Un attestato SOA dice due cose: in quali categorie di opere l’impresa è qualificata e fino a quale importo. Le categorie sono quelle della Tabella A dell’Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023; le classifiche sono i livelli di importo dell’articolo 2 dello stesso Allegato. L’articolo 100, comma 4, del Codice distingue le categorie di opere generali dalle categorie di opere specializzate e rimanda all’Allegato per il resto.
Categorie OG e OS
Le categorie di opere generali (OG) sono tredici:
- OG 1 edifici civili e industriali;
- OG 2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali;
- OG 4 opere d’arte nel sottosuolo;
- OG 5 dighe;
- OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio;
- OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- OG 9 impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione;
- OG 11 impianti tecnologici;
- OG 12 opere e impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OG 13 opere di ingegneria naturalistica.
Le categorie di opere specializzate (OS) vanno da OS 1 (lavori in terra) a OS 35 (interventi a basso impatto ambientale). Alcune sono divise in sottocategorie: OS 2-A e OS 2-B, OS 12-A e OS 12-B, OS 18-A e OS 18-B, OS 20-A e OS 20-B. Tra le più ricorrenti in gara: OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, OS 6 finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, OS 7 finiture di natura edile e tecnica, OS 21 opere strutturali speciali, OS 24 verde e arredo urbano, OS 28 impianti termici e di condizionamento, OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
La differenza tra OG e OS sta nelle premesse della Tabella A. La qualificazione in una OG si consegue dimostrando la capacità di realizzare, «in proprio o con qualsiasi altro mezzo», opere finite in ogni parte e pronte all’uso, per le quali servono più lavorazioni. La qualificazione in una OS si consegue dimostrando la capacità di eseguire in proprio una specifica lavorazione che di norma è parte di un’opera più ampia e richiede una particolare specializzazione.
Le classifiche di importo
L’articolo 2, comma 4, dell’Allegato II.12 fissa i livelli:
- I: fino a 258.000 euro;
- II: fino a 516.000 euro;
- III: fino a 1.033.000 euro;
- III-bis: fino a 1.500.000 euro;
- IV: fino a 2.582.000 euro;
- IV-bis: fino a 3.500.000 euro;
- V: fino a 5.165.000 euro;
- VI: fino a 10.329.000 euro;
- VII: fino a 15.494.000 euro;
- VIII: oltre 15.494.000 euro.
La classifica VIII è illimitata, ma ai fini dei requisiti di qualificazione vale convenzionalmente 20.658.000 euro (comma 5). Per gli appalti con base di gara superiore a 20.658.000 euro la classifica VIII non basta: l’impresa deve aver realizzato nel quinquennio precedente il bando una cifra d’affari in lavori non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, e la stazione appaltante lo verifica (comma 6).
Ogni classifica si ottiene con i requisiti dell’articolo 18 rapportati al suo importo: cifra d’affari in lavori almeno pari all’importo della classifica, lavori eseguiti nella categoria per almeno il 90 per cento, lavoro di punta al 40 per cento (o due al 55, o tre al 65). Le classifiche I e II non richiedono la certificazione di qualità (articolo 4, comma 1).
Incremento del quinto
L’articolo 2, comma 2, stabilisce che la qualificazione in una categoria abilita a partecipare alle gare e a eseguire i lavori «nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto». La classifica letta sull’attestato va quindi moltiplicata per 1,2:
- classifica I: fino a 309.600 euro;
- classifica II: fino a 619.200 euro;
- classifica III: fino a 1.239.600 euro;
- classifica III-bis: fino a 1.800.000 euro;
- classifica IV: fino a 3.098.400 euro;
- classifica IV-bis: fino a 4.200.000 euro;
- classifica V: fino a 6.198.000 euro;
- classifica VI: fino a 12.394.800 euro;
- classifica VII: fino a 18.592.800 euro.
Per le imprese raggruppate o consorziate l’incremento si applica a ciascuna impresa, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Un’impresa in classifica I (258.000 euro) può quindi usare il quinto in un raggruppamento solo per gare fino a 1.290.000 euro.
Categoria prevalente e categorie scorporabili
L’articolo 30, comma 1, dell’Allegato spiega come si legge il bando contro l’attestato. Il concorrente singolo partecipa se possiede i requisiti della categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, oppure i requisiti della prevalente e di ciascuna scorporabile per i rispettivi importi. I requisiti delle scorporabili che l’impresa non possiede devono essere coperti dalla categoria prevalente.
Chi ha i requisiti può raggruppare altre imprese qualificate anche in categorie e importi diversi da quelli del bando, purché i lavori loro affidati non superino il 20 per cento dell’importo complessivo e ciascuna sia qualificata per almeno l’importo che le viene affidato (comma 4). Le imprese in classifica I e II senza certificazione di qualità possono partecipare in raggruppamento o consorzio ordinario a gare che al concorrente singolo chiederebbero classifiche superiori (comma 6).
Il caso OG 11
La OG 11 (impianti tecnologici) ha una regola propria. Per qualificarsi l’impresa deve dimostrare, per ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, una quota dei requisiti speciali dell’articolo 18 pari rispettivamente al 40, 70 e 70 per cento dell’importo della classifica richiesta (comma 20). In cambio, l’impresa qualificata in OG 11 può eseguire i lavori di ciascuna delle tre OS per la classifica corrispondente a quella posseduta (comma 21). In fase di progetto un insieme di lavorazioni rientra in OG 11 solo se OS 3, OS 28 e OS 30 pesano almeno il 10, 25 e 25 per cento dell’importo globale.
Sola costruzione o progettazione e costruzione
L’attestato riporta anche il tipo di prestazione: sola costruzione, oppure progettazione e costruzione (articolo 2, comma 1). La seconda serve per i contratti di appalto integrato e le concessioni (articolo 18, comma 11) e richiede uno staff tecnico di progettazione assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno: due persone fino alla classifica III-bis, quattro dalla IV alla V, sei nelle classifiche successive, almeno la metà laureati.
Cosa c’è scritto sull’attestato
Le informazioni riportate nell’attestazione le individua ANAC (articolo 27, comma 1) e l’attestazione deve indicare espressamente le referenze che ne hanno permesso il rilascio (comma 2). L’Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC attesta anche il possesso della certificazione di qualità (articolo 4, comma 3). Categorie, classifiche e tipo di prestazione sono l’oggetto stesso della qualificazione (articolo 2, comma 1). I direttori tecnici contano: la qualificazione ottenuta con i lavori condotti da un direttore tecnico (articolo 18, comma 18) è legata a quella persona e decade nelle categorie e importi corrispondenti se non viene sostituita (articolo 25, commi 4 e 5).
Sotto i 150.000 euro
Per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro l’attestazione non è obbligatoria. L’articolo 28 dell’Allegato chiede: lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio precedente il bando per un importo non inferiore a quello del contratto; costo del personale dipendente non inferiore al 15 per cento dei lavori eseguiti nel quinquennio; adeguata attrezzatura tecnica. Chi ha già l’attestazione SOA per i lavori da eseguire non deve dimostrare altro (comma 2).
Fonti
- D.Lgs 36/2023, articolo 100 (testo vigente su Normattiva)
- D.Lgs 36/2023, Allegato II.12, articoli 2, 4, 18, 25, 27, 28, 30 e Tabella A
- D.Lgs 209/2024, articolo 91 (testo degli articoli 16, 17, 23, 24 e 25 dell’Allegato II.12 come modificati), Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 45/L (ripubblicato con note nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, S.O. n. 3)




