La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la nullità non è sanabile con il soccorso istruttorio
Un avvalimento con un’impresa cinese, una fornitura mascherata e un’aggiudicazione annullata. È il quadro che emerge dalla sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, esaminata in un approfondimento pubblicato il 13 ottobre 2026 su Appalti&Contratti. La decisione del Consiglio di Stato, sezione V, emessa ieri, si presenta come un manuale su cosa non scrivere nel contratto di avvalimento. Il punto non è la forma del documento. È la sostanza economica dell’accordo.
Un avvalimento che dissimula una fornitura: il caso ACaMIR-Higer
La gara era stata indetta già nell’agosto 2024 dall’Agenzia campana per la mobilità, le infrastrutture e le reti per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico. Oggetto: fornitura in acquisto di autobus di Classe I, ad alimentazione elettrica e a metano, da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico di linea della Regione Campania. La stazione appaltante (ACaMIR) aveva escluso l’operatore perché l’impresa ausiliaria Higer, con sede nella Repubblica Popolare Cinese non poteva essere legittimamente coinvolta nella procedura, trattandosi di operatore di Paese non aderente all’AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) di cui all’allegato IV all’Accordo istitutivo del WTO.
La documentazione, però, diceva altro. Secondo la ricostruzione riportata, il contratto di avvalimento dissimula un’operazione economica di fornitura degli autobus da parte di YYY. L’avvalimento era quindi privo di effetti e non poteva attestare i requisiti di qualificazione dell’impresa. L’aggiudicazione è stata annullata. Resta da capire su quale base giuridica quel contratto è stato dichiarato nullo.
Perché il contratto era nullo: la regola che non ammette soccorso
La risposta è nella disciplina dell’avvalimento. In dottrina e giurisprudenza, affinché l’avvalimento sia efficace, il contratto deve indicare in modo dettagliato, specifico e determinato le risorse e i mezzi prestati, a pena di nullità. Nel caso esaminato, il contratto non svolgeva questa funzione: non metteva a disposizione un requisito in modo trasparente, ma nascondeva una fornitura.
La nullità non è sanabile tramite soccorso istruttorio, perché l’avvalimento ha carattere costitutivo del requisito e non meramente documentale; incide su un presupposto essenziale per la partecipazione. Non si tratta di un difetto documentale che il soccorso può colmare: il requisito manca fin dall’origine. Per chi prepara la busta, questo significa una sola cosa: il soccorso istruttorio non può riparare un contratto di avvalimento nullo. La forma non basta; il contenuto del contratto deve dichiarare la reale operazione economica. Questa lezione non è isolata: altre sentenze di ottobre segnalano insidie analoghe per chi compila la documentazione.
Tre pronunce di ottobre da annotare sulla checklist
Il calendario di ottobre 2026 offre altre tre sentenze da non archiviare. Il TAR Campania – Napoli (sez. III), con sentenza n. 5666 del 12 ottobre 2026, si è pronunciato in materia di oneri aziendali di sicurezza, CAM e centrale di committenza. Nei giorni scorsi, il TAR Lazio – Roma (Sez. V Quater), con sentenza n. 15863 del 9 ottobre 2026, ha affrontato la concessione a titolo oneroso di un bene pubblico e i contratti attivi. La scorsa settimana, il TAR Veneto – Venezia (sez. I), con sentenza n. 1925 del 7 ottobre 2026, ha esaminato il PEF e l’omessa compilazione analitica delle voci di costo annuali.
Non serve leggerle tutte il giorno stesso. Ma vanno annotate accanto alla checklist di gara: oneri di sicurezza, CAM, centrale di committenza, PEF, contratti attivi. Ogni pronuncia incide su un punto della documentazione. La sentenza n. 7462/2026 aggiunge il capitolo avvalimento. Con queste coordinate, chi prepara la busta può evitare gli errori più costosi. Prima di firmare un avvalimento, verificare la reale natura dell’accordo e la provenienza del fornitore. La forma non basta; la sostanza economica decide l’esito della gara.




