Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 8353, ha stabilito che la stazione appaltante deve motivare la valutazione delle misure di autodisciplina previste dall’art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, sia quando le respinge sia quando le accoglie. Nel caso deciso, il rinnovo di una certificazione ISO 45001:2018 non è bastato a rimediare a una grave infrazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. La decisione tocca il punto in cui il codice separa le cause di esclusione automatiche (art. 94) da quelle non automatiche (art. 95).

Le cause automatiche dell’art. 94

L’art. 94, comma 1, elenca i reati la cui condanna definitiva, con sentenza o decreto penale irrevocabile, esclude di diritto: i delitti degli artt. 416 e 416-bis c.p. e gli altri riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale (lett. a); i delitti degli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e dell’art. 2635 c.c. (lett. b); false comunicazioni sociali (lett. c); frode ai danni degli interessi finanziari europei (lett. d); terrorismo ed eversione (lett. e); i delitti degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio e finanziamento del terrorismo (lett. f); sfruttamento del lavoro minorile e tratta (lett. g); ogni altro delitto con pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. h).

Il comma 2 aggiunge le cause antimafia: decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 del d.lgs. 159/2011 e il tentativo di infiltrazione ex art. 84, comma 4, dello stesso codice. Quest’ultima causa non opera se, entro l’aggiudicazione, l’impresa è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis.

Il comma 3 indica a chi devono riferirsi condanna e misure: l’operatore economico stesso ai sensi del d.lgs. 231/2001; il titolare o il direttore tecnico nell’impresa individuale; il socio amministratore o il direttore tecnico nelle s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico nelle s.a.s.; gli amministratori con legale rappresentanza, institori e procuratori generali compresi; i componenti degli organi con poteri di direzione o vigilanza; il direttore tecnico o il socio unico; l’amministratore di fatto. Il comma 4 estende la verifica agli amministratori del socio persona giuridica.

Il comma 5 elenca altre cause automatiche: la sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/2001 o altro divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti ex art. 14 del d.lgs. 81/2008 (lett. a); la mancata presentazione della certificazione ex art. 17 della legge 68/1999 o della dichiarazione sostitutiva (lett. b); nelle procedure finanziate con le risorse dei regolamenti (UE) 240/2021 e 241/2021, la mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale da parte dei soggetti tenuti ex art. 46 del d.lgs. 198/2006 (lett. c); liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per accedervi, con le salvezze dell’art. 95 del codice della crisi e dell’art. 124 del codice (lett. d); l’iscrizione nel casellario informatico ANAC per false dichiarazioni in gara o nei subappalti (lett. e) e per false dichiarazioni ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (lett. f), per tutta la durata dell’iscrizione.

Il comma 6 riguarda le violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali e contributivi, definite nell’allegato II.10. Non si applica se l’operatore ha pagato, si è impegnato in modo vincolante a pagare o ha estinto il debito prima della scadenza del termine per l’offerta. Il comma 7 toglie effetto escludente alla condanna in caso di depenalizzazione, riabilitazione, estinzione della pena accessoria perpetua ex art. 179, settimo comma, c.p., estinzione del reato o revoca della condanna.

Le cause non automatiche dell’art. 95

L’art. 95, comma 1, usa la formula «la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti». L’esclusione dipende da un accertamento. Le ipotesi sono cinque:

  • gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme su salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi ambientali, sociali e del lavoro (lett. a);
  • conflitto di interesse ex art. 16 non diversamente risolvibile (lett. b);
  • distorsione della concorrenza per precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura, non risolvibile con misure meno intrusive (lett. c);
  • rilevanti indizi di offerte riconducibili a un unico centro decisionale per accordi con altri concorrenti (lett. d);
  • illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati (lett. e).

Il comma 2 aggiunge le violazioni fiscali e contributive gravi ma non definitivamente accertate, anch’esse definite nell’allegato II.10. La gravità va valutata anche in rapporto al valore dell’appalto. Il pagamento o l’impegno vincolante prima della scadenza del termine per l’offerta fa venir meno la causa; vale anche la compensazione con crediti certificati verso la pubblica amministrazione.

L’illecito professionale grave: art. 98

L’art. 98, comma 1, precisa che l’illecito rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo le lettere g) e h) del comma 3. Il comma 2 richiede tre condizioni insieme: elementi sufficienti a integrare l’illecito; idoneità dell’illecito a incidere su affidabilità e integrità; mezzi di prova adeguati tra quelli del comma 6. Il comma 8 impone di motivare l’esclusione su tutte e tre.

Il comma 3 elenca in modo tassativo gli elementi da cui l’illecito si desume: sanzione esecutiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato o di altra autorità di settore, rilevante per l’oggetto dell’appalto (lett. a); tentativo di influenzare la stazione appaltante, di ottenere informazioni riservate, o informazioni false o fuorvianti fornite anche per negligenza (lett. b); carenze significative o persistenti in un precedente contratto, con risoluzione per inadempimento, condanna al risarcimento o sanzioni comparabili (lett. c); grave inadempimento verso subappaltatori (lett. d); violazione del divieto di intestazione fiduciaria non rimossa (lett. e); omessa denuncia dei reati ex artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 (lett. f); contestazione di uno dei reati dell’art. 94, comma 1 (lett. g); contestazione o accertamento di abusivo esercizio della professione, bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni nell’inventario fallimentare e ricorso abusivo al credito, reati tributari, delitti societari e contro l’industria e il commercio, reati urbanistici ex art. 44, comma 1, lett. b) e c), del d.P.R. 380/2001 per lavori e servizi di architettura e ingegneria, reati ex d.lgs. 231/2001 (lett. h).

Il comma 4 fissa i criteri di gravità: bene giuridico, entità della lesione, tempo trascorso, anche in relazione alle modifiche organizzative dell’impresa. Il comma 6 abbina a ciascuna lettera i mezzi di prova ammessi; per la lett. g) bastano gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale (art. 407-bis, comma 1, c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio, le misure cautelari reali o personali, la condanna non definitiva, il decreto penale non irrevocabile e il patteggiamento non irrevocabile. Il comma 7 chiede di motivare sull’idoneità dei provvedimenti a incidere sull’affidabilità e di tener conto dell’eventuale impugnazione.

Quanto durano

L’art. 96, comma 8, regola le condanne che non fissano la durata della pena accessoria: effetto perpetuo nei casi dell’art. 317-bis, primo comma, primo periodo, c.p.; sette anni nei casi del secondo periodo; cinque anni negli altri. Il comma 9 riduce il periodo alla durata della pena principale se questa è inferiore. Per le cause dell’art. 95 il comma 10 dispone: tre anni dalla commissione del fatto per la lett. a); la sola gara per le lettere b), c) e d); tre anni per la lett. e), salvo il caso delle informazioni false o fuorvianti e del tentativo di influenzare la stazione appaltante (art. 98, comma 3, lett. b), con decorrenza dagli atti ex art. 407-bis c.p.p. o dalle misure cautelari, dal provvedimento sanzionatorio dell’autorità, oppure dalla commissione del fatto. L’impugnazione non sposta la decorrenza (comma 11). Se l’operatore omette di comunicare quei provvedimenti, il triennio parte da quando la stazione appaltante li acquisisce (comma 12).

Le misure di autodisciplina: art. 96, commi 2-7

Il codice non usa il termine «self-cleaning»; la rubrica dell’art. 96 è «Disciplina dell’esclusione». Il comma 2 ammette il rimedio per tutte le cause dell’art. 94, tranne il comma 6, e dell’art. 95, tranne il comma 2: le violazioni fiscali e contributive ne restano fuori. Il comma 6 dice cosa va provato: risarcimento del danno o impegno a risarcirlo; chiarimento globale dei fatti in collaborazione attiva con le autorità investigative; provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e sul personale idonei a prevenire nuovi illeciti. La stazione appaltante valuta gravità, circostanze e tempestività. Se ritiene le misure intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni.

La tempistica è nei commi 3 e 4. Se la causa è anteriore all’offerta, l’operatore la comunica contestualmente all’offerta e comprova le misure adottate, oppure comprova l’impossibilità di adottarle prima e ottempera dopo. Se la causa sopravviene, adotta e comunica le misure. Il comma 5 vieta dilazioni dell’aggiudicazione. Il comma 7 nega il rimedio a chi è escluso con sentenza definitiva, per il periodo di esclusione.

La sentenza n. 8353/2025 aggiunge tre precisazioni. La motivazione è dovuta sia in caso di rigetto sia di accoglimento, anche per le ipotesi di esclusione non automatica, e non è ammessa una motivazione implicita. La valutazione è di discrezionalità principalmente tecnica. Un generico rinnovo della certificazione ISO 45001:2018 non vale come ravvedimento: la sezione ha preso a riferimento le Linee guida ANAC n. 6 (delibera n. 1293 del 2016, aggiornate nel 2017), che chiedono l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie e un organismo con autonomi poteri di vigilanza. Quelle linee guida sono prassi formata sotto il d.lgs. 50/2016, non norma vigente. Il massimario indica come conformi Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635 e sez. III, 7 maggio 2024, n. 4111 sulla doverosità della valutazione, e sez. V, 3 giugno 2024, n. 4930 sulla discrezionalità tecnica.

Come si dichiarano: DGUE e fascicolo virtuale

L’art. 91, comma 1, prevede che domanda di partecipazione, DGUE e offerta si compilino sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante. Il comma 3 stabilisce che con il DGUE, in forma digitale e conforme al modello approvato con regolamento della Commissione europea, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale del Titolo IV, Capo II, cioè l’assenza delle cause degli artt. 94-98, e dei requisiti speciali dell’art. 100.

La verifica non si ferma al DGUE. L’art. 99, commi 1 e 2, prevede che la stazione appaltante controlli le cause automatiche e non automatiche tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24), i documenti allegati e l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati pubbliche. L’art. 96, comma 14, impone all’operatore di comunicare i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, se non risultano dal fascicolo virtuale. L’omissione non è di per sé causa di esclusione, ma può pesare nella valutazione di gravità ex art. 98, comma 4. Il comma 12 aggiunge l’onere di comunicare subito gli atti penali e i provvedimenti sanzionatori indicati al comma 10, lett. c).

Le false dichiarazioni seguono un percorso proprio. L’art. 96, comma 15, prevede la segnalazione all’ANAC, che, se ravvisa dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario per un periodo fino a due anni. Da quel momento opera la causa automatica dell’art. 94, comma 5, lett. e). Per le false dichiarazioni rese per ottenere l’attestazione di qualificazione, che rilascia un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC, vale la lett. f) dello stesso comma.

Cosa resta all’impresa

Per le cause dell’art. 94 la stazione appaltante non ha margine, salvo le esimenti dei commi 6 e 7 e il rimedio dell’art. 96 dove ammesso. Per l’art. 95 serve un accertamento motivato; per l’illecito professionale servono tre condizioni motivate insieme (art. 98, commi 2 e 8). Il rimedio dell’art. 96 va attivato con l’offerta e documentato: secondo la sentenza n. 8353/2025 il rinnovo di una certificazione non basta. Resta un margine di incertezza sull’ampiezza del sindacato del giudice, perché la valutazione è qualificata come discrezionalità tecnica. Il perimetro concreto lo definiranno le pronunce successive.

Fonti