rapporti di durata non esauriti, riducendo il privilegio statale.
Quando un’impresa cede un credito verso la P.A., il consenso dell’ente è davvero sempre necessario? Il Tribunale di Foggia, sez. II civile, con la sentenza n. 1976 del 24 settembre 2026, depositata la scorsa settimana e commentata in un’analisi pubblicata oggi, ha risposto di no — ma solo quando il contratto da cui nasce il credito è già completamente esaurito.
La sentenza si inserisce in un quadro di pronunce recenti in materia di contratti pubblici segnalate dalla stessa analisi: tra queste, la sentenza n. 4481 del 7 ottobre 2026 del TAR Lombardia – Milano (sez. IV) sull’indicazione nel bando del CCNL non maggiormente rappresentativo, la sentenza n. 7343 del 6 ottobre 2026 del Consiglio di Stato (sez. III) sui requisiti di ammissione dell’offerta e sull’omessa dichiarazione di subappalto e la sentenza n. 2552 del 22 settembre 2026 del TAR Sicilia-Catania (sez. IV). La decisione di Foggia merita però una lettura separata, perché incide sul meccanismo che condiziona l’accesso al credito delle imprese esecutrici di appalti pubblici. Per coglierne la portata occorre ricostruire la disciplina che governa la cessione dei crediti verso la P.A.
La disciplina speciale e il contratto esaurito
La pronuncia del Tribunale di Foggia non nasce dal nulla: si innesta su una stratificazione normativa che va letta per gradi. Il primo passaggio è il divieto. Secondo la disciplina richiamata, il divieto di cessione senza l’adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione (o fornitura). Il secondo passaggio è l’eccezione: secondo la Cassazione, allorché il contratto all’origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito — per essere i lavori completati — non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico.
Su questa base si innesta la disciplina del codice dei contratti. La disciplina contenuta nel codice dei contratti — art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ormai abrogato, e, nel vigente D.Lgs. 36/2023, l’art. 120, comma 12, e l’art. 6 dell’Allegato II.14 — costituisce normativa speciale e, come tale, prevale su quella di cui alla legge 130/1999. Ne discende che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti unicamente qualora queste ultime non le rifiutino, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
È esattamente su questo crinale che si colloca la decisione di Foggia: il Tribunale delimita il divieto ai soli rapporti di durata non ancora esauriti. Il paradosso è che una disciplina pensata per proteggere l’ente pubblico finisce per comprimere la disponibilità del credito in capo all’impresa, la quale deve attendere l’accettazione o il decorso del termine di quarantacinque giorni per rendere la cessione opponibile al factor.
Cosa resta all’impresa: il privilegio che non paga
Se il principio è chiaro, il passaggio alla pratica non lo è altrettanto. Sul piano sistematico, la sentenza ridimensiona ma non elimina il privilegio dello Stato debitore, che non favorisce l’accesso al credito da parte delle imprese né contribuisce al processo di snellimento e semplificazione invocato dai Factor e più volte richiamato dalla Commissione Europea.
Il nodo residuo è probatorio. Per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di accettazione, l’impresa deve dimostrare che il contratto è completamente esaurito alla data della comunicazione della cessione: deve cioè provare che i lavori sono completati. La condizione richiamata dalla Cassazione — che il contratto “risulti” esaurito — carica sul cedente l’onere di allegare lo stato del rapporto. Non è detto che la P.A. collabori a una simile attestazione, soprattutto quando l’amministrazione non abbia interesse a certificare la chiusura del rapporto nei tempi utili per l’operazione di cessione.
La partita, per l’impresa, diventa quindi dimostrare che il contratto è davvero esaurito. La sentenza del Tribunale di Foggia riduce il privilegio dello Stato debitore, ma non lo cancella: resta da sciogliere il nodo probatorio dell’esaurimento del contratto, e su questo punto il margine di incertezza non è ancora chiuso.




