Sezione I conferma il lucro cessante ma segnala il contrasto col Consiglio di Stato
Con l’ordinanza n. 24851 depositata il 30 agosto 2026, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, afferma che il criterio del 10% può essere utilizzato anche quando il contratto venga risolto per inadempimento della stazione appaltante. Non soltanto nel recesso unilaterale. La pronuncia, che interviene sulla liquidazione del lucro cessante riconosciuto all’appaltatore, segnala però espressamente il contrasto con un diverso indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui il 10% non potrebbe essere applicato automaticamente. Il punto è di rilievo per l’intero settore degli appalti pubblici, perché incide sulla misura del ristoro riconosciuto all’appaltatore che subisce lo scioglimento del contratto.
Dal Tribunale alla Cassazione: il fatto e la regola
La vicenda origina da un contratto di appalto dichiarato risolto per inadempimento della committenza. Il Tribunale aveva riconosciuto all’appaltatore un importo a titolo di lucro cessante, determinato nel 10% dei lavori non eseguiti. La questione giunge alla Corte di Cassazione, Sezione I civile, che con l’ordinanza n. 24851 del 30 agosto 2026 conferma la quantificazione. La Sezione affronta un profilo di legittimità: non la misura in sé, ma la sua applicazione a una fattispecie diversa da quella tipica del recesso unilaterale della stazione appaltante. Non si discute, quindi, della ragionevolezza del parametro, ma della sua estensibilità.
La Corte distingue, sul piano della ripetizione dell’indebito, tra buona e mala fede dell’accipiens: se chi ha ricevuto la somma era in mala fede, gli interessi decorrono dal pagamento; decorrono invece dalla domanda di restituzione in caso di buona fede. La distinzione determina il dies a quo degli interessi e, con esso, l’entità della restituzione. Il criterio del 10% opera, nella vicenda, come misura di compensazione dell’appaltatore per lo scioglimento del contratto non a lui imputabile. Se la storicità del parametro è assodata, resta da chiedersi se operi come automatismo o come riferimento equitativo.
Il principio: equità, non automatismo
Il quadro normativo parte da l’art. 345 della legge n. 2248/1865, allegato F. La norma prevedeva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importare delle opere non eseguite. Il riferimento al decimo delle opere non eseguite è il nucleo originario del criterio. La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo osservando che il criterio del 10% delle opere non eseguite rappresenta una costante storica per compensare l’appaltatore nello scioglimento del contratto non a lui imputabile, confermata dal d.lgs. n. 36/2023.
Nel merito, la percentuale del 10% opera come riferimento equitativo e misura minima di tutela, non come automatismo. Ne consegue che l’appaltatore può dimostrare una perdita superiore al 10%, mentre la stazione appaltante può provare che il danno effettivamente subito sia inferiore. Il parametro non preclude, quindi, né l’una né l’altra prova. La Cassazione presenta il 10% come una base: una soglia di tutela minima, non una regola fissa. La formulazione lascia intendere che il giudice conserva un margine di valutazione equitativa.
Il contrasto non è teorico. Il Collegio ha esplicitamente disatteso il contrario orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento impugnato. Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, il 10% non potrebbe essere applicato automaticamente. L’ordinanza segnala espressamente il contrasto: una presa di posizione che lascia aperta la questione per il contenzioso futuro. Resta da domandarsi quale orientamento prevarrà nel contenzioso tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Cosa resta all’impresa: un margine di incertezza
Il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato non è soltanto teorico: si riflette direttamente sulla posizione delle imprese che partecipano agli appalti pubblici. Se la Cassazione conferma che il 10% opera come misura minima, l’appaltatore ha l’onere di provare l’eventuale perdita superiore. Specularmente, la stazione appaltante può provare che il danno effettivamente subito sia inferiore. La prova richiesta non è formale: si tratta di una valutazione economica del mancato utile, che va documentata in modo analitico. L’onere probatorio, di fatto, condiziona la liquidazione finale.
Cosa deve fare, in concreto, un’impresa che subisce la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante? La risposta non è scontata. Il 10% non è un automatismo: è una base negoziabile. Il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato impone alle imprese di documentare con precisione il proprio lucro cessante e di valutare il foro competente, perché l’esito può cambiare a seconda della giurisdizione adita.




